
SPESE D’ISTRUZIONE
Riguardo alle spese d’istruzione, con la Finanziaria 2016 sono state apportate alcune modifiche riguardanti la detraibilità delle stesse.
Tra le novità previste troviamo la nuova detrazione di importo massimo di 400 € a studente per quanto riguarda la frequenza di:
- Scuola materna;
- Scuola elementare e media;
- Scuola superiore.
Tra le spese di frequenza soggette alla detrazione del 19% vi sono:
- le tasse di iscrizione;
- la tassa di frequenza;
- la spesa della mensa, le quali sono detraibili anche se tale servizio è reso da soggetti terzi (anche il comune). Per far si che tali spese siano detraibili sono necessari: l’attestazione del soggetto che ha ricevuto il pagamento, con l’indicazione dell’alunno e l’ammontare della spesa sostenuta.
Queste detrazioni si differenziano dalle detrazioni per le operazioni liberali riguardanti istituti scolastici, la cui detrazione spetta nella misura del 19%, senza limitazione, e che il versamento sia stato effettuato tramite assegno, bonifico, carta di credito o debito.
Le spese per la frequenza dell’asilo nido non rientrano tra queste spese; pertanto è confermata la detrazione del 19% per un importo max di 632 € per ogni figlio a carico.
LE SPESE D’ISTRUZIONE UNIVERSITARIE
Secondo la finanziaria 2016 sono ammessi in detrazione le spese d’istruzione sostenute per la frequenza di:
- Università statali per il 19% dell’importo versato, in tal caso non sono previsti limiti massimi di spesa;
- Università non statali, sempre per il 19% della spesa sostenuta, ma con determinati limiti:
- Per medicina, 3.700 € al nord, 2.900 € al centro, 1.800 € al sud e isole;
2. Per le professioni sanitarie, 2.600 € al nord, 2.200 € al centro, 1.600 € al sud e isole;
3. Per le professioni scientifico e tecnologiche, 3.500 € al nord, 2.400 € al centro, 1.600 € al sud e isole;
4. Umanistiche e sociali, 2.800 € al nord, 2.300 € al centro, 1.500 € al sud e isole;
5. Per i dottorati, specializzazioni e master si avranno dei limiti di: 3.700 € al nord, 2.900 € al centro, 1.800 € al sud e isole.
A questi importi va poi sommata anche la tassa regionale per il diritto allo studio.
Per le spese sostenute per la frequenza ad università all’estero, le spese relative a tali corsi sono detraibili facendo riferimento alle spese per la frequenza di corsi similari tenuti nell’Università italiana più vicina alla residenza del contribuente.
Per quanto riguarda invece le spese sostenute per i corsi di laurea in teologia tenuti presso le Università Pontificie, sono detraibili nel limite di spesa di 2.300 €, 2.900 € se specializzazione o master.
QUALI SONO LE SPESE D’ISTRUZIONE DETRAIBILI E QUALI NO?
Le spese d’istruzione detraibili sono:
- Le tasse di immatricolazione e iscrizione;
- eventuali soprattasse per esami di profitto o di laurea;
- spese per test d’ingresso;
- spese d’istruzione al dottorato di ricerca;
- spese per master universitari, solo se assimilabili a corsi universitari o di specializzazione gestiti dall’Università.
Non sono detraibili invece:
- Le spese di viaggio;
- Spese per master universitari, se non assimilabili a corsi universitari o di specializzazione gestiti dall’Università;
- Vitto e alloggio collegate all’Università; In tal caso è prevista una detrazione, nel limite dei 2.633 €.
Le condizioni richieste sono:
1) L’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente (distanza più breve in base a qualsiasi via di comunicazione esistente) ;
2) L’immobile preso in locazione deve trovarsi nel comune dove si trova l’università o in un comune limitrofo;
3) Il Comune di residenza deve appartenere ad una provincia diversa da quello dell’università.
La distanza dei 100 chilometri vale anche nel caso in cui lo studente frequenti un università all’estero.
ES:
Se lo studente universitario risiede a Ventimiglia ed è iscritto all’ Università di Nizza, in tal caso non è ammessa detrazione in quanto la distanza è inferiore a 100 chilometri.
Queste spese sono soggette a detrazione anche nel caso in cui siano sostenute per un famigliare fiscalmente a carico.
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