
SUPERBONUS 110: COME FUNZIONA? VEDIAMO LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
Superbonus 110: come funziona? La maxi detrazione è stata prorogata dall’ultima Legge di Bilancio per agevolare coloro che eseguono determinati interventi di riqualificazione energetica o antisismica sulla propria abitazione.
In questo articolo ti spiegheremo:
- Come funziona il Superbonus 110%?
- Gli immobili coinvolti
- Gli interventi trainanti
- Gli interventi trainati
- Gli adempimenti necessari
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COME FUNZIONA IL SUPERBONUS 110%?
Il Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale prevista per eseguire interventi energetici o antisismici sulla propria abitazione. Iniziamo quindi a capire come funziona il Superbonus 110. Il beneficio consiste nella detrazione in 4 quote annuali di pari importo. Nel corso degli anni, sono state stabilite scadenze e percentuali di detrazione diversificate.
I BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE E I TERMINI FISSATI
I condomini, le persone fisiche al di fuori di un’attività di impresa, arte o professione, le Onlus, le ODV e le APS possono beneficiare del Superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Le percentuali di detrazione saranno però via via più basse: il 110% è valido per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nel 2024 la detrazione sarà pari al 70%, nel 2025 sarà del 65%.
Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari, l’agevolazione è prevista per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022. É stata però concessa una proroga fino a fine anno. Affinché tu possa beneficiare dell’agevolazione anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, bisogna tenere presente una condizione essenziale. Entro il 30 settembre 2022 devi aver raggiunto almeno il 30% di Sal relativo all’intervento complessivo. Anche questa data è da poco stata prorogata. Era infatti previsto il beneficio solo se il primo stato avanzamento dei lavori fosse stato raggiunto entro il 30 giugno.
Gli Iacp possono invece beneficiare del Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2023, se al 30 giugno 2023 sarà stato eseguito almeno il 60% dell’intervento complessivo.
LE ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE DIRETTA
La cessione del credito e lo sconto in fatture sono due alternative alla detrazione diretta dell’agevolazione. Questa possibilità è regolata dall’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020.
GLI IMMOBILI COINVOLTI
Per poter accedere al Superbonus 110% un immobile deve presentare determinate caratteristiche. Deve essere residenziale e situato all’interno del territorio dello Stato, deve esistere, e deve essere dotato di un impianto di riscaldamento funzionante o comunque riattivabile.
Gli edifici che possono beneficiare della maxi detrazione al 110% sono gli edifici unifamiliari, i condomìni riguardo le parti comuni, le singole unità immobiliari in merito agli interventi trainati, gli immobili funzionalmente indipendenti e gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone e gli Iacp.
Discorso a parte vale per le Onlus, ODV e APS, per i quali il 110% è ammesso per gli immobili anche non residenziali. Le ASD invece possono beneficiarne in riferimento alle migliorie apportate in riferimento agli spogliatoi.
GLI INTERVENTI TRAINANTI
Dopo aver introdotto come funziona il Superbonus 110, vediamo ora quali sono gli interventi ammessi a godere della detrazione.
La qualificazione dell’intervento deve risultare dal titolo amministrativo rilasciato dal Comune. Come in precedenza anticipato, gli interventi trainanti ammessi al Superbonus 110 si possono qualificare come interventi di riqualificazione energetica oppure antisismici. Vediamoli di seguito nel dettaglio.
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
In questa tipologia di intervento si possono ulteriormente distinguere due lavorazioni distinte: l’isolamento termico e la sostituzione di impianti.
L’isolamento termico deve riguardare l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso, o dell’unità immobiliare indipendente, sita in edifici plurifamiliari. In particolare, tale intervento può prevedere l’isolamento termico di superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate, che interessano l’involucro dell’edificio o dell’unità funzionalmente indipendente, tenendo conto della percentuale di copertura sopra citata.
La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale può riguardare le parti comuni, singole unità immobiliari, edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti. È possibile usufruire del Superbonus per la sostituzione di impianti esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi e geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. È inoltre possibile prevedere la sostituzione con impianti di microcogenerazione o impianti a collettori solari.
GLI INTERVENTI ANTISISMICI
Sono da considerarsi quali interventi trainanti anche gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, realizzati su immobili situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. In particolare, si tratta di interventi antisismici per la messa in sicurezza delle parti strutturali di edifici, dai quali deriva una riduzione del rischio sismico di una o due classi, anche realizzati su parti comuni di edifici.
