
È POSSIBILE SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI SOCIAL MEDIA MANAGER SENZA PARTITA IVA? COME SI DEVE PROCEDERE?
In questo articolo andremo a capire insieme se è possibile svolgere l’attività di Social Media Manager senza Partita IVA oppure no.
In particolare vedremo:
- I casi in cui è possibile non avere la Partita IVA per l’attività di Social Media Manager
- I codici Ateco da indiare nella pratica dell’Agenzia delle Entrate
- L’iscrizione alla Gestione Separata e l’eventuale iscrizione al regime OSS e IOSS
- I regimi fiscali che si possono adottare per svolgere l’attività
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I CASI IN CUI È POSSIBILE NON AVERE LA PARTITA IVA PER L’ATTIVITÀ DI SOCIAL MEDIA MANAGER
Per avviare l’attività di Social Media Manager si potrebbe iniziare senza essere necessariamente titolare di Partita IVA. Questo perché, a differenza di altri business, è un’attività professionale che può essere svolta anche in modo occasionale.
Se l’attività è quindi occasionale non è necessaria la Partita IVA, mentre nel caso contrario è obbligatoria.
È da specificare però che l’attività occasionale, per essere tale, deve essere svolta rispettando tutta una serie di vincoli. Primo tra tutti è il fatto di non poter svolgere l’attività in modo continuativo e quindi, per tale ragione, non è possibile promuovere i propri prodotti online.
È perciò riconosciuta come attività occasionale quella svolta da colui che si occupa principalmente di altro, che non promuove i prodotti e che soprattutto non è organizzato, cioè non ha dipendenti.
I CODICI ATECO DA INDICARE NELLA PRATICA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Quando è necessario aprire la Partita IVA, per averla, si devono presentare una serie di pratiche, prima fra tutte quella dell’Agenzia delle Entrate.
Questa pratica è necessaria per richiedere il numero di Partita IVA e in essa si deve indicare, oltre che i dati generali, il codice Ateco. Per codice Ateco si intende il codice dell’attività e nell’ambito dell’attività di Social Media Manager è possibile scegliere tra tre codici.
Il primo codice Ateco è il 73.11.02 e tale codice identifica l’attività svolta da chi si occupa della gestione delle campagne social, della creazione dei contenuti social o di pagine web e funnel di vendita.
Il servizio di gestione delle campagne social deve essere però svolto basandosi sul budget del cliente, in quanto il guadagno dipende dalla creazione della stessa campagna e non dal risultato ottenuto. Per creazione dei contenuti social si intende la pubblicazione, sui canali social del cliente, dei contenuti creati. La creazione delle pagine web o del funnel è da intendere invece, non come la creazione vera e propria dei siti web, partendo ad esempio dal linguaggio HTML, ma semplicemente delle pagine “di atterraggio”, create con page builder.
Il secondo codice è il 74.10.21 ed è il codice che deve indicare colui che crea effettivamente, ad esempio tramite il linguaggio HTML, le pagine web per i clienti.
L’ultimo codice è il 70.22.09 che è il codice tipico del consulente, quali ad esempio il consulente SEO o il consulente di Digital Marketing. Si intende per consulente SEO colui che si reca dal cliente e gli spiega come fare i contenuti per sfruttare al massimo i motori di ricerca. Il consulente di Digital Marketing è invece il soggetto che offre dei servizi di consulenza per spiegare, ad esempio, come fare a creare le pagine.
L’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA E L’EVENTUALE ISCRIZIONE AL REGIME OSS E IOSS
Per svolgere l’attività regolarmente è poi necessario iscriversi alle Gestione Separata INPS per versare i contributi previdenziali. La Gestione Separata INPS, che è la gestione alla quale si devono iscrivere i professionisti, ha una serie di vantaggi.
Il primo è sicuramente il fatto che, a differenza della Gestione Commercianti, non vi sono dei contributi minimi obbligatori da versare. I contributi sono infatti in misura percentuale al fatturato realizzato.
Chi avvia l’attività di Social Media Manager non dovrà inoltre iscriversi presso la Camera di Commercio e non dovrà neanche presenta la SCIA al comune.
In ultimo si potrebbero presentare altre due pratiche facoltative, che sono quelle relative all’iscrizione al regime OSS e IOSS. È soprattutto il primo regime da tenere bene in considerazione se si intende svolgere questo tipo di attività. Quest’ultimo infatti permette di rendere più semplice il pagamento dell’IVA sulle vendite estere, realizzate in Europa.
I REGIMI CHE SI POSSONO ADOTTARE
Per avviare l’attività è possibile scegliere tra più regimi fiscali. Si può decidere di adottare il regime forfettario, il regime della ditta individuale e il regime delle società di persone o di capitali.
IL REGIME FORFETTARIO
Il regime forfettario è un regime molto vantaggioso per coloro che hanno volumi d’affari contenuti, in particolare vi può accedere chi non supera i 65.000 € annui.
I vantaggi riguardano il fatto che vi sono costi bassi da sostenere, anche in termini di tassazione, e la gestione è molto semplice. Gli svantaggi riguardano invece la questione che vi è un fatturato massimo da non superare, se si vuole continuare ad adottare il regime, e l’IVA sugli acquisti non è recuperabile. È da specificare inoltre che la tassazione è calcolata su un margine imposto, ottenuta grazie all’applicazione di un coefficiente di redditività, pari al 78%, sul fatturato realizzato.
LA DITTA INDIVIDUALE O LE SOCIETÀ DI PERSONE
La ditta individuale e le società di persone, anche se sono due regimi diversi, hanno gli stessi punti a favore e a sfavore.
Il primo punto a favore è dato dal fatto che la gestione risulta più semplice e meno costosa di quella richiesta da una società di capitali. Le tasse sono poi calcolate, a differenza del regime forfettario, sul margine ottenuto sottraendo i costi ai ricavi. Gli svantaggi riguardano invece il fatto che la tassazione è una tassazione a scaglioni IRPEF, per cui in percentuale maggiore rispetto al forfettario. I titolari di partita IVA o i soci sono inoltre responsabili illimitatamente in caso di mancato pagamento dei debiti.
LE SOCIETÀ DI CAPITALI
L’ultimo regime che si può adottare è il regime delle società di capitali. Tale regime prevede come vantaggio la possibilità di diminuire la base imponibile sulla quale calcolare le tasse da versare e la protezione patrimoniale. I soci quindi, in caso di mancato pagamento dei debiti, sono responsabili solo per la parte investita all’interno della società. Gli svantaggi riguardano invece i maggiori costi che si devono sostenere, in quanto la gestione di una società di capitali risulta essere più complicata rispetto ai regimi precedentemente elencati.
Qui puoi trovare il modello AA7/9, utile per le dichiarazioni di inizio attività.
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