IN COSA CONSISTE LO SPLIT PAYMENT?
Lo “split payment” è uno specifico metodo di versamento IVA, introdotto dalla Finanziaria 2015, applicabile alle cessioni di beni o servizi nei confronti degli Enti Pubblici e consiste nel versamento dell’IVA addebitata direttamente all’Erario e non al fornitore.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 13.4.2015, è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti e individuando i soggetti destinatari dello split payment, tra i quali Stato e Amministrazioni statali, Enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti, istituti universitari e Aziende Sanitarie Locali e Enti pubblici di assistenza e previdenza.
Lo split payment è applicato alle operazioni per le quali il corrispettivo è pagato dall’1.1.2015; i fornitori dovranno quindi evidenziare in fattura la dicitura “scissione dei pagamenti”, la mancanza di tale operazione determina l’applicazione di sanzioni ex art. 9 D.Lgs n. 471/97.
ADEMPIMENTO
Considerando gli obblighi di fatturazione e liquidazione IVA occorre distinguere innanzitutto se si tratta di operazione in capo ai fornitori o in capo agli Enti pubblici.
Nel primo caso, il cedente/prestatore deve riportare, come scritto in precedenza, l’annotazione “scissione dei pagamenti” e risulta inoltre debitore dell’imposta evidenziata e permarrà quindi l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse. Il fornitore non può scegliere di emettere fattura con esigibilità differita dell’IVA.
In riferimento agli adempimenti in capo agli Enti pubblici è necessario differenziare a seconda che si tratti di acquisti nell’esercizio dell’attività commerciale piuttosto che in quella istituzionale; nel primo caso, in particolare, l’Ente dovrà annotare la fattura d’acquisto nell’apposito registro e nel registro delle fatture emesse7corrispettivi in modo che l’imposta partecipi alla liquidazione periodica IVA.
In presenza di fatture irregolari o omesse sarà necessario regolarizzare l’operazione presentando rispettivamente un documento integrativo o un’autofattura, nel caso di mancanza di fattura.
Qualora il fornitore abbia erroneamente emesso fattura senza applicazione dello split payment lo stesso dovrà necessariamente emettere una nota di variazione e una nuova fattura con la corretta dicitura “scissione dei pagamenti”.
ESCLUSI
L’Agenzia delle Entrate ha anche evidenziato i soggetti esclusi dalla possibilità di split payment, come per esempio gli Enti previdenziali privati in quanto mancano del requisito di “natura pubblica”; risultano inoltre esclusi Enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri. Infine sono esclusi dallo split payment anche Aziende speciali, Enti pubblici economici (operanti con organizzazione imprenditoriale privatistica) e gli Ordini professionali.
Lo Studio Allievi – Dottori Commercialisti è a disposizione dei propri clienti o comunque per tutti i lettori del nostro Blog per qualsiasi dubbio in merito all’introduzione dello split payment. Per qualunque necessità non esitare a contattarci e a fissare un appuntamento presso i nostri uffici.
FAQ: le risposte alle tue domande
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Spesso sì: bonus e incentivi fiscali vengono introdotti con scadenze annuali o pluriennali e possono essere prorogati, modificati o eliminati nelle leggi di bilancio successive.
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