Tasse Crypto 2023: le novità!

Tasse Crypto 2023: vediamo insieme le novità!

Tasse Crypto 2023: la nuova Legge di bilancio e le relative novità

Tasse Crypto 2023: la Criptovaluta è una forma di denaro digitale. Ogni Crypto è collegata a una Blockchain (catena di blocchi), un database peer-to-peer, che consente di gestire i dati in modo univoco e sicuro; inoltre, questi dati, una volta inseriti, non possono più essere eliminati o modificati.

Fin ad oggi, le varie risposte dell’Agenzia dell’entrate, riguardanti l’argomento Crypto e Tasse, erano insufficienti a chiarire tutti i i numerosi dubbi

Sappiamo che, l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate è da sempre quella di tassare  al 26% tutte le plusvalenze, solo se nel periodo d’imposta da dichiarare, la giacenza dei depositi complessivi intrattenuti dal contribuente ammontava ad almeno 51.645 € circa, per almeno 7 giorni consecutivi.

Con la nuova Legge di Bilancio 2023, sono tante le novità attinenti alle Tasse Crypto 2023.

Andiamo a scoprirle!

In questo articolo analizzeremo:

  • Introduzione obbligo del monitoraggio fiscale,
  • Nuova Legge di bilancio,
  • Le plusvalenze

Tasse Crypto 2023: introduzione obbligo del monitoraggio fiscale

In seguito alla nuova normativa, sorge l’obbligo del monitoraggio fiscale. Dal 2023 è stato introdotto l’obbligo di versare l’imposta di bollo nella misura pari al 2 per mille, che viene calcolata sul valore complessivo delle criptoattività.

Attenzione! Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti, la norma prevede che gli stessi sussistono a prescindere dalle modalità di conservazione delle cripto, tralasciando, quindi, la circostanza della loro detenzione all’estero o in Italia.

Mancata dichiarazione e conseguenze

Alla fine di ogni anno, bisogna dichiarare tutte le Criptovalute detenute, anche se sono poche. La dichiarazione viene fatta mediante la compilazione del quadro RW della Dichiarazione dei Redditi.

Nel caso in cui i contribuenti non abbiano effettuato alcuna dichiarazione riguardante le valute virtuali possedute negli anni precedenti, la  nuova Legge di Bilancio 2023, consente di rimediare  “rimediare” nel seguente modo:

  • in termini di solo monitoraggio fiscale, potranno risolvere l’inadempimento di ogni anno versando lo 0,5% del valore delle attività non dichiarate a titolo di sanzione;
  • per coloro che, invece, hanno realizzato redditi fiscalmente rilevanti, alla sanzione dello 0,5% si aggiunge quella del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo.

Tasse Crypto 2023

Ma quali sono le novita riguardanti le Tasse sulle Crypto?

Dal 2023, il Legislatore ha introdotto una nuova lettera c-sexies all’art. 67 TUIR, specificando una nuova categoria di “redditi diversi”, con il testo che segue:

c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

ATTENZIONE! Anche la norma precedente prevedeva che le plusvalenze venissero tassate con un aliquota del 26%, ma c’è una differenza.

Dal dictum normativo, sopra riportato, si evince che l’aliquota imposta è la medesima (26%), ma i criteri sono differenti: una  volta superata la soglia dei 2.000€, saranno sottoposte ad imposta tutte le plusvalenze o i proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso, intesa come conversione della criptoattività in valuta avente corso legale.

Quindi, in sintesi, le Tasse sulle Crypto sono del 26%%, ma devono essere pagate solamente se si supera la soglia dei 2.000€ nello stesso periodo d’imposta. Dunque, se i guadagni ammontano a 1.000€, non si è tenuti a pagare le Tasse sulle Crypto. Inoltre, bisogna tenere presente che la franchigia dei 2.000€ comprende le minusvalenze.

Ma come vengono calcolate queste plusvalenze?

Per poter determinare le Tasse delle Crypto dal 2023, le plusvalenze sono determinate come la differenza tra:

  • il corrispettivo percepito o il valore normale delle cripto-attività permutate, e
  • il costo o il valore di acquisto, specificando che:
    • in caso di successione conta il valore definito o dichiarato in dichiarazione di successione,
    • in caso di donazione conta il costo sostenuto dal donante

E’ importante sapere che bisogna documentare con esattezza il costo d’acquisto delle Criptovalute; inoltre, il passaggio da una Criptovaluta ad un’altra non genera delle plusvalenze, poichè le plusvalenze vengono generate con il passaggio di una criptovaluta in euro oppure ad un altra valuta fiat.

Riduzione Tasse Crypto 2023

Grazie alla legge 197/2022, al comma 133, si ha l’opportunità di rivalutare il valore di acquisto al 1° gennaio 2023 di un importo pari al valore che la crypto aveva a quella data, versando un‘imposta sostitutiva del 14% per ciascuna criptoattività detenuta.

