
L’IMU QUANDO SI DEVE PAGARE?
L’ IMU è l’acronimo di Imposta Municipale Unica, va versata ogni anno, in base alla quota e ai mesi del possesso, in due rate di dello stesso importo; una prima rata che vale come acconto e va versata entro il 16/06/2016 e la seconda entro il 16/12/2016 che rappresenta il saldo. Può capitare che le due rate abbiano un importo differente in seguito alla variazione della situazione dell’immobile.
Si ricorda inoltre che è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Gli enti non commerciali versano l’IMU in 3 rate, le prime 2 rate (acconti) entro il 16/06/2016 e 16/12/2016 ciascuna delle quali è pari al 50% dell’imposta dovuta nell’anno 2015, la 3° a conguaglio, entro il 16/06 /2017, applicando quanto previsto per l’anno 2016.
Si paga l’IMU quando si è in proprietario di un immobile ubicato in Italia o quando si è in possesso di un diritto reale di godimento ( uso, usufrutto e abitazione).
Devono pagare l’IMU anche coloro che non sono residenti in Italia, ma sono proprietari di un immobile concesso in locazione nel territorio nazionale.
Sono soggetti al versamento IMU coloro che sono proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1,A8 e A9 (abitazioni di lusso, castelli e ville). In tal caso è possibile applicare la detrazione di 200 €.
ESENZIONE IMU
Non sono soggetti al pagamento IMU i proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale, oltre che quegli immobili assimilati ad essa sempre che non siano di lusso.
L’assimilazione all’abitazione principale può essere riconosciuta dal comune o nei casi previsti dalla legge.
Se prevista dalla legge l’esenzione vale per:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a destinate a studenti universitari
- i fabbricati destinati ad alloggi sociali;
- la casa coniugale assegnata all’ex coniuge dopo la separazione, divorzio o cessazione del matrimonio;
- l’immobile posseduto dal personale delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco purchè non affittato.
Riguardo agli immobili concessi in comodato d’uso ai parenti in linea retta (figlie genitori), è stata concessa una riduzione pari al 50% della base imponibile. Questo vale se viene presentata una dichiarazione che attesti il rispetto di determinate condizioni:
- l’immobile sia l’abitazione principale del soggetto a cui è stata concessa l’abitazione in comodato;
- che il soggetto comodante non possieda altri immobili in Italia, oltre all’abitazione principale;
- l’immobile dato in comodato deve trovarsi nello stesso comune di quello del proprietario comodante;
- l’immobile dato in comodato non sia di lusso.
Sono esenti dal pagamento IMU anche:
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, oltre che i terreni situati nelle isole minori, i terreni agricoli a destinazione agro-silvo-pastorale e i terreni in montagna e collina identificati secondo determinati criteri.
- i fabbricati rurali strumentali, mentre sono soggetti al pagamento IMU i fabbricati rurali ad uso abitativo sempre che non sia l’abitazione principale.
Sono esenti anche gli immobili definiti “merce” per le imprese costruttrici, che non devono pagare l’IMU su quei fabbricati destinati alla vendita, fino a quando rimane tale destinazione e non vengano affittati.
Fabbricati colpiti da eventi sismici sono esenti dall’IMU.
VERSAMENTO E CALCOLO IMU
La base imponibile IMU:
- per i fabbricati, si ottiene applicando alla rendita catastale i moltiplicatori che sono stati stabiliti a seconda della categoria catastale dell’unità immobiliare.
- per i terreni agricoli, applicando al reddito dominicale rivalutato il moltiplicatore IMU (135).
Mentre per quanto riguarda il versamento dell’ IMU va effettuato, tramite:
- l’apposito bollettino;
- il mod. F24.
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