
TASSE SUL TRADING IN ITALIA: QUAL E’ LA TASSAZIONE PREVISTA DALL’ORDINAMENTO ITALIANO? IN CHE MODO DEVE ESSERE COMPILATO IL QUADRO RT DEL MODELLO DEI REDDITI?
Le piattaforme online create per effettuare investimenti di natura finanziaria – anche dette Broker – stanno riscuotendo sempre più successo. Nel tempo sono aumentati gli investitori italiani che, attraverso l’utilizzo di Broker aventi sede all’estero o in Italia, decidono di investire i propri risparmi con l’obbiettivo di generare ricchezza.
In ambito fiscale, sia la Consob con la Comunicazione n. DI30396 del 2000 sia l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 71/E/2016, sono intervenute per disciplinare e regolamentare la condotta che i contribuenti interessati alle attività di Trading online devono adottare.
Ma, nello specifico, quali sono in Italia le Tasse da pagare in caso di attività di Trading? Come indicare in dichiarazione dei redditi i guadagni derivanti dai propri investimenti?
In questo articolo vedremo:
- In quali casi dichiarare un conto Trading
- Le differenze esistenti tra Regime dichiarativo e Regime amministrato
- Come calcolare le Tasse in Italia in caso di proventi derivanti dal Trading
- Come e quando versare le imposte
TASSE SUL TRADING IN ITALIA: QUANDO DICHIARARE UN CONTO TRADING?
L’utilizzo di piattaforme aventi sede legale nei Paesi esteri è sempre più frequente. Ed è sempre più frequente il pensiero secondo cui l’utilizzo di broker non italiani esenti l’investitore da obblighi di carattere sia dichiarativo che impositivo.
Non è così!
Difatti, il contribuente, avendo residenza fiscale in Italia, resta sempre e comunque obbligato ad adempiere tutti gli obblighi inerenti sia il pagamento delle imposte che la compilazione del modello dei redditi, proprio nel rispetto del cd. “Regime dichiarativo” (di seguito approfondito).
Nello specifico, le Tasse da pagare in Italia in caso di detenzione di un conto di Trading estero (ossia, con intermediario finanziario non residente sul territorio nazionale), si dividono in due tipologie:
- IVAFE, o Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere, seguente alla compilazione del quadro RW finalizzato al Monitoraggio fiscale;
- Imposta sostitutiva del 26% su plusvalenze, capital gain o proventi derivanti dagli investimenti effettuati durante tutto un anno d’imposta – in questo caso sarà necessaria la compilazione del quadro RT del Modello PF.
Attenzione! Qualora nel corso dell’anno l’investitore realizzi solo minusvalenze, gli obblighi dichiarativi rimangono: in tal caso, infatti, il quadro RT conterrà la minusvalenza realizzata con la possibilità di recuperarla in compensazione di eventuali plusvalenze maturate nel medesimo anno e nei quattro anni d’imposta successivi.
TASSE SUL TRADING IN ITALIA: REGIME DICHIARATIVO E REGIME AMMINISTRATO
Importanti differenze in termini di obblighi dichiarativi e impositivi sussistono con riguardo all’utilizzo di broker italiani o esteri – rispettivamente, operanti in regime amministrato o regime dichiarativo.
Nello specifico:
- ai sensi del Regime Amministrato, è il Broker che si occupa di calcolare, al posto del contribuente, le imposte da versare operando come sostituto d’imposta;
- nel Regime Dichiarativo, invece, è il titolare del conto a dover effettuare i calcoli e versare autonomamente le imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi.
Dunque, considerando il fatto che la maggior parte degli investitori italiani utilizza piattaforme estere (e che il regime amministrato è sicuramente più comodo di quello dichiarativo), viene da porsi una domanda:
è possibile operare con intermediari finanziari esteri optando,
comunque, per il regime amministrato?
