smma come iniziare

SMMA come iniziare: Il primo passo per la tua agenzia di Social Media Marketing

Il panorama lavorativo ha subito una trasformazione profonda grazie all’evoluzione tecnologica e all’espansione del digitale, creando innumerevoli nuove opportunità e sfide, specialmente nel settore del social media marketing. Questo cambiamento ha rivoluzionato il modo stesso di “fare marketing”, ponendo gli strumenti digitali e informativi in una posizione centrale e creando nuove figure professionali come blogger, videomaker, fotografi e creatori di contenuti. I compensi di queste figure derivano dalla diffusione di messaggi promozionali per conto di aziende, con l’obiettivo di influenzare i follower verso acquisti specifici, in cambio di una ricompensa. La nuova professione della sociale media manager ha guadagnato terreno grazie all’ampia diffusione e importanza del web negli ultimi anni. Per chi si sta chiedendo SMMA come iniziare in questo contesto dinamico, il primo e più cruciale passo è comprendere gli obblighi fiscali e contributivi, in modo da esercitare la professione nel pieno rispetto delle normative e ridurre al minimo l’imposizione fiscale, calcolando la reale marginalità dei servizi offerti. L’analisi degli obblighi fiscali che un social media manager deve rispettare per lo svolgimento della propria attività professionale non può che iniziare dal concetto di “prestazione occasionale”. Una delle convinzioni più diffuse è quella del limite dei 5.000 € di fatturato annuo, al di sotto del quale si ritiene non sia necessaria la Partita IVA. Questa affermazione, tuttavia, è una misconcezione comune. È fondamentale chiarire che la possibilità di svolgere un’attività professionale senza Partita IVA si verifica solo se l’attività è occasionale, cioè se viene esercitata in modo sporadico, non organizzato e senza vincoli di subordinazione. Quando i guadagni derivanti dall’attività diventano l’unica o la principale fonte di reddito del professionista, l’attività si qualifica come abituale e professionale, e non più come occasionale. Di conseguenza, sorge l’obbligo di apertura della Partita IVA. Non è il mero superamento o meno della soglia dei 5.000 € a determinare la necessità della Partita IVA, ma l’assenza di abitualità, professionalità, continuità e organizzazione. Se queste caratteristiche non sono rispettate, è indispensabile aprire una Partita IVA sin dall’inizio, o almeno dal momento del primo pagamento, per poter emettere regolarmente le fatture fiscali. L’avvio di una nuova attività richiede il rispetto di determinate regole burocratiche. L’apertura della Partita IVA inizia con l’invio del modulo AA9/12 all’Agenzia delle Entrate. Questo modulo contiene i dati anagrafici del professionista e tutte le informazioni relative all’attività, inclusi i codici ATECO pertinenti. Per il social media manager, il codice ATECO più appropriato è il 73.11.02, “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”. È essenziale includere anche un indirizzo per la sede di svolgimento dell’attività professionale, necessario per ricevere comunicazioni ufficiali. Una volta inviato e correttamente compilato, entro 48/72 ore, l’Amministrazione finanziaria rilascia un numero di Partita IVA al richiedente e una Ricevuta di attribuzione della Partita IVA, un documento da conservare per tutta la durata dell’attività. Segue il Modello INPS, necessario per iscrivere il social media manager alla Gestione Separata INPS. Questa registrazione permette di versare i contributi previdenziali, calcolati come percentuale del fatturato annuo. Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, i contributi sono calcolati in proporzione al loro reddito annuo e gestiti direttamente tramite la dichiarazione dei redditi. Non è richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio, né sono necessarie comunicazioni di inizio attività presso il comune di residenza del professionista. Infine, per i titolari di Partita IVA che offrono servizi di social media marketing a clienti sia in Italia che in Europa, è cruciale l’iscrizione al VIES (Sistema di scambio di informazioni sull’IVA). Questa iscrizione è essenziale per operare in regime di non imponibilità IVA, il che significa che le fatture emesse non includeranno l’IVA, che sarà invece gestita dal cliente nel proprio paese di residenza. La mancata iscrizione al VIES elimina questo vantaggio, rendendo tutte le vendite equivalenti a transazioni tra privati e assoggettandole all’IVA italiana, un errore costoso per chi opera a livello internazionale. I dati registrati nel VIES includono il numero di identificazione IVA, il nome del professionista, la Partita IVA dell’azienda o del libero professionista, e l’indirizzo della sede operativa.

