
OBBLIGO DI INVIO DEI DATI AL STS
Vi è l’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per tutti quei soggetti che erogano prestazioni sanitarie, per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi (Mod. 730/ UNICO) precompilati.
Recentemente sono state apportate delle modifiche e ampliato l’elenco dei soggetti obbligati all’invio dei dati al STS. Precedentemente all’ampliamento della platea dei soggetti obbligati all’invio dei dati, sono tenuti ad adempiere a tale operazione: medici e odontoiatri, le farmacie pubbliche e private, le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e le strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari.
I NUOVI OBBLIGATI
Con la recente informativa del settembre 2016 vi è l’obbligo di invio dei dati anche per:
- psicologi;
- infermieri;
- ostetriche;
- tecnici radiologo;
- ottici;
- veterinari.
Questi soggetti devono inviare tali dati con riferimento alle spese sanitarie sostenute a partire dall’ 1/1/2016.
LE MODALITA’ TECNICHE DI INVIO DEI DATI
Le modalità tecniche di invio dei dati da parte dei nuovi soggetti obbligati verranno definite dal Ministero dell’Economia e della Finanza, nel frattempo l’Agenzia delle Entrate ha emesso un provvedimento contente le indicazioni fondamentali.
E’ necessario fare riferimento alle modalità di accesso riportate nel Decreto del MEF e nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dove sono state definite le modalità di invio al Sistema Tessera Sanitaria per il 2016.
Sempre nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono state individuate le seguenti tipologie di spesa:
- prestazioni sanitarie erogate con l’esclusione dei veterinari;
- acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle parafarmacie (ad esempio, spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna);
- altre spese sanitarie.
ESCLUSIONE DALL’INVIO DELLE SPESE SANITARIE ALLO SPESOMETRO
Come previsto per i soggetti già tenuti all’invio delle spese sanitarie al STS, anche i nuovi soggetti obbligati all’invio dei dati al STS non sono soggetti all’obbligo di inviare gli stessi dati tramite lo spesometro.
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