
TASSAZIONE CRYPTO 2023: CI SONO STATI CAMBIAMENTI IN RELAZIONE ALL’ANNO SCORSO? COSA FARE SE E’ STATA OMESSA LA DICHIARAZIONE PRECEDENTE?
Con la nuova Legge di Bilancio, sono state introdotte nuove regole riguardanti la Tassazione delle Crypto per il 2023.
Dal momento in cui le Criptovalute, come i Bitcoin, hanno fatto il loro esordio su Internet, l’utilizzo della valuta virtuale è incrementato rendendo necessaria una definizione normativa e tributaria che, ad oggi, è disponibile!
Quindi, in seguito a questi cambiamenti, oggi andremo ad analizzare qual è la Tassazione sulle Crypto dal 2023 in poi.
In questo articolo approfondiremo:
- La normativa in vigore fino al 31/12/2022
- Cosa è cambiato con la nuova Legge di Bilancio
- Sono previste sanzioni in caso di omessa dichiarazione?
TASSAZIONE CRYPTO 2023: LA NORMATIVA IN VIGORE FINO AL 31/12/2022
Prima che venisse approvata la Legge di Bilancio 2023, l’Agenzia delle Entrate parificava le Criptovalute alle valute estere, creando contestazioni e dissidio rispetto al profilo della “cessione a pronti di valute virtuali” che, solo a certe condizioni, è capace di determinare fattispecie imponibili e fiscalmente rilevanti.
Precedentemente, l’Agenzia delle Entrate tassava al 26% tutte le plusvalenze derivanti: sia dagli scambi crypto-fiat, che dagli scambi crypto-cypto, solo se nel periodo d’imposta da dichiarare, la giacenza dei depositi complessivi intrattenuti dal contribuente ammontava ad almeno 51.645 € circa, per almeno 7 giorni consecutivi. In sostanza, una cifra abbastanza elevata.
Accanto all’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, però, è sorta anche una seconda dottrina secondo la quale, la tassazione del 26% avrebbe dovuto riguardare solamente gli scambi crypto-fiat.
Con la nuova Legge di Bilancio, però, tutto questo è variato: la Tassazione sulle Crypto dal 2023 in poi appare del tutto remota rispetto al passato!
TASSAZIONE CRYPTO 2023: COSA E’ CAMBIATO CON LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO
Dal 2023, il Legislatore ha introdotto una nuova lettera c-sexies all’art. 67 TUIR, che riguarda la Tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle Crypto, con il testo che segue:
c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.
Dal dictum normativo è esplicito che il concetto di criptoattività include: sia le valute virtuali, come Bitcoin, Ethereum, Stablecoin e così via, sia tutte le altri rappresentazioni digitali che utilizzano la tecnologia blockchain.
Ma giungiamo ad una domanda importante: una volta superata la soglia dei 2.000€, quali sono le fattispecie imponibili? Saranno sottoposte ad imposta tutte le plusvalenze o i proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso, intesa come conversione della criptoattività in valuta avente corso legale.
COME SI STABILISCONO LE PLUSVALENZE
Ai fini della Tassazione delle Crypto dal 2023, le plusvalenze devono essere determinate come la differenza tra:
- il corrispettivo percepito o il valore normale delle cripto-attività permutate, e
- il costo o il valore di acquisto, specificando che:
- in caso di successione conta il valore definito o dichiarato in dichiarazione di successione,
- in caso di donazione conta il costo sostenuto dal donante.
L’imposta che tali plusvalenze sconteranno sarà pari al 26%, con la possibilità di esercitare l’opzione di cui all’articolo 6 (regime del risparmio amministrato) e dell’articolo 7 (regime del risparmio gestito) presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati.
L’OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE
Un’ altra fondamentale modifica inerente alla Tassazione sulle Crypto nel 2023 riguarda l’obbligo del monitoraggio fiscale. Infatti, mentre prima non era prevista alcuna tassazione seguente alla compilazione del quadro RW, dal 2023 è stato introdotto l’obbligo di versare l’imposta di bollo nella misura pari al 2 per mille, che viene calcolata sul valore complessivo delle criptoattività.
Attenzione! Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti, la norma prevede che gli stessi sussistono a prescindere dalle modalità di conservazione delle cripto, tralasciando, quindi, la circostanza della loro detenzione all’estero o in Italia.
RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE CRIPTOATTIVITA’
La legge 197/2022, al comma 133 prevede dal 2023 una Tassazione sulle Crypto che può anche, ed in base ad alcune condizioni, ridursi rispetto all’imposta sostitutiva del 26%.
Più precisamente, la nuova disciplina legislativa norma la cd. rideterminazione del valore delle criptoattività, ovvero la possibilità di rivalutare il valore di acquisto al 1° gennaio 2023 di un importo pari al valore che la crypto aveva a quella data, versando un‘imposta sostitutiva del 14% per ciascuna criptoattività detenuta.
L’imposta deve essere assolta entro il 30 giugno 2023, in un’unica soluzione o in 3 rate, e l’importo rideterminato non è valido ai fini della quantificazione di eventuali minusvalenze.
Attenzione: la rideterminazione del valore è facoltativa, e prevede i seguenti limiti:
- non è possibile eseguire una rivalutazione parziale in quanto questa deve riguardare l’intera quantità delle criptoattività detenuta all’1/1/2023;
- il valore a cui fare riferimento è il valore normale all’1/1/2023, senza possibilità di utilizzo di un valore diverso.
TASSAZIONE CRYPTO 2023: SONO PREVISTE SANZIONI IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE?
L’analisi della Tassazione sulle Crypto nel 2023 non può che terminare chiarendo il comportamento che i contribuenti devono tenere nel caso in cui non abbiano effettuato alcuna dichiarazione riguardante le valute virtuali possedute negli anni precedenti.
In base alla nuova Legge di Bilancio 2023, i contribuenti possono “rimediare” nel seguente modo:
- in termini di solo monitoraggio fiscale, potranno risolvere l’inadempimento di ogni anno versando lo 0,5% del valore delle attività non dichiarate a titolo di sanzione;
- per coloro che, invece, hanno realizzato redditi fiscalmente rilevanti, alla sanzione dello 0,5% si aggiunge quella del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo.
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