
Trasferirsi a Malta: un regime fiscale molto interessante
L’isola di Malta viene spesso annoverata tra le mete preferite dove intraprendere una nuova iniziativa imprenditoriale e questo anche grazie alla sua particolare normativa che prevede importanti agevolazioni e vantaggi sotto il punto di vista fiscale. Vediamo quindi perchè può essere molto interessante trasferirsi a Malta.
Sono presenti infatti numerose differenze tra la fiscalità di Malta e quella italiana e ciò spinge sempre più imprenditori ad avviare il proprio business su quest’isola.
Con questo articolo analizzeremo gli aspetti più rilevanti che caratterizzano questo ordinamento.
In primo luogo, è necessario sottolineare che le differenze fiscali hanno un impatto importante sia sulle persone fisiche che sulle persone giuridiche.
Le imposte sul reddito delle persone fisiche con domicilio e residenza ordinaria a Malta prevedono, come in Italia, una tassazione basata su aliquote progressive che aumentano all’aumentare del reddito percepito. Tuttavia, le percentuali di imposizione fiscale, sono inferiori rispetto a quelle previste dal nostro ordinamento e tengono in considerazione anche la situazione familiare del residente (sposato / celibe, con o senza figli) come di seguito esposto:
Trasferirsi a Malta: le società riconosciute dal diritto societario maltese e la tassazione
Più complessa e meritevole di approfondimento è invece la tassazione riservata alle società. Quest’ultima risulta essere particolarmente favorevole per gli imprenditori in quanto si basa su una struttura grazie alla quale il legislatore maltese ha previsto un sistema di rimborso delle imposte pagate nel territorio dello Stato che vedremo più avanti.
Iniziamo analizzando le 4 principali tipologie di società che possono essere costituite a Malta le quali, per poter essere riconosciute e svolgere la loro attività, dovranno essere registrate presso il Registry Of Companies:
Ltd – Private Limited Company:
- è la struttura societaria più comune ed utilizzata, simile alla nostra società a responsabilità limitata. Il numero dei membri è fissato nella misura massima di 50 ed il capitale sociale deve essere di almeno 1.165 € di cui il 20% almeno versato all’atto della registrazione.
E’ prevista inoltre una variante particolare della LTD ovvero la Private Exempt Companies che consente la presenza di un unico azionista ma limita la partecipazione alla compagine sociale alle sole persone fisiche. Rimane invariata la soglia massima consentita di 50 soci e, nel caso di società a socio unico, dovrà essere specificata all’atto della costituzione l’attività esercitata dall’impresa dalla quale non sarà possibile discostarsi.
Plc – Public Limited Company:
- possiamo paragonare questa struttura alla società per azioni prevista dal diritto italiano. Si tratta di una forma societaria più indicata per attività di medie e grandi dimensioni dove il capitale sociale minimo è fissato in 45.590 € di cui all’atto della costituzione è necessario versarne almeno il 25%.
La sottoscrizione del capitale può essere effettuata anche mediante il conferimento di beni diversi dal denaro passibili di essere soggetti a valutazione economica.
General and Limited partnership:
- si tratta delle società in nome collettivo e società in accomandita e vanno a costituire le 2 forme consentite dall’ordinamento maltese di società di persone.
Le tempistiche di apertura
Le tempistiche di apertura di una società a Malta sono decisamente ridotte rispetto all’Italia e l’iter burocratico più snello e semplice il che potrebbe essere già un forte incentivo per trasferirsi a Malta.
Stante quanto riportato nel Companies Act infatti, una LLC si considera validamente costituita una volta che il memorandum of association (documento con il quale i sottoscrittori confermano la volontà di costituire la società), lo statuto, copia dei documenti di identità dei socie e copia del versamento del capitale sociale vengono depositati presso il Registry of Companies che, verificatane la regolarità, rilascia il certificato di registrazione.
Passiamo ora alla tassazione e, come sempre, il primo aspetto di fondamentale importanza da tenere in considerazione è la residenza del socio e della società dato che per i soggetti residenti si applica la c.d. Tassazione su base mondiale in virtù della quale la società residente a Malta dovrà assoggettare alla tassazione maltese anche il reddito prodotto in stati esteri.
L’imposizione fiscale
La tassazione sul reddito societario è pari al 35% ovvero l’aliquota più alta applicabile al reddito delle persone fisiche e, aspetto sicuramente degno di nota, sta nel fatto che su eventuali dividendi distribuiti non grava alcuna ulteriore imposizione fiscale con la conseguenza che il socio, per il quale dovesse risultare un assoggettamento del reddito un’aliquota inferiore, potrà richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso da parte della società.
Prima di trasferirsi a Malta è necessario capire ed entrare più nel merito dell’analisi della fiscalità introducendo le due normative su cui si basa l’intero sistema fiscale: queste sono l’Income Tax Act, entrato in vigore nel 1948, e l’Income Tax Management Act, testo più recente che risale al 1994.
