Trading Cripto e Tasse: quando pagare l’imposta?

TRADING CRIPTO E TASSE

IN CASO DI ATTIVITA’ DI TRADING CON LE CRIPTO QUALI SARANNO LE TASSE DA PAGARE?

Da quando il Bitcoin ha fatto il suo debutto su Internet, il trading criptovalutario è diventato sempre più popolare. Le criptovalute sono monete digitali create grazie all’utilizzo della tecnologia blockchain o peer-to-peer. A causa della loro natura centralizzata, il valore delle cripto può variare con una rapidità (a volte) disarmante, permettendo all’investitore di avere ampie fonti di guadagno – come, anche, alti rischi di perdita.
Ma come comportarsi in termini fiscali? Per i guadagni derivanti da attività di Trading Cripto quali saranno le Tasse da pagare?

In questo articolo scopriremo insieme:

  • Il dictum della normativa italiana all’art. 67 del TUIR
  • I casi in cui l’attività di Trading Cripto obbliga al pagamento delle Tasse
  • Le modalità di calcolo della giacenza media annua
  • Come versare le imposte

 

TRADING CRIPTO E TASSE: COSA PREVEDE LA DISCIPLINA ITALIANA?

Il trattamento impositivo riservato alle criptovalute è enucleato nell’art. 67 comma 1 ter del TUIR (Testo Unico delle Imposte sul Reddito).

Prima di approfondire il dettato normativo, però, è bene sapere che la detenzione di un conto cripto obbliga il contribuente al monitoraggio fiscale, a prescindere dagli importi presenti nel proprio wallet. Il monitoraggio fiscale va effettuato mediante la compilazione del quadro RW presente nel Modello Unico Persone Fisiche, senza assolvimento di alcuna tipologia di imposta (compresa l’IVAFE).

La presenza delle imposte si ha solo nel caso in cui i wallet, complessivamente considerati, presentino una giacenza media annua superiore a 51.645€ circa.

Difatti, l’art 67 comma 1 TUIR prevede che:

La tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valute provenienti da depositi e conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti complessivamente sia superiore a €. 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata.


TRADING CRIPTO E TASSE: COME CALCOLARE LA GIACENZA MEDIA ANNUA?

Per valutare se la plusvalenza realizzata a seguito di conversione crypto-fiat o crypto-crypto sia fiscalmente rilevante, occorre verificare, in primis, se vi sia stato o meno il superamento del limite di giacenza media annua di cui all’art. 67 comma 1-ter del TUIR (51.645,69 euro circa).

Ai fini del calcolo, bisogna fare riferimento ai seguenti indici:

  • Il controvalore in euro delle monete virtuali deve essere calcolato sulla base del cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, ossia al 1° gennaio dell’anno d’imposta nel quale si verifica la cessione
  • Il calcolo della giacenza media annua va fatto considerando tutti i depositi e i conti correnti in valuta estera complessivamente intrattenuti dal contribuente.

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RT

Nei casi in cui il trader abbia generato guadagni da assoggettare a tassazione dovrà procedere, oltre che alla compilazione del quadro RW, anche alla predisposizione e al calcolo delle imposte mediante il quadro RT del Modello Unico Persone Fisiche.

TRADING CRIPTO E TASSE


La compilazione del quadro RT deve avvenire nel modo seguente:

  • RT 21 = totale dei corrispettivi positivi derivanti dalle vendite effettuate
  • RT 22 = inserimento del totale dei costi o dei valori d’acquisto
  • RT 23 = somma algebrica (data dal software) dei differenziali positivi e negativi generante una plusvalenza o una minusvalenza – in caso di plusvalenza, la stessa sarà riportata anche al rigo RT 26
  • RT 27 = calcolo dell’imposta sostitutiva – il medesimo valore sarà riportato anche al rigo RT 29, se non vi sono eccedenze di imposte precedenti.

Va da sé comprendere che, qualora l’investitore abbia superato la giacenza media suddetta ma nel corso dell’anno abbia realizzate solo minusvalenze, gli obblighi dichiarativi rimangono, ed il quadro RT, sempre alla medesima sezione II, conterrà le minusvalenze realizzate con la possibilità di recuperarle in compensazione di eventuali plusvalenze maturate nei quattro anni d’imposta successivi.

 COME VERSARE LE IMPOSTE?

Una volta predisposto il Modello Unico, sarà possibile conoscere il quantum delle imposte da dover versare: l’investitore, dunque, potrà procedere con la compilazione del Modello F24 e pagare il dovuto all’Erario.

 

Clicca qui per approfondire il tema e prenotare una consulenza con uno dei consulenti esperti del team dello Studio Allievi!

Guarda questo video sul tema “Trading Cripto e Tasse“!

  Comments: None

Commenta ora

Confermo di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 e di aver preso preso visione dell'informativa privacy.