Il regime forfettario: la scelta agevolata per l’SMMA

Il Regime Forfettario rappresenta un’opzione fiscale particolarmente vantaggiosa per chi avvia una nuova attività nel campo del social media marketing. Questo regime offre condizioni agevolate, ma per accedervi è necessario soddisfare specifici requisiti che ne delimitano l’applicabilità. Innanzitutto, il contribuente non deve aver percepito nell’anno precedente un reddito da lavoro dipendente superiore a 35.000€ lordi. Inoltre, è precluso l’accesso a chi ha partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari, o a chi detiene il controllo diretto o indiretto di una società di capitali che svolge un’attività professionale o imprenditoriale simile a quella oggetto della Partita IVA in essere o da aprire. Un altro requisito fondamentale è non operare prevalentemente con la Partita IVA verso l’attuale o un precedente datore di lavoro, e, infine, è richiesta la residenza in Italia. Il termine “forfettario” deriva dal fatto che i costi di esercizio dell’attività, in questo regime, sono considerati in modo forfettario a partire dal codice ATECO associato alla Partita IVA. Ogni codice ATECO, infatti, ha un proprio coefficiente di redditività che, moltiplicato per il fatturato annuo, determina il reddito imponibile su cui calcolare le tasse. Per l’attività specifica del social media manager, che utilizza il codice ATECO 73.11.02, il coefficiente di redditività è pari al 78%. Ciò significa che su un fatturato ipotetico di 1.000 €, si presume che i costi siano pari al 22% (220 €), e la restante parte del fatturato, ossia 780 €, sarà la “base imponibile” sulla quale calcolare l’imposta sostitutiva. Per quanto riguarda le aliquote fiscali, il Regime Forfettario offre un’agevolazione significativa: è possibile beneficiare di un’aliquota ridotta del 5% per i primi 5 anni di attività. Questo è possibile se il contribuente non ha esercitato, nel corso dei tre anni precedenti l’apertura della nuova Partita IVA, alcuna attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in forma familiare o associata, e se la nuova attività non è una mera prosecuzione di quella svolta in precedenza, sia essa come lavoro autonomo o dipendente. Qualora questi due primari requisiti non vengano rispettati, si applica l’aliquota standard del 15%. Oltre alla tassazione agevolata, due ulteriori benefici del regime forfettario sono particolarmente rilevanti per i professionisti del social media marketing. Il primo è l’esonero dall’IVA in fattura. Il professionista è esentato dall’applicare l’IVA del 22% sulle proprie fatture, il che può essere un vantaggio competitivo. Tuttavia, è tenuto a pagare l’IVA sugli acquisti effettuati, senza la possibilità di recuperarla, il che costituisce un costo fisso non recuperabile. Il secondo beneficio è la semplificazione degli adempimenti fiscali. A differenza delle contabilità semplificate o ordinarie, nel Regime Forfettario non sono previsti adempimenti fiscali periodici da assolvere durante l’anno d’imposta. Ciò implica anche un minor onere in termini di costi per la gestione contabile, riducendo così l’onorario del commercialista. Nonostante i considerevoli vantaggi, il Regime Forfettario presenta anche dei limiti significativi. Come accennato, l’IVA sugli acquisti non è detraibile, e questo può rappresentare un costo aggiuntivo non indifferente. Un altro limite rilevante riguarda la IRPEF e la detraibilità delle spese. I professionisti che non hanno altre fonti di reddito di tipo subordinato perdono il beneficio della detraibilità su tutte le spese normalmente considerate detraibili, come spese mediche, interessi su mutui, spese di istruzione, spese veterinarie o ristrutturazioni. Pertanto, se il Regime Forfettario offre vantaggi considerevoli per i nuovi social media manager, è anche vero che esistono limitazioni significative che possono suggerire una valutazione attenta o persino un eventuale abbandono di tale regime. È importante ricordare che il Regime Forfettario non esime dal pagamento degli acconti sulle imposte. Questi acconti, versati con una prima rata entro il 30 giugno e una seconda entro il 30 novembre, nascono dalla presunzione del legislatore di un fatturato simile nell’anno successivo e comportano una riduzione del carico d’imposta finale, poiché già anticipata e versata l’anno precedente. Per quanto riguarda i contributi previdenziali, il social media manager iscritto alla Gestione Separata INPS versa il 26,23% del reddito imponibile (il 78% del fatturato). Un’eccezione importante riguarda i professionisti che sono anche lavoratori dipendenti, pensionati o che svolgono un’altra attività soggetta a contribuzione fissa (come l’iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS): per loro, l’aliquota contributiva applicata sarà ridotta al 24%.