Il sistema fiscale è stato oggetto di un’importante riforma nel 2007 a seguito della quale si è conformato maggiormente alla normativa europea, pur mantenendo valido un sistema basato sul credito d’imposta e sui rimborsi per le imposte societarie. Questo sistema rappresenta tutt’oggi un grande vantaggio per chi vive a Malta e sta attirando sempre più l’attenzione di imprenditori stranieri.
Partiamo quindi dal 1994 anno in cui vi è stata l’entrata in vigore dell’Income tax Management Act che ha introdotto una classificazione degli utili distribuibili dalle società maltesi in tre diversi conti ovvero “account” che vedremo qui di seguito dando così origine al cd accounting system:
1.Foreign Income Account:
Il Foreign Income Account (FIA); definito all’art.2 dell’Income Tax Act ed è comunemente noto come il conto dei redditi esteri. Esso, infatti, ricomprende a titolo non esaustivo l’insieme dei redditi prodotti al di fuori del territorio dello Stato maltese e da tutto ciò che può derivare da una partecipazione. Quindi riguarderà i dividendi, le royalties, le plusvalenze, gli interessi e i canoni di affitto.
Anche gli investimenti effettuati al di fuori del territorio dello Stato sono ricompresi in questa categoria reddituale, ove non siano assoggettati a tassazione e non devono essere inclusi nel modello dichiarativo presentato dalla società maltese.
Rientrano, inoltre, in questa categoria reddituale gli utili e le plusvalenze conseguite da parte di una Stabili Organizzazione di una società maltese, la quale andrà quindi ad includere questi redditi nel suo modello dichiarativo. Infine, fanno parte di questa categoria anche i dividendi distribuiti dalla società.
2.Maltese Taxed Account:
Il Maltese Taxed Account (MTA): appartengono a questa seconda tipologia di conto gli utili delle società che non vengono inclusi nel conto dei redditi esteri (visto in precedenza), in quanto hanno già scontato l’imposta oppure sono esenti da tassazione alla luce della Legge maltese, anche se ricevuti dal socio sotto forma di dividendo.
3.Untaxed Account
Untaxed Account (UA) fanno riferimento a questa categoria tutti gli utili e le perdite conseguite dalla società ma che non sono destinate agli altri conti.
Come accennato, nel 2007, un’importante riforma è stata adottata i cui obbiettivi principali erano sì orientati al mantenimento del full imputation system e la conservazione dei rimborsi previsti dall’Income Tax Management Act ma era anche orientata all’introduzione di norme anti-abuso e di due nuovi conti che vedremo di seguito che hanno consentito un miglioramento del cd accounting system ed essi sono:
- Il Final Tax Account (FTA): in questa categoria vengono inclusi quei redditi che sono stati assoggettati ad una ritenuta fiscale alla fonte. Inoltre, appartengono a questa categoria anche i redditi esenti da imposta.
- L’Immovable Property Account (IPA): appartengono a questa categoria tutti gli utili derivanti dalla cessione delle proprietà immobiliari che si trovano a Malta e tutte le attività legate in modo diretto od indiretto ad immobili siti in quest’isola.
Il sistema dei rimborsi: come funziona?
Come accennato poco sopra, una delle principali attrattive sotto il punto di vista fiscale per gli investitori residenti e non di società registrate a Malta, sta nel fatto che gli stessi possono procedere con la richiesta di un rimborso fiscale sulla distribuzione dei profitti.
E’ importante tenere in considerazione che il rimborso fiscale può essere richiesto quando i redditi sono ripartiti e distribuiti da conti “Maltese Taxed Account (MTA)” e dal “Foreign Income Account (FIA)” mentre non risulta spettante se sono imputati al “Final Tax Account (FTA)” o al “Immovable Property Account (IPA):”
Il primo e più importante esempio di rimborso fiscale è quello legato appunto alla distribuzione del dividendo (non qualificato come diritto d’autore o interesse passivo) che prevede la possibilità per il socio di ottenere un rimborso dei 6/7 dell’imposta versata dalla società portando quindi la pressione fiscale effettiva dal 35% al 5%:
UTILE SOCIETARIO: 2000,00 €
IMPOSTA 35% = 700,00 €
DIVIDENDO: 1300,00 €
RIMBORSO 6/7= 600 €
IMPOSTA NETTA = 100 €
La seconda tipologia di rimborsi riguarda il caso in cui il socio dovesse percepire invece royalties o interessi, per questa casistica il rimborso fiscale scende ai 5/7 dell’imposta corrisposta a Malta e dunque la tassazione effettiva scende al 10%.
