
SUPERBONUS 110%: CESSIONE DEL CREDITO. VEDIAMO COME USUFRUIRE DELL’OPZIONE
Superbonus 110% e cessione del credito: come funziona? Per quali interventi è possibile usufruirne? Come richiedere l’opzione?
In questo articolo ti spiegheremo:
- Gli interventi agevolati
- Cos’è la cessione del credito?
- A chi può essere ceduto il credito?
- Come fare la cessione del credito?
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GLI INTERVENTI AGEVOLATI
Sono ammessi a beneficiare della cessione del credito gli interventi agevolati del Superbonus 110%. Questi interventi si suddividono in trainanti e trainati. I primi sono quelli che riguardano la riqualificazione energetica, oppure l’adozione di misure antisismiche, mentre i secondi sono ammessi alla maxi detrazione solo se eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante.
Per beneficiare della detrazione al 110, è necessario che gli interventi di riqualificazione energetica assicurino nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o della singola unità immobiliare. Qualora questo traguardo non sia possibile, è sufficiente raggiungere la classe energetica più alta prevista per legge. Il miglioramento deve inoltre essere dichiarato mediante il rilascio dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), da redigere sia prima, sia dopo l’ultimazione dell’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato sotto forma di dichiarazione asseverata. È infine possibile accedere al Superbonus a condizione che le spese siano sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione.
GLI INTERVENTI TRAINANTI
Gli interventi trainanti ammessi al Superbonus 110 possono essere considerati come interventi di riqualificazione energetica oppure antisismici.
La riqualificazione energetica si suddivide ulteriormente tra isolamento termico e sostituzione di impianti. L’isolamento termico deve riguardare l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso, o dell’unità immobiliare indipendente sita in edifici plurifamiliari. La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale può riguardare le parti comuni, singole unità immobiliari, edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
Altro possibile intervento trainante riguarda la riduzione del rischio sismico su immobili situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. In particolare, si tratta di interventi antisismici per la messa in sicurezza delle parti strutturali di edifici, dai quali deriva una riduzione del rischio sismico di una o due classi, anche realizzati su parti comuni di edifici.
GLI INTERVENTI TRAINATI
Gli interventi trainati possono accedere al Superbonus solo se eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante. Per fruire del beneficio è inoltre indispensabile che le spese relative agli interventi trainati siano sostenute nel periodo di validità dell’agevolazione, e nell’arco di tempo compreso tra la data di inizio e quella di fine dei lavori degli interventi trainanti.
Se eseguiti congiuntamente ad un intervento trainante, fruiscono del Superbonus anche gli interventi di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, e l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Gli interventi trainati legati al rischio sismico riguardano invece solamente due tipologie di opere. È possibile installare un impianto fotovoltaico ed i relativi sistemi di accumulo, proprio come avviene per la riqualificazione energetica. Inoltre, l’agevolazione spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti sopra citati.
COS’È LA CESSIONE DEL CREDITO?
Di seguito vediamo come funziona la cessione del credito per il Superbonus 110%. Chi sostiene spese per gli interventi sopra elencati può scegliere tra lo sconto in fattura, la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, oppure può cedere il credito. In questo articolo ci concentreremo sulla cessione del credito.
La cessione del credito permette al beneficiario della detrazione di cedere il credito d’imposta maturato grazie al Superbonus. La cessione permette di avere a disposizione l’intero credito d’imposta generato, senza doverlo recuperare in diminuzione dell’IRPEF versata in 5 o 4 anni. In particolare, per le spese sostenute nel 2021 relative al Superbonus, il credito d’imposta sarà ripartito in 5 quote annuali. Il credito generato da spese sostenute nel 2022 sempre per il Superbonus verrà ripartito in quattro quote annuali. In ogni caso le quote devono essere di pari importo, ed è necessario avere capienza fiscale. La cessione del credito è l’alternativa per coloro che non riescono ad ottenere dal fornitore lo sconto in fattura, e che sono anche incapienti, ovvero non hanno capienza fiscale per portare direttamente in detrazione il credito.
QUANTE VOLTE SI PUÒ CEDERE IL CREDITO?
La cessione del credito maturato può avvenire fino a quattro volte. Inizialmente era previsto un numero illimitato di possibili cessioni. Da inizio anno sono intervenute varie modifiche normative riguardo la cessione dei crediti derivanti dalle ristrutturazioni edilizie. Una prima modifica prevedeva il divieto di ulteriori cessioni oltre la prima. Successivamente si è dato il via alla possibilità di due ulteriori cessioni del credito d’imposta oltre la prima, con il vincolo di poterle attuare solamente nei confronti dei cosiddetti “soggetti vigilati”. Era così previsto un totale di tre cessioni possibili per ogni credito d’imposta generato.