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Regime semplificato e ordinario: quando la tua SMMA cresce e cambia esigenze

Quando la tua SMMA cresce e supera i limiti o le condizioni del Regime Forfettario, o se semplicemente non rientri nei requisiti iniziali, entrano in gioco altre opzioni fiscali, come il Regime Semplificato e, per le realtà più grandi, il Regime Ordinario. Il Regime Semplificato rappresenta l’opzione fiscale “standard” per chi desidera svolgere un’attività di vendita di beni o servizi, compresa l’attività di social media marketing. Questo regime si applica alle società di persone e alle persone fisiche che svolgono attività d’impresa o professionale in forma individuale. Per accedere a questo regime, i ricavi non devono superare i 500.000€ per chi presta servizi. È importante notare che l’apertura della Partita IVA in Regime Semplificato non è obbligatoria, ma è un’opzione utilizzabile quando non si possiedono i requisiti o non si traggono benefici dall’accesso al Regime Forfettario. Il Regime Semplificato comporta degli adempimenti aggiuntivi rispetto al Regime Forfettario, come l’obbligo di tenere i registri IVA e il registro degli incassi e dei pagamenti, il che può essere percepito come uno svantaggio in termini di burocrazia. Tuttavia, una delle principali differenze e un aspetto cruciale è l’obbligo di apporre l’IVA in fattura. La Liquidazione IVA Periodica (LIPE) richiede il calcolo dell’IVA pagata sugli acquisti e dell’IVA applicata sulle operazioni di vendita, con il conseguente versamento al fisco della differenza tra queste due voci. Qualora il calcolo generi un credito, questo può essere compensato nei trimestri successivi. Dal punto di vista della tassazione, il Regime Semplificato presenta una tassazione progressiva, poiché i redditi sono soggetti alle aliquote progressive IRPEF. Con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote sono stati aggiornati: per i redditi fino a 28.000€ si applica l’aliquota del 23%, da 28.001€ fino a 50.000€ si applica l’aliquota del 35%, e oltre i 50.000€ si applica l’aliquota del 43%. Questo può comportare un onere fiscale maggiore rispetto al Regime Forfettario, specialmente per i social media manager che generano un significativo reddito. Un vantaggio significativo del Regime Semplificato è la possibilità di scaricare tutti i costi, sia personali che inerenti all’attività svolta con la Partita IVA. A differenza del Regime Forfettario, non esiste una percentuale di costi da imputare a forfait: se l’imprenditore sostiene costi elevati, può interamente dedurli. La contabilità semplificata si basa, infatti, sull’equazione Ricavi meno Costi uguale Reddito Imponibile, soggetto ad IRPEF, con conseguente tassazione del solo margine reale. Inoltre, nel Regime Semplificato, come nel Forfettario, è previsto il pagamento degli acconti sulle imposte. Vanno considerate anche le addizionali regionali e comunali. L’addizionale regionale all’IRPEF è stabilita dalla Regione di residenza e versata in unica soluzione sul reddito imponibile, dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF (sono esclusi i forfettari). Anche i Comuni possono istituire un’addizionale comunale all’IRPEF, con un’aliquota massima dello 0,8%, dovuta al comune di domicilio fiscale e calcolata sul reddito complessivo ai fini IRPEF, anch’essa dovuta solo se l’IRPEF è dovuta. La possibilità di passare tra i regimi fiscali è prevista: se un social media manager con Partita IVA supera il limite di fatturato di 85.000€ (limite attuale per il Regime Forfettario) o perde i requisiti, può decidere di passare al Regime Semplificato all’inizio del nuovo anno fiscale. Allo stesso modo, se opera inizialmente nel Regime Semplificato, può passare al Regime Forfettario con l’inizio dell’anno successivo, a condizione che soddisfi i requisiti. Questi cambiamenti non richiedono una comunicazione formale agli enti preposti; il cambio di regime fiscale si attua attraverso fatti concludenti, ad esempio, semplicemente apponendo l’IVA in fattura