
TASSE CRIPTOVALUTE 2023: COSA VARIA RISPETTO ALLA PRECEDENTE NORMATIVA? QUALI SONO I NUOVI OBBLIGHI DA RISPETTARE?
Da quando sul web si è diffuso l’utilizzo delle criptovalute, come Bitcoin o Ethereum, è sorta la necessità di una definizione normativa e fiscale che, ad oggi, è arrivata!
Dopo tanta attesa, all’interno della nuova Legge di Bilancio, è stata introdotta una regolamentazione in tema di Tasse delle Criptovalute per il 2023.
Alla luce di queste nuove varianti, cercheremo di capire quale siano le novità riguardanti.
In questo articolo scopriremo:
- La tassazione prima della nuova Legge di Bilancio 2023
- La nuova normativa di riferimento
- Come rimediare in caso di mancata dichiarazione crypto negli anni precedenti?
LA TASSAZIONE PRIMA DELLA NUOVA LEGGE DI BILANCIO 2023
L’Agenzia delle Entrate, a causa dell’assenza di un quadro normativo chiaro e certo, ha sempre bilanciato le Criptovalute a delle tradizionali valute estere.
Ciò ha determinato numerose contestazioni e discrepanze, relativamente al profilo della “cessione a pronti di valute virtuali” che, solo a certi presupposti, da luogo a redditi imponibili e fiscalmente rilevanti.
Sui guadagni conseguiti sia dagli scambi crypto-fiat che dagli scambi crypto-cypto, l’Agenzia imponeva un’imposta del 26%, a condizione che, nel periodo d’imposta da dichiarare, il valore dei depositi intrattenuti dal contribuente, non fosse inferiore a 51.645 € circa, per almeno 7 giorni continui.
Tuttavia, date le condizioni citate sopra, oltre all’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, si è diffusa un’idea secondo cui, la tassa del 26% dovrebbe applicarsi solo agli scambi crypto-fiat.
Dunque, vediamo cosa è cambiato con la nuova manovra: le Tasse sulle Criptovalute dal 2023 in poi appaiono diverse da quanto detto finora!
LA NUOVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
A partire dal 2023, il Legislatore ha inserito una nuova lettera c-sexies all’art. 67 TUIR, in materia di Tasse delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle Criptovalute (o criptoattività), con il seguente testo:
c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.
L’idea di criptoattività, da quanto si evince dal dictum normativo, include sia le valute virtuali, come Stablecoin, Bitcoin, Ethereum, ma più generale anche tutte le “rappresentazioni digitali” che utilizzano la tecnologia blockchain.
In particolare, viene introdotta la soglia di 2.000€, al di sopra del quale, eventuali plusvalenze o proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso, intesa come conversione della criptoattività in valuta avente corso legale, saranno soggette a tassazione.
INTRODUZIONE OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE
Mentre prima non era prevista nessuna tassazione in seguito alla compilazione del quadro RW, con la nuova Legge di Bilancio del 2023, viene introdotto l’obbligo del monitoraggio fiscale: si dovrà versare l’imposta di bollo nella misura pari al 2 per mille, calcolata sul valore complessivo delle criptoattività.
In merito a questa novità, la norma prevede che gli stessi sussistono indipendentemente dalle modalità di conservazione delle cripto, a prescindere che siano detenuti all’estero o in Italia.
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE
Riguardo alle Criptovalute dal 2023, le plusvalenze saranno determinate come la differenza tra:
- il corrispettivo percepito o il valore normale delle cripto-attività permutate
e
- il costo o il valore di acquisto, precisando che:
- in caso di successione conta il valore definito o dichiarato in dichiarazione di successione,
- in caso di donazione conta il costo sostenuto dal donante.
Tali plusvalenze sconteranno un’imposta pari al 26%, con la possibilità di esercitare l’opzione di cui all’articolo 6 (regime del risparmio amministrato) e dell’articolo 7 (regime del risparmio gestito) presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati.
RIVALUTAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO
A certi presupposti però, La legge 197/2022, al comma 133, prevede che le Tasse sulle Criptovalute 2023 possano anche limitarsi rispetto all’imposta sostitutiva del 26%.
Questa nuova disciplina legislativa, norma la cd. rideterminazione del valore delle criptoattività, ovvero la possibilità di accedere a un’imposta del 14% per ciascuna criptoattività detenuta, rivalutando il valore di acquisto al 1° gennaio 2023 di un importo pari al valore che la cripto aveva a quella data.
Inoltre questa Legge consente di assolvere questa tassa in un’unica soluzione oppure rateizzarla in 3 rate, da versare però entro il 30 giugno 2023, e l’importo rideterminato non è valido ai fini della quantificazione di eventuali minusvalenze.
La rideterminazione del valore, anche se non obbligatoria, prevede delle limitazioni:
- Poiché riguarda l’intera quantità delle criptoattività detenuta all’1/1/2023, non è possibile effettuare una rivalutazione parziale;
- Non si possono utilizzare valori diversi, ma è necessario fare riferimento al valore normale all’1/1/2023.
COME RIMEDIARE IN CASO DI MANCATA DICHIARAZIONE CRIPTO NEGLI ANNI PRECEDENTI?
Come procedere in caso di mancato adempimento agli obblighi dichiarativi e/o impositivi relativi alle valute virtuali degli anni precedenti anni precedenti?
Ai sensi della nuova legge di bilancio 2023, tali contribuenti hanno la possibilità di rimediare nel modo seguente:
- per quanto concerne solo il monitoraggio fiscale, i contribuenti hanno la possibilità di regolarizzare il loro inadempimento di ogni anno versando lo 0,5% del valore delle attività non dichiarate a titolo di sanzione;
- per coloro che, invece, hanno realizzato redditi fiscalmente notevoli, alla sanzione dello 0,5%, si aggiunge quella del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo.
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