UTILE SOCIETARIO: 2000,00 €
IMPOSTA 35% = 700,00 €
ROYALTIES: 1300,00 €
RIMBORSO 5/7= 500 €
IMPOSTA NETTA = 200 €
Il terzo sistema di rimborsi riguarda la possibilità per il socio di chiedere il rimborso dei 2/3 dell’imposta pagata dalla società a Malta quando il dividendo viene pagato dal conto aziendale “Foreign Income Account (FIA)” e viene richiesta l’esenzione dalla doppia imposizione fiscale.
Il contrasto alla doppia imposizione.
La fiscalità di Malta prevede poi diverse tipologie di soluzioni al fenomeno della doppia imposizione del reddito estero conseguito. Queste tre forme sono le seguenti:
- esenzione da trattato
- esenzione unilaterale
- credito d’imposta estero ad aliquota forfettaria (FRFTC).
L’esenzione da trattato consiste in un credito d’imposta previsto per le imposte pagate sui redditi conseguiti in un paese estero, con cui Malta ha stipulato un trattato internazionale. L’ammontare del credito d’imposta è il minore tra l’imposta che Malta applicherebbe su tale reddito estero e l’imposta effettivamente pagata.
L’esenzione unilaterale è prevista solo se l’esenzione da trattato non è applicabile ed è applicabile nei casi in cui il reddito viene prodotto in un Paese con cui Malta non ha in essere alcun trattato, la finalità è quella di mitigare l’imposta estera applicata.
L’FRFTC è un credito d’imposta forfettario per le imposte estere corrisposte da società maltesi che può essere richiesto in caso non sia disponibile nessun’altra forma di esenzione dalla doppia imposizione. L’FRFTC è pari al 25% del reddito estero ricevuto al lordo delle deduzioni dalla società.
Esenzione da partecipazione
Il regime di esenzione per le partecipazioni prevede un’esenzione totale delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate di una società Maltese in una sussidiaria. La partecipazione si intende qualificata se si verificano le seguenti condizioni:
- Detiene almeno il 10% del capitale azionario della società controllata che garantiscano la titolarità di almeno 2 dei seguenti diritti:
- Il diritto di voto;
- Il diritto di percepire gli utili distribuibili
- Il diritto di partecipare alla liquidazione del patrimonio disponibile in caso di liquidazione
- La società maltese ha la possibilità di acquistare le quote rimanenti del patrimonio netto nel rispetto delle misure di legge del paese in cui i titoli azionari sono detenuti;
- Si registra da parte della società maltese un investimento nei confronti della società estera di un importo pari o superiore a €1.164.000 per un periodo consecutivo pari ad almeno 183 giorni.
- La società registrata a Malta ha diritto di rifiutare una prima proposta di cessione, riscatto o cancellazione di tutte le azioni della controllata;
- La società registrata a Malta ha diritto di essere parte del Consiglio di amministrazione della società non residente
- La partecipazione è finalizzata a migliorare il proprio business e non è detenuta a fini speculativi
L’esenzione per partecipazione è sempre concessa per i guadagni da plusvalenza derivati da partecipazione azionaria, diversamente, per i dividendi, l’esenzione da partecipazione è concessa solamente per le partecipazioni in sussidiarie non residenti e solo se almeno una delle seguenti condizioni aggiuntive è soddisfatta:
- Sia residente in un Paese dell’UE;
- Sia assoggettata ad imposta estera di almeno il 15%;
- Non abbia più del 50% del suo reddito derivato da interessi passivi o royalties.
Altri aspetti fiscali da valutare prima di trasferirsi a Malta
Ultimo aspetto che merita approfondimento prima di valutare di trasferirsi a Malta riguarda l’IVA, la principale imposta indiretta armonizzata a livello europeo il cui obbligo di essere adottata è in capo a tutti gli Stati membri.
Anche Malta ha dovuto applicare questa imposta e non si riscontrano differenze rispetto le regole applicate in Italia circa la determinazione dell’imponibile. Sono diverse, invece, le aliquote IVA; quella ordinaria è pari al 18% e ciò rende Malta uno dei Paese europei con l’aliquota standard più bassa. Inoltre, proprio come in Italia, è prevista anche un’aliquota ridotta del 7% per alcuni servizi, come i soggiorni in strutture alberghiere e paralberghiere. Per i beni di prima necessità, quali medicinali, servizi di assistenza ad anziani e malati e somministrazione di energia elettrica l’aliquota scende al 5%. Per i generi alimentari di prima necessità l’aliquota è addirittura dello 0%! Aspetto importante da tenere in considerazione prima di trasferirsi a Malta.
A seguito di questa trattazione, si può ben comprendere come Malta possa rappresentare una meta allettante per gli imprenditori italiani, e non solo. Sicuramente è un Paese che nel corso del tempo ha cercato di implementare un sistema fiscale che, pur nel rispetto delle normative UE, possa garantire alle società e agli imprenditori un insieme di vantaggi fiscali. Consigliamo comunque di affidarsi ad un professionista esperto nella fiscalità di questo Paese, così da poter valutare al meglio la possibilità di trasferirsi a Malta.
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