per il passaggio al Semplificato, o cessando il calcolo dell’IVA sul compenso per il passaggio al Forfettario. La Risoluzione n. 64/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che i contribuenti possono sempre transitare dal Regime Semplificato al Forfettario se in possesso dei requisiti, senza vincolo triennale. Il Regime Ordinario è comunemente adottato dalle grandi entità nel campo del social media marketing, come le società di capitali (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l. o S.r.l.s.). Questo regime diventa inoltre obbligatorio per gli imprenditori individuali o i professionisti, inclusi i social media manager, che superano soglie di fatturato di 500.000€ per i servizi o di 800.000€ per altre attività. Richiede una gestione contabile e fiscale più complessa, necessitando di una struttura organizzativa ben definita, con obbligo di fatturazione elettronica e apposizione dell’IVA in fattura. Inoltre, è necessario mantenere vari documenti aggiuntivi come il libro giornale, il libro degli inventari, il registro dei beni ammortizzabili e i registri IVA. La gestione contabile è su base mensile anziché trimestrale, e comprende sia la gestione patrimoniale sia quella economica e finanziaria, elementi fondamentali del Bilancio di esercizio, che include lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico. Un beneficio importante del Regime Ordinario, specialmente per le società di capitali, è la limitazione della responsabilità: a differenza di altre forme giuridiche, infatti, le società di capitali separano il patrimonio personale del socio dal patrimonio aziendale, proteggendo quello personale in caso di perdite finanziarie. Per le entità che generano volumi d’affari elevati, il Regime Ordinario può offrire vantaggi fiscali notevoli: l’aliquota di tassazione per le società di capitali è fissa al 24% (IRES), indipendentemente dal volume d’affari realizzato. In aggiunta all’IRES, le società devono pagare anche l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), la cui aliquota massima è del 3,90%, ma le regioni possono modificarla. È importante notare che dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore l’esonero IRAP per le imprese individuali titolari di Partita IVA esercenti attività d’impresa o professionale, ma non per le società, eccetto le imprese familiari. Anche per IRES e IRAP sono dovuti gli acconti per il periodo d’imposta successivo. Le società di persone che operano in Regime Semplificato determinano il reddito d’impresa in modo simile agli imprenditori individuali, ma con una differenza significativa nella gestione della dichiarazione dei redditi: il risultato d’esercizio viene attribuito a ciascun socio secondo la propria quota di partecipazione, seguendo il principio del Regime di trasparenza fiscale stabilito dall’art. 5 del TUIR. Di conseguenza, queste società non sono soggette direttamente all’IRPEF o all’IRES, ma il reddito d’impresa viene assegnato pro quota ai singoli soci e inserito nelle loro dichiarazioni dei redditi personali, e sono i soci a pagare le imposte. Per quanto riguarda la tassazione in caso di distribuzione dei dividendi da parte di una società di capitali, la risposta cambia al variare della personalità giuridica del socio. Se il dividendo è percepito da una persona fisica, si applica una ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 26%, trattenuta e versata direttamente dalla società. Se il dividendo è percepito da una società di persone o una ditta individuale, concorre a formare la base imponibile IRPEF in misura pari al 58,14% (mentre resterà esentato per il 41,86%), a meno che la società non abbia sede in un Paese a fiscalità privilegiata. Infine, per le società di capitali che ricevono dividendi, per evitare la doppia imposizione reddituale, è stata introdotta la possibilità di esonerare dalla tassazione il 95% del dividendo percepito (ai sensi dell’art. 89 comma 2 del TUIR), quindi solo il 5% del dividendo entra nella base imponibile IRES delle società partecipate.

