QUALI SONO LE SOCIETA’ DI COMODO
Vi sono due tipologie di società di comodo:
– i soggetti detti “non operativi” previsti all’art. 30 della Legge n. 724/94;
– i soggetti in “perdita sistematica” previsti dall’art. 2, comma 36-decies, del Decreto Legge n. 138/2011.
Tutte le società di capitali che ricadono nelle casistiche suddette sono soggette ad una maggiorazione dell’Ires pari al 10,5%, così come previsto dal art. 2, comma 36-quinquies, sempre del citato Decreto Legge del 2011.
Questa maggiorazione riguarda tutte le società di capitali, e cioè le S.p.A., le S.r.l., le S.a.p.A., ma anche qualsiasi società ed ente che sia non residente, ma con una stabile organizzazione in Italia.
Non fanno eccezione le società di capitali che sono definite trasparenti, come previsto dagli articoli 115 e 116 del Tuir ed anche le società che adottano il consolidato fiscale come previsto dall’art. 117 del Tuir.
La maggiorazione dell’Ires deve essere versata con dei codici tributo specifici (2018 per l’acconto e 2020 per il saldo) e in modo autonomo rispetto all’Ires che invece si versa in modo ordinario.
COME SI CALCOLA LA MAGGIORAZIONE
La maggiorazione Ires del 10,5% si applica al reddito imponibile prodotto dalla società e relativo al periodo di imposta in cui la società è risultata di comodo, o perché non operativa o perché in perdita sistemica.
Il reddito imponibile può essere:
– il reddito minimo previsto dall’art. 30, comma 3, della Legge 724/94;
– oppure, se la società ha un reddito superiore a quello minimo, sarà il reddito dichiarato. E’ ammesso utilizzare le perdite degli esercizi precedenti in diminuzione al reddito dell’esercizio, così come è stato comunicato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare 3/E del 4 marzo dello scorso anno, seppur con le limitazioni imposte dall’art. 84 del Tuir.
QUANDO SI VERSA
I termini di versamento sono i medesimi previsti per l’Ires ordinaria. Quindi, se si considera il caso delle società con esercizio fiscale coincidente con l’anno solare, il versamento andrà fatto entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello fiscale di riferimento, oppure, con una maggiorazione dello 0,4%, è possibile versare entro il 16 luglio.
Le società invece che approvano il bilancio non entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma usufruiscono della proroga di 180 giorni dovranno versare entro il 16 luglio.
Come accennato il versamento deve essere fatto con modello F24 in modo distinto rispetto al versamento dell’Ires ordinaria. In particolare nelle suddette date si dovrà versare il saldo relativo all’anno fiscale di riferimento con il codice tributo 2020, mentre l’acconto dell’anno successivo dovrà essere versato con il codice tributo 2018.
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FAQ: le risposte alle tue domande
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