Inoltre, tale beneficio è riconosciuto anche per l’acquisto delle cd. “case antisismiche”, ovvero quelle unità immobiliari che fanno parte di edifici siti in zone a rischio sismico 1, 2 o 3, demolite e ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione; tali imprese devono inoltre provvedere entro 18 mesi dal termine dei lavori alla rivendita dell’immobile stesso. In quest’ultimo caso, per avere diritto all’agevolazione, l’atto di acquisto deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2022, a patto che il preliminare sia stato stipulato entro il 30 giugno 2022, quale scadenza originaria della detrazione.
GLI INTERVENTI TRAINATI
Gli interventi trainati possono accedere al Superbonus solo se eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante. Per fruire del beneficio è inoltre indispensabile che le spese relative agli interventi trainati siano sostenute nel periodo di validità dell’agevolazione, e nell’arco di tempo compreso tra la data di inizio e quella di fine dei lavori degli interventi trainanti.
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Se eseguiti congiuntamente ad un intervento trainante, fruiscono del Superbonus anche gli interventi di riqualificazione energetica previsti dall’articolo 14 del D.L. 63/2013. In particolare, è possibile installare infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, compresi i costi legati all’aumento di potenza del contatore dell’energia elettrica, e fino ad un massimo di 7 kW.
È inoltre possibile installare un impianto fotovoltaico ed i relativi sistemi di accumulo, a condizione che sia operata la cessione dell’energia non auto consumata, in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE). Sono inoltre agevolabili anche gli interventi per il potenziamento dell’impianto esistente dell’edificio. Il limite è stabilito a 20 kW, e va riferito al condominio qualora l’impianto sia al servizio dello stesso; è invece da riferirsi alla singola unità abitativa, qualora l’impianto fotovoltaico serva solamente un’unità abitativa.
L’eliminazione delle barriere architettoniche è un altro intervento considerato trainato, e può essere eseguito anche in favore di persone di età superiore a 65 anni. Si tratta in particolare di interventi aventi ad oggetto montacarichi, ascensori, e qualsiasi tipo di strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’edificio.
GLI INTERVENTI ANTISISMICI
Gli interventi trainati legati al rischio sismico riguardano invece solamente due tipologie di opere. È possibile installare un impianto fotovoltaico ed i relativi sistemi di accumulo, proprio come avviene per la riqualificazione energetica. Inoltre, l’agevolazione spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti sopra citati.
È necessario tenere presente che tutti gli interventi citati nel presente articolo prevedono dei limiti di spesa detraibile. Tali limiti variano per ogni intervento, sia trainante, sia trainato.
GLI ADEMPIMENTI NECESSARI
In base al tipo di intervento realizzato sono molteplici gli adempimenti richiesti per poter beneficiare del Superbonus 110. Tra questi, spiccano alcuni adempimenti comuni.
In particolare, è necessaria la richiesta del titolo abilitativo dell’intervento. Bisogna quindi richiedere e conservare la documentazione ed i permessi edilizi. Sono necessarie le asseverazioni tecniche redatte da professionisti che hanno stipulato apposite polizze a copertura della responsabilità civile. Bisogna poi presentare la notifica preliminare all’ASL di competenza, e conservare fatture e bonifici parlanti.
Se gli interventi sono sostenuti dal detentore dell’immobile, è necessaria una dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell’abitazione. Qualora trattasi di interventi condominiali su parti comuni, bisogna conservare anche la documentazione rilasciata dall’amministratore.
É infine sempre necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità al commercialista o al professionista abilitato. Nel caso del Superbonus questo adempimento è sempre richiesto, sia che si tratti di detrazione diretta nella propria dichiarazione dei redditi, sia che si opti per la cessione del credito, oppure per lo sconto in fattura.
REQUISITI TECNICI E TERMINI DA RISPETTARE
Il Superbonus prevede il rispetto di determinati requisiti da dover rispettare. É necessario che gli interventi di riqualificazione energetica, sia trainanti che trainati, assicurino nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o della singola unità immobiliare. Qualora tale conseguimento non sia possibile, è sufficiente raggiungere la classe energetica più alta prevista per legge nel dato momento. Il miglioramento della classe energetica deve essere dichiarato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato sotto forma di dichiarazione asseverata. Inoltre è necessario rispettare i requisiti tecnici previsti nell’Allegato A del Decreto 06 Agosto 2020, del quale si riporta link diretto a fondo pagina. È possibile accedere al Superbonus a condizione che le spese siano sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione.
Qui puoi trovare il Decreto 6 agosto 2020, in cui poter reperire l’Allegato A, utile per approfondire i requisiti tecnici richiesti per gli interventi.