Scegliere il regime fiscale ottimale e consigli finali per la tua SMMA

La scelta del regime fiscale è una decisione cruciale all’avvio e durante lo sviluppo di una nuova attività nel campo del social media marketing, e la sua convenienza dipende da molteplici fattori come il fatturato annuo previsto, le spese sostenute e il settore specifico di operatività. Prevedere il successo di un’attività da zero, specialmente per chi è alle prime armi, è complesso. Per questo motivo, è consigliabile iniziare, se si soddisfano i requisiti necessari, con una Partita IVA individuale in Regime Forfettario, per poi considerare l’adeguamento del regime fiscale nei successivi anni a seconda dell’evoluzione dell’attività. Questo regime iniziale offre una gestione fiscale più semplice e costi prevedibili, facilitando l’ingresso nel mercato e permettendo ai social media manager di concentrarsi sullo sviluppo del proprio business senza eccessive preoccupazioni burocratiche. Esaminando i regimi a confronto, il Regime Forfettario è ideale per i social media manager che stanno appena iniziando o che hanno costi operativi limitati. Il suo vantaggio principale risiede nella semplicità della gestione fiscale e nella riduzione delle tasse dovute grazie all’aliquota agevolata e all’esonero IVA. Tuttavia, la non deducibilità analitica dei costi può diventare un limite significativo per chi prevede investimenti ingenti in attrezzature, software o servizi esterni. Il Regime Semplificato è adatto per coloro che hanno superato le soglie del Forfettario o che non ne rispettano più i requisiti, ma che mantengono una struttura di costi che può beneficiare delle deduzioni. La sua capacità di dedurre spese specifiche può alleggerire il carico fiscale, rendendolo vantaggioso, specialmente se gli investimenti in marketing, attrezzature e personale sono elevati. Nonostante richieda più adempimenti rispetto al Forfettario, la possibilità di ottimizzare il reddito imponibile tramite la deduzione dei costi reali lo rende una scelta strategica per attività in crescita. Il Regime Ordinario è generalmente adottato da professionisti con un volume d’affari molto elevato o che operano attraverso società di capitali. Offre la più dettagliata detraibilità delle spese e una struttura che permette la limitazione della responsabilità patrimoniale per i soci. Tuttavia, richiede una gestione contabile molto più complessa e costosa, con adempimenti periodici stringenti e la necessità di un’organizzazione amministrativa interna ben strutturata. Nonostante l’onere maggiore, può risultare il più vantaggioso per grandi operazioni o per chi mira a espansioni significative, grazie alla sua struttura fiscale che può essere ottimizzata con un’adeguata pianificazione. È fondamentale considerare gli impatti della scelta del regime fiscale non solo in termini di costi diretti ma anche in termini di opportunità di crescita. Un regime che limita la capacità di reinvestire gli utili a causa di un carico fiscale eccessivo o di restrizioni sulla deducibilità potrebbe non essere il migliore a lungo termine per lo sviluppo della tua SMMA. In conclusione, gestire un’attività professionale nel campo del social media marketing non è così semplice come potrebbe sembrare, specialmente in termini di fisco e contabilità. Un errore comune tra i nuovi imprenditori o professionisti che si affacciano al mondo del web è quello di sottovalutare l’importanza degli aspetti contabili e fiscali, che rendono questa attività un vero e proprio lavoro, con i suoi costi e i suoi guadagni. Per questo motivo, per avviare al meglio il tuo business, assicurandoti di impostarlo correttamente senza tralasciare alcun aspetto cruciale, è fondamentale adottare alcune raccomandazioni. La prima è un’analisi finanziaria regolare: mantenere una contabilità precisa e costante è essenziale per monitorare la crescita del fatturato e i costi associati, il che aiuta a identificare il momento giusto per un eventuale cambio di regime fiscale. La seconda è una consulenza professionale: è imprescindibile affidarsi a un esperto contabile o fiscale specializzato nel settore del marketing digitale e del social media marketing. Questo supporto può prevenire costose sorprese fiscali, massimizzare le deduzioni ammissibili e assisterti sia nella fase iniziale di scelta del regime fiscale più adatto sia nelle fasi successive di gestione contabile e adempimento degli obblighi fiscali. Infine, una valutazione annuale della propria situazione fiscale è cruciale per adattarsi a cambiamenti nel business o nella legislazione che potrebbero influenzare l’efficacia del regime attuale. Un supporto esperto ti garantirà di navigare le complessità fiscali e di massimizzare le potenzialità del tuo business di social media marketing, permettendoti di concentrarti solo sullo sviluppo della tua attività.