Secondo le più recenti modifiche normative, l’articolo 121 della Legge 34/2020 è stato nuovamente convertito. Al momento assistiamo ad uno scenario che prevede, per le comunicazioni presentate dal 1° maggio 2022, la possibilità di poter cedere uno stesso credito fino a quattro volte. Al momento il Governo sta lavorando per estendere questa quarta possibilità di cessione anche ai crediti sorti anteriormente al 1° maggio 2022.
Sempre per le comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, ai crediti ceduti verrà attribuito un codice identificativo univoco. Tale codice dovrà essere indicato nelle eventuali ulteriori cessioni del credito stesso. Con questo sistema, i crediti non possono più essere ceduti parzialmente, se non suddividendoli per annualità.
A CHI PUÒ ESSERE CEDUTO IL CREDITO?
Attualmente la prima cessione del credito può avvenire nei confronti di qualunque soggetto. Per prima cessione si intende quella effettuata dal beneficiario della detrazione, oppure dal fornitore che ha applicato lo sconto in fattura. La seconda e la terza cessione dello stesso credito possono, invece, avvenire solo nei confronti di soggetti vigilati. Questi sono le banche, gli intermediari finanziari, le società appartenenti ai gruppi bancari e le imprese di assicurazione. La quarta ed ultima cessione può avvenire solo da parte di una banca a favore di un proprio correntista. L’ultima cessione andrebbe a favore dei correntisti diversi dai consumatori e dagli utenti, senza facoltà di ulteriore cessione.
COME FARE LA CESSIONE DEL CREDITO?
La cessione del credito da Superbonus 110% può avvenire quando chi realizza gli interventi trainanti e trainati che abbiamo visto sopra matura un credito d’imposta. Per effettuare la cessione sono necessari una serie di documenti, tra i quali l’asseverazione di congruità dei prezzi redatta da un tecnico abilitato, ed il visto di conformità sulla documentazione.
L’ASSEVERAZIONE DI CONGRUITÀ DEI PREZZI E IL VISTO DI CONFORMITÀ
Come prima cosa avrai necessità di individuare un tecnico abilitato, che deve essere in possesso dei requisiti per poter redigere le asseverazioni, sia che si tratti di bonus ordinari oppure di Superbonus. Dovrai inoltre incaricare il commercialista per l’apposizione del visto di conformità sulla documentazione. Quest’ultimo ti richiederà tutti i documenti necessari per apporre il visto.
Il visto di conformità e l’asseverazione dei prezzi devono sempre essere presenti in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. Per il Superbonus, invece, sono previsti anche se viene detratto direttamente in dichiarazione dei redditi, a meno che questa non sia presentata direttamente dal contribuente oppure mediante sostituto d’imposta.
I LAVORI IN EDILIZIA LIBERA O DI IMPORTO INFERIORE AD € 10.000
I lavori effettuati in edilizia libera, oppure per i quali la spesa complessiva è inferiore ad € 10.000, ad eccezione del bonus facciate, non richiedono l’apposizione del visto di conformità rilasciata dal commercialista, né l’asseverazione di congruità dei prezzi redatta dal tecnico.
IL CESSIONARIO
La terza figura da individuare è il cessionario. Se, ad esempio, hai scelto la tua banca per cedere il credito, dovrai caricare la documentazione richiesta per verifica anche sulla piattaforma della banca. Questa e le relative credenziali ti verranno fornite direttamente dalla banca. La cessione del credito non è gratuita. Generalmente gli Istituti trattengono il 20% circa dell’importo da cedere.
LA COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE
Una volta concluso il procedimento di verifica della documentazione da parte della banca, è necessario trasmettere la comunicazione di opzione mediante portale dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione telematica di cessione del credito serve per trasferire il credito dal cassetto fiscale del beneficiario della detrazione, ovvero da colui che effettua i lavori, al cassetto fiscale del cessionario, ad esempio alla banca. La comunicazione deve avvenire tramite il portale dedicato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La scadenza dell’invio è generalmente fissata al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese di ristrutturazione. Nel 2022 la scadenza è stata prorogata al 29 aprile 2022.
Al momento dell’invio il sistema permette di scaricare una copia della comunicazione inviata, comprensiva di tutti i dati inseriti nel portale. Successivamente sarà disponibile una ricevuta di avvenuto invio, ed entro cinque giorni una seconda ricevuta di lavorazione della richiesta, che ne attesta l’accettazione o lo scarto. La comunicazione di opzione può essere sostituita oppure annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. In caso di lavori condominiali, la comunicazione deve essere inviata dall’amministratore oppure dal condòmino incaricato direttamente o dall’intermediario che rilascia il visto di conformità. Il cessionario deve accettare il credito per poterlo utilizzare fin da subito.
Qui puoi trovare il collegamento diretto alla guida per l’utilizzo della piattaforma di cessione del credito dell’Agenzia delle Entrate.