IVA 2015: l’acconto di Dicembre

IVA 2015

IVA 2015: L’ACCONTO DI DICEMBRE

Anche il mese di Dicembre porta con sé le scadenze per il versamento dell’acconto IVA relative al quarto trimestre , per i contribuenti trimestrali “speciali”, al mese di Dicembre, per i contribuenti mensili, e all’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali.

DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO

La determinazione dell’ultimo acconto di Dicembre può essere effettuata tramite tre metodi differenti:

  • Metodo storico;
  • Metodo previsionale;
  • Metodo basato sulle operazioni effettuate.

Il metodo storico prevede un acconto pari all’88% della base di riferimento, che varia in base alla periodicità di liquidazione prescelta.

Se la periodicità prescelta è stata oggetto di cambiamento rispetto alla liquidazione IVA 2014 sono previste diverse e specifiche disposizioni. In particolare se il contribuente passa da una periodicità trimestrale ad una mensile l’acconto dovrà essere pari ad 1/3 del saldo IVA della dichiarazione 2014 (saldo+acconto) ; viceversa il passaggio da una periodicità mensile ad una trimestrale richiederà un l’acconto commisurato alla somma dei saldi delle liquidazioni IVA di Ottobre, Novembre e Dicembre 2014.

Il metodo previsionale da la possibilità di determinare l’importo dell’acconto sulla base di un dato previsionale riferito già al 2015, anziché in base all’ammontare dell’anno precedente come avviene per il metodo storico. Anche in questo caso è però necessario che il versamento sia pari ad almeno all’88% di quanto dovuto per il mese di Dicembre o quarto trimestre o dichiarazione IVA 2015.

Il metodo basato sulle operazioni effettuate prevede invece la possibilità di determinare direttamente l’effettivo ammontare dell’acconto IVA, tenendo conto delle operazioni fatturate, registrate e delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 6, DPR n. 633/72.

MANCATO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA

I caso di mancato o insufficiente versamento dell’acconto IVA è  prevista una sanzione di importi pari al 30% del mancato o insufficiente versamento. Tale sanzione, in caso di ravvedimento operoso, potrà essere ridotta:

  • Dal 0.2% al 2.8%, nel caso in cui il versamento della regolarizzazione si effettuato entro 14 giorni dalla scadenza;
  • Il 3%, nel caso in cui il versamento della regolarizzazione si effettuato tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza;
  • Il 3.33%, nel caso in cui il versamento della regolarizzazione si effettuato entro 90 giorni;
  • Il 3.75%, nel caso in cui il versamento della regolarizzazione si effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (30.09.2016).

In sede di regolarizzazione, oltre all’importo dovuto e alla sanzione ridotta, dovranno essere versati anche gli interessi, di ammontare pari allo 0.5% annuo.

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