Rispondere affermativamente a questa domanda significherebbe per il Broker dover avere piena conoscenza delle Tasse da pagare in Italia nel caso di Trading e, in ogni caso, operare in ossequio a ad una condizione già più volte ribadita dall’Agenzia delle Entrate:
- l’esistenza di uno stabile rapporto di mandato, deposito, custodia o amministrazione presso banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie o società di gestione del risparmio, residenti in Italia
oppure
- la presenza in Italia di stabili organizzazioni collegate con i soggetti giuridici aventi sede legale estera.
La mancanza di una delle due suddette condizioni obbliga all’osservanza del Regime Dichiarativo, ai sensi del quale è il contribuente a dover dichiarare i redditi derivanti dagli investimenti effettuati in attività di Trading, con relativo calcolo e versamento delle Tasse nel rispetto della disciplina attualmente vigente in Italia.
Come anticipato, eventuali minusvalenze possono essere compensate con plusvalenze realizzate nel medesimo anno e/o nei 4 periodi di imposta successivi.
TASSE SUL TRADING IN ITALIA: IL CALCOLO DEL REDDITO DA TASSARE
Appurato che il regime dichiarativo impone al contribuente di dichiarare e tassare i propri investimenti attraverso l’utilizzo del Modello PF, cerchiamo ora di capire come determinare la base imponibile.
Il calcolo dell’imponibile, così come previsto dall’art. 68, comma 8 del TUIR, avviene mediante la somma algebrica dei proventi e degli oneri, percepiti e sostenuti.
Dunque, nella Sezione II del quadro RT del Modello dei Redditi (da RT 21 a RT 30) andranno inserirti i differenziali positivi e negativi generati dai propri investimenti, con indicazione del corrispettivo percepito ed il costo sostenuto.
In questo modo potrà determinarsi l’eventuale minusvalenza o plusvalenza da assoggettare ad imposta sostituiva del 26%.
Di conseguenza, la Sezione II del quadro RT andrà compilata nel modo seguente:
- RT 21: totale dei corrispettivi positivi derivanti dalle vendite effettuate
- RT 22: totale dei costi ovvero dei valori d’acquisto
- RT 23: somma algebrica dei differenziali positivi e negativi generanti – in caso di plusvalenza, la stessa andrà riportata al rigo RT 26; in caso di minusvalenze, rigo RT 24 e rigo RT 25
- RT 27: calcolo dell’imposta sostitutiva – se non vi sono eccedenze di imposte precedenti, il medesimo valore andrà riportato anche nel rigo RT 29.
COME VERSARE LE IMPOSTE?
In caso di adozione del regime dichiarativo, sia l’IVAFE che l’eventuale imposta sostitutiva devono essere calcolate in fase di Dichiarazione dei Redditi e versate successivamente tramite Modello F24.
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simone
6 Marzo 2023 at 15:56
buongiorno,
complimenti bel video, solo una curiosità: oltre acquisti e vendite devo anche dichiarare i dividendi e le cedole percepite? ho dei certifiati che pagano cedola mensile. I regime dichiarazione e ho anche minus da recuparare.
grazie mille per aiuto
Simone
Adriana
6 Marzo 2023 at 17:54
Buongiorno,
se le piattaforme utilizzate per investire opera in regime amministrato, non è tenuto ad effettuare alcuna dichiarazione né a versare le imposte (poichè già trattenute alla fonte).
Diversamente, se opera in regime dichiarativo, dovrà occuparsi lei sia della dichiarazione che delle imposte.
Federico
26 Aprile 2023 at 11:00
Buongiorno,
attualmente opero nel settore degli investimenti utilizzando più banche italiane, a regime amministrato.
Ho intenzione di acquistare a breve criptovalute da un exchange con sede all’estero, e sono consapevole degli obblighi dichiarativi che ne susseguono.
La mia domanda è: sono quindi obbligato dal prossimo anno a passare al regime dichiarativo? Anche per quanto riguarda le mie banche italiane?
grazie
Adriana
26 Aprile 2023 at 12:14
Buongiorno,
no. Seguono strade diverse. Dunque, può continuare a mantenere il regime amministrato per gli investimenti per i quali utilizza broker italiani ed applicare il regime dichiarativo per gli investimenti in criptovalute.