L’imposta deve essere assolta entro il 30 giugno 2023, in un’unica soluzione o in 3 rate, e l’importo rideterminato non è valido ai fini della quantificazione di eventuali minusvalenze.

Attenzione: la rideterminazione del valore è facoltativa, e prevede i seguenti limiti:

  • non è possibile eseguire una rivalutazione parziale in quanto questa deve riguardare l’intera quantità delle criptoattività detenuta all’1/1/2023;
  • il valore a cui fare riferimento è il valore normale all’1/1/2023, senza possibilità di utilizzo di un valore diverso.

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Se vuoi approfondire il tema “Tasse Crypto 2023: le novità” guarda questo video.

  Comments: 21

Commenti

  Commenti: 21

  1. Massimiliano Loconte


    Salve, molto interessante il vostro video.
    Se possibile vorrei un chiarimento per capire come muovermi.
    Ho compilato il quadro RW lo scorso anno relativamente ai redditi 2021, non ho avuto plusvalenze ma non sono sicurissimo di aver compilato correttamente il quadro perchè sicuramente non sono riuscito a tracciare proprio tutte le transazioni.

    Mi chiedevo quindi:
    1) se è possibile in qualche maniera annullare il quadro RW del 2022 (redditi 2021), non avendo tutt’oggi capacità di reperire tutte le informazioni del 2021;
    2) non mi è chiaro se è possibile evitare di compilare il quadro RW quest’anno rispetto ai redditi 2021, pagando il 14% sul valore totale delle crypto possedute al 1/1/2023 con il prezzo a quella data; in questo caso tramite quale strumento è possibile effettuare il pagamento? Questa modalità annullerebbe la necessità di pagamento di plusvalenze ottenute nel 2022?
    3) se non compilo il quadro RW quest’anno, immagino che l’anno prossimo valga la situazione del 2023, valorizzando quindi il valore iniziale con il totale calcolato al 1/1/2023 come dicevo nel punto 2) e il valore finale quello al 31/12/2023, e il calcolo delle plusvalenze è fatto sempre su questi valori.

    Grazie della disponibilità.
    Massimiliano


    • Salve a lei, le rispondo punto per punto.
      1) non è possibile “annullare” il quadro RW presentato. Se è incerto dei valori ivi inseriti, può procedere con una correttiva e con conseguente pagamento delle sanzioni per tardiva presentazione del modello unico;
      2) a prescindere dalle aliquote che andrà a calcolare sui redditi (14% o 26%), deve sempre prima procedere con la compilazione del quadro RW. Poi, eventuali plusvalenze saranno inserite nel quadro RT o RM a seconda del reddito da tassare e calcolate le imposte corrispondenti da pagare con l’utilizzo del modello F24;
      3) è tutto collegato. Se non assoggetta le criptovalute a monitoraggio fiscale, non ha senso parlare di 14%.


  2. Buongiorno, per me è tutto chiaro ma ho una domanda alle quali non trovo risposta.

    E’ fiscalmente rilevabile ( plus/minus) da crypto a valuta fiat, ma se io scambio varie crypto nel corso dei mesi e poi le vendo per stablecoin ( USDT ecc…) e successivamente scambio le stable con valuta fiat che sono sostanzialmente con uno scambio 1/1 come faccio a quantificare il guadagno/perdita in quanto bisogna considerare la metodologia LIFO ( l’ultima comprata è la prima venduta). Spero di essermi adeguatamente spiegato.

    Grazie mille dell’eventuale chiarimento.


    • Buongiorno Federico,
      effettuare un calcolo di questo tipo non è per nulla facile, proprio perchè è richiesto l’utilizzo del metodo LIFO. I valori devono essere dati dalle piattaforme le quali, attraverso dei report annuali, devono (o dovrebbero) rendicontare P/L, Minus e così via. Sappiamo che con gli exchange è molto difficile!
      Consiglio l’utilizzo di software terzi, capaci di mettere ordine nelle movimentazioni.


  3. Salve,
    grazie per le info dettagliate!
    Mi rimane un dubbio: io per l’anno fiscale 2022 avrei dovuto dichiarare molte migliaia di euro di minusvalenze, avendo superato la soglia dei 50K euro di cripto detenute, ed essendo il portfolio in perdita.
    Da notare che queste minusvalenze erano date dal valore delle cripto stesse che è sceso, non dallo scambio di cripto in valuta FIAT.

    Questa nuova legge è retroattiva e non ha quindi senso dichiarare le minusvalenze? E’ consigliato non fare nulla e attenersi solo alla nuova normativa?

    Grazie


    • Al momento devo dirle che la legge di bilancio 2023, per la parte cripto, non ha applicazione retroattiva.
      Per il reggresso si applica la precedente disciplina. Dunque, se la sua giacenza fiscale era sopra soglia e dalla sua attività di trading sono state generate minusvalenze, queste possono essere portate in dichiarazione dei redditi.


