Superbonus 110: edifici unifamiliari

Superbonus 110: edifici unifamiliari

SUPERBONUS 110: EDIFICI UNIFAMILIARI. VEDIAMO LE CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

Il Superbonus 110 previsto per gli edifici unifamiliari è stato prorogato al 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 settembre 2022 si sia raggiunto almeno il 30% di Sal. Lo stato avanzamento lavori è stato così prorogato dalle recenti novità normative.

In questo articolo ti spiegheremo:

  • Superbonus edifici unifamiliari: i termini da rispettare
  • I requisiti tecnici
  • Gli interventi trainanti
  • Gli interventi trainati

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SUPERBONUS EDIFICI UNIFAMILIARI: I TERMINI DA RISPETTARE

Se ti stai approcciando al tema delle ristrutturazioni, ed in particolare alla detrazione prevista dal Superbonus 110% per edifici unifamiliari, tieni presente che l’agevolazione è prevista per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Il precedente termine era fissato al 30 giugno 2022, ma è stato poi prorogato fino a fine anno.

Bisogna, però, tenere presente una condizione essenziale affinché tu possa beneficiare fino a fine anno dell’agevolazione. Entro il 30 settembre 2022 devi aver raggiunto il 30% di Sal relativo all’intervento complessivo. Anche questa data è da poco stata prorogata. Era infatti previsto il beneficio solo se il primo stato avanzamento dei lavori fosse stato raggiunto entro il 30 giugno. Quest’ultima proroga trova fondamento nei ritardi verificatisi negli interventi già iniziati, oppure da iniziare, a causa dell’approvvigionamento dei materiali. Ultimamente, infatti, si sono allungate le tempistiche entro cui avere a disposizione tutto l’occorrente per poter procedere con gli interventi di ristrutturazione.

I REQUISITI TECNICI

Secondo l’articolo 1 del DM “Requisiti”, per edificio unifamiliare si intende “quello riferito ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare”.

Per beneficiare della detrazione Superbonus 110% negli edifici unifamiliari, è necessario che gli interventi di riqualificazione energetica, sia trainanti che trainati, assicurino nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Qualora tale conseguimento non sia possibile, è sufficiente raggiungere la classe energetica più alta prevista per legge nel dato momento. Il miglioramento della classe energetica deve essere dichiarato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato sotto forma di dichiarazione asseverata.

È inoltre necessario rispettare i requisiti tecnici previsti nell’Allegato A del Decreto 06 Agosto 2020, del quale si riporta link diretto a fondo pagina. È possibile accedere al Superbonus a condizione che le spese siano sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione sopra descritto.

GLI INTERVENTI TRAINANTI

La qualificazione dell’intervento deve sempre risultare dal titolo amministrativo rilasciato dal Comune. Gli interventi trainanti ammessi al Superbonus 110 per gli edifici unifamiliari, così come per le singole unità abitative, si possono qualificare come interventi di riqualificazione energetica oppure antisismici. Vediamoli di seguito nel dettaglio.

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

In questa tipologia di intervento si possono ulteriormente distinguere due aree di interesse: l’isolamento termico e la sostituzione di impianti.

L’isolamento termico deve riguardare l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso, o dell’unità immobiliare indipendente, sita in edifici plurifamiliari. In particolare, tale intervento può prevedere l’isolamento termico di superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate, che interessano l’involucro dell’edificio o unità funzionalmente indipendente, tenendo conto della percentuale di copertura sopra citata.

La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale è un altro intervento trainante possibile. È possibile usufruire del Superbonus per la sostituzione di impianti esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi e geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. È inoltre possibile prevedere la sostituzione con impianti di microcogenerazione o impianti a collettori solari.

GLI INTERVENTI ANTISISMICI

Sono da considerarsi quali interventi trainanti anche gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, realizzati su immobili situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. In particolare, si tratta di interventi antisismici per la messa in sicurezza delle parti strutturali di edifici, dai quali deriva una riduzione del rischio sismico di una o due classi.

Inoltre, tale beneficio è riconosciuto anche per l’acquisto delle cd. “case antisismiche”, ovvero quelle unità immobiliari che fanno parte di edifici siti in zone a rischio sismico 1, 2 o 3, demolite e ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione; tali imprese devono inoltre provvedere entro 18 mesi dal termine dei lavori alla rivendita dell’immobile stesso. In quest’ultimo caso, per avere diritto all’agevolazione, l’atto di acquisto deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2022, a patto che il preliminare sia stato stipulato entro il 30 giugno 2022, quale scadenza originaria della detrazione.

GLI INTERVENTI TRAINATI

Gli interventi trainati possono accedere al Superbonus solo se eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante. Per fruire del beneficio è inoltre indispensabile che le spese relative agli interventi trainati siano sostenute nel periodo di validità dell’agevolazione, e nell’arco di tempo compreso tra la data di inizio e quella di fine dei lavori degli interventi trainanti.

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Se eseguiti congiuntamente ad un intervento trainante, fruiscono del Superbonus anche gli interventi di riqualificazione energetica previsti dall’articolo 14 del D.L. 63/2013. In particolare, è possibile installare infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, compresi i costi legati all’aumento di potenza del contatore dell’energia elettrica, e fino ad un massimo di 7 kW.

È inoltre possibile installare un impianto fotovoltaico ed i relativi sistemi di accumulo, a condizione che sia operata la cessione dell’energia non auto consumata, in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE). Sono inoltre agevolabili anche gli interventi per il potenziamento dell’impianto esistente dell’edificio. Il limite è stabilito a 20 kW.

L’eliminazione delle barriere architettoniche è un altro intervento considerato trainato, e può essere eseguito anche in favore di persone di età superiore a 65 anni. Si tratta in particolare di interventi aventi ad oggetto montacarichi, ascensori, e qualsiasi tipo di strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’edificio.

GLI INTERVENTI ANTISISMICI

Gli interventi trainati legati al rischio sismico riguardano invece solamente due tipologie di opere. È possibile installare un impianto fotovoltaico ed i relativi sistemi di accumulo, proprio come avviene per la riqualificazione energetica. Inoltre, l’agevolazione spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti sopra citati.

È necessario tenere presente che tutti gli interventi citati nel presente articolo prevedono dei limiti di spesa detraibile. Tali limiti variano per ogni intervento, sia trainante, sia trainato.

Qui puoi trovare il Decreto 6 agosto 2020, in cui poter reperire l’Allegato A, utile per approfondire i requisiti tecnici richiesti per gli interventi.

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