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FAQ: le risposte alle tue domande

1. Devo aprire una Partita IVA per lavorare come Social Media Manager?

Sì, se l’attività di Social Media Manager è svolta in modo abituale, professionale, continuativo e organizzato, è indispensabile aprire una Partita IVA. La convinzione diffusa che non sia necessaria una Partita IVA al di sotto dei 5.000 € di fatturato annuo è errata; questo limite si applica solo alle prestazioni occasionali prive delle caratteristiche di abitualità e professionalità.

2. Quali sono i principali adempimenti burocratici per un Social Media Manager che apre Partita IVA?

Gli adempimenti principali includono l’invio del Modulo AA9/12 all’Agenzia delle Entrate per l’attribuzione della Partita IVA, l’iscrizione alla Gestione Separata INPS tramite il Modello INPS per il versamento dei contributi previdenziali. Si aggiunge l’iscrizione al VIES se si lavora con clienti europei.

3. Quale codice ATECO è consigliato per un Social Media Manager?

Il codice ATECO consigliato per un Social Media Manager al momento dell’apertura della Partita IVA è il 73.11.02, che identifica la “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”. Questo codice determina anche il versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS.

4. Quali sono i regimi fiscali disponibili per un Social Media Manager in Italia?

I principali regimi fiscali disponibili sono il Regime Forfettario, il Regime Semplificato e il Regime Ordinario. La scelta del regime più conveniente dipende da vari fattori, tra cui il fatturato previsto, i costi operativi e la struttura giuridica (ditta individuale, società di persone, società di capitali).

5. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del Regime Forfettario per un Social Media Manager?

Il Regime Forfettario è vantaggioso per chi è all’inizio o ha costi limitati grazie alla gestione fiscale semplificata e all’aliquota fiscale ridotta (5% per i primi 5 anni, poi 15%). I principali svantaggi includono l’esonero dall’IVA in fattura (ma l’obbligo di pagarla sugli acquisti senza poterla recuperare) e la perdita della detraibilità delle spese personali per chi non ha altre fonti di reddito con detrazione IRPEF.

6. Come funziona la tassazione nel Regime Semplificato per un Social Media Manager?

Nel Regime Semplificato i redditi sono soggetti alle aliquote progressive IRPEF, che aumentano con l’aumentare del reddito imponibile. A differenza del Regime Forfettario, è possibile dedurre analiticamente tutti i costi sostenuti per l’attività, determinando il reddito imponibile dalla differenza tra ricavi e costi. Attenzione! Sono previsti maggiori adempimenti fiscali rispetto al Regime Forfettario, come la tenuta dei registri IVA e incassi/pagamenti, e il versamento dell’IVA periodica e delle addizionali regionali e comunali (se dovute).

7. Quando è obbligatorio adottare il Regime Ordinario e quali sono le sue caratteristiche principali?

Il Regime Ordinario è obbligatorio per le società di capitali (SpA, SAPA, Srl/Srls) ed è richiesto per imprenditori individuali o professionisti (inclusi i Social Media Manager) che superano determinate soglie di fatturato (500.000 € per i servizi e 800.000 € per altre attività). Questo regime richiede una gestione contabile più complessa e dettagliata, con la tenuta di libri contabili specifici e la gestione mensile della contabilità. Le società di capitali sono soggette all’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) con tasso fisso del 24% e all’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), mentre le ditte individuali che superano le soglie rimangono soggette all’IRPEF.

8. Come vengono tassati i dividendi distribuiti dalle società di capitali ai soci nel settore del Social Media Marketing?

La tassazione dei dividendi distribuiti da una società di capitali dipende dalla natura giuridica del socio percipiente. Per le persone fisiche, si applica una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26%. Per le società di persone e le ditte individuali, il dividendo concorre a formare la base imponibile IRPEF in misura pari al 58,14%. Per le società di capitali, invece, il 95% del dividendo percepito è esonerato dalla tassazione per evitare la doppia imposizione, e solo il restante 5% concorre a formare la base imponibile IRES.