  4. Buonasera,

    relativamente all’imposta di bollo (2×1000) avrei bisogno dei seguenti chiarimenti:

    1) come si calcola il valore delle cripto attività utilizzato per determinarne il valore?
    La somma algebrica del controvalore in euro di tutti gli scambi effettuati durante l’anno potrebbe superare il nozionale in fiat versato nel wallet, infatti potrei aver scambiato continuamente cripto durante tutto il 2022 senza aver iniettato nuovo capitale e/o ottenuto plus/minusvalenze.

    2) in che modalità si paga l’imposta di bollo? viene applicata all’interno del 730? se si, quali campi devono essere compilati nel 730 affinché questo avvenga?

    Grazie


    • Buongiorno,
      l’imposta di bollo sulle cripto deve essere calcolata con riguardo all’anno d’imposta 2023 (quindi, da versare il prossimo anno).
      In linea generale, così come accade col possesso di titoli, la base imponibile è costituita dal valore nominale. In caso di sua mancanza, la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.

      Le ricordo che tale imposta ci riguarderà dal prossimo anno. Quindi, le consiglio di attendere specifiche da parte dell’agenzia delle entrate.


  5. Buongiorno,
    se le plusvalenze relative alle criptovalute non superano il valore di 2000 € il quadro RT del modello PF 2023 è da compilare lo stesso indicando tassazione 26% pari a 0 oppure si può anche non compilare.

    Grazie dell’aiuto.


    • Buongiorno,
      se non viene generato alcun reddito fiscalmente rilevante (quindi da tassare), non è richiesta la compilazione del quadro RT.


  6. buongiorno
    in merito alla dichiarazione dei redditi 2023 (anno imposta 2022), qualora nell’anno 22 detenessi delle crypto per un importo inferiore ai 3k euro (solo detenzione, quindi senza vendita con plus o minus), si ha l’obbligo di compilazione del quadro RW?
    grazie


  7. Buongiorno,

    spero possa aiutarmi a capire una cosa: le nuove regole si applicano già per la dichiarazione 2023 (redditi 2022) oppure dal anno prossimo (redditi 2023)?

    Chiedo perché non mi sembra che nelle istruzioni del 730 si faccia riferimento alla nuova lettera del art 67 TUIR.

    Grazie in anticipo.


    • Buongiorno,
      le istruzioni inerenti il quadro RW non sono presenti nelle istruzioni del 730, bensì in quelle del modello unico PF.
      Posso, comunque, confermarle che le disposizioni di cui alla nuova legge di bilancio 2023 si applicheranno dal periodo d’imposta 2023, ovvero dal modello dei redditi 2024.


  8. Buongiorno,
    avendo venduto le criptovalute detenute nel 2022 (quantità modifca, ho compilato il quadro RW negli anni precedenti per soli fini di monitoraggio) ho intenzione di indicare come valore finale nella colonna 8 zero.
    Il sistema non mi permette però di salvare il quadro, indicando che il valore inserito è formalmente errato.
    Come devo comportarmi? Grazie.


  9. Buonasera, in riferimento al comma 9-bis dell’Art. 68 del TUIR, che cita: “I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione”, significa che devo pagare le imposte (26%) sul totale dei proventi anche se non supero la soglia complessiva di 2.000 euro? grazie.


    • No, secondo la legge di bilancio 2023, le imposte si pagano sui profitti solo una volta superata la soglia (complessiva) di 2.000€.


  10. Buonasera,
    Se si rientrasse nella casistica in termini di monitoraggio fiscale mancati negli anni precedenti pagando la sanzione dello 0,5% come ci si dovrebbe comportare con il quadro RW da presentare quest’anno per l’anno 2022?
    Inserendo nel quadro RW l’importo al 1/1/2022 (crypto possedute prima del 2022 e non dichiarate) si pagherebbe lo 0,5 sull’importo totale scritto nella casella 1/1/22?
    Nella maggior parte dei casi l’importo al 31/12/22 produrrà delle minusvalenze rispetto al 1/1/22, queste verranno tenute in considerazione per i seguenti 4 anni?

    Grazie in anticipo


    • Buonasera,
      per l’istanza di emersione siamo ancora in attesa che l’agenzia delle entrate renda definitiva la Circolare pubblicata il 15 giugno 2023. In quella sede ci sarà possibile conoscere le modalità da adottare per il calcolo delle sanzioni.
      In ogni caso, considerando l’art. 67 comma 3 del TUIR (la legge di bilancio 2023 si applica da questo anno d’imposta), se non ha superato la giacenza fiscale di 51.645€ non ha nemmeno generato reddito fiscalmente rilevante, nè in termini di profitti nè di perdite.


  11. Buongiorno,
    Se ho capito bene avendo posseduto crypto nell’anno di imposta 2021 e non avendole dichiarate, essendo al di sotto dei famosi 51.645, non va comunque presentata l’ istanza di emersione per l’anno 2021?

    Caso diverso, se comunque si aveva un portafoglio sotto i 51K e si ha avuto una plusvalenza nel 2021 non dichiarata va comunque presentat< l'istanza di emersione perchè mancava il monitoraggio nel quadro RW dell'anno 2021?

    Grazie mille

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