Sconto in fattura: come funziona?

Sconto in fattura: come funziona?

SCONTO IN FATTURA: COME FUNZIONA? VEDIAMO COME FUNZIONA LO SCONTO IN FATTURA PER I BONUS EDILIZI

Lo sconto in fattura per gli interventi edili è disciplinato dall’articolo 121 del DL 34/2020. Lo sconto in fattura permette di recuperare la detrazione spettante dal bonus immediatamente, poiché all’impresa viene pagata la sola parte di spesa che sarebbe comunque rimasta a carico del committente.

In questo articolo spiegheremo:

  • Cos’è lo sconto in fattura?
  • I presupposti per l’esercizio dell’opzione
  • Gli interventi che possono beneficiare dello sconto in fattura
  • Gli adempimenti necessari
  • La fattura con lo sconto

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COS’È LO SCONTO IN FATTURA?

I soggetti che sostengono spese per gli interventi che accedono ai bonus edilizi possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, cosiddetto sconto in fattura, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso. Il committente destinatario della fattura provvede a saldare la sola parte non soggetta allo sconto, ovvero la parte di spesa che sarebbe comunque rimasta a suo carico.

Per fare un esempio, qualora la detrazione spettante per l’intervento posto in essere è pari al 50%, il committente salderà all’impresa che ha emesso la fattura solo il 50% del totale; il restante 50% rimane in carico all’impresa, che provvede a recuperare sotto forma di credito d’imposta, pari quindi all’importo alla detrazione spettante. In caso invece di detrazione spettante pari al 110%, l’importo oggetto di sconto in fattura potrà essere solo fino al 100% del totale della fattura stessa.

Il fornitore ha la facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, oppure può utilizzare il credito in compensazione, con l’esatta suddivisione in 4 o 10 quote annuali come previsto per l’originario beneficiario della detrazione.

I PRESUPPOSTI PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE

Lo sconto in fattura può essere applicato dal fornitore o dall’impresa che ha effettuato i lavori a patto che il committente abbia pagato la spesa rimasta a suo carico, e quindi quella parte di spesa non soggetta allo sconto. Si pensi ad esempio ad un intervento di ristrutturazione che può beneficiare del 50% di detrazione derivante dal bonus ristrutturazione. Nel caso invece di intervento che accede al Superbonus 110% lo sconto applicato nella fattura potrà essere al massimo pari al corrispettivo stesso, ovvero del 100% della spesa altrimenti sostenuta dal committente.

CHI PUO’ BENEFICIARE DELLO SCONTO IN FATTURA?

I beneficiari delle detrazioni edilizie possono optare per lo sconto in fattura in alternativa alla fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi. Di seguito vedremo quali interventi sono ammessi a godere di questa opzione.

GLI INTERVENTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLO SCONTO IN FATTURA

Le detrazioni che possono beneficiare dell’opzione sono quelle previste dal comma 2 dell’articolo 121 del DL 34/2020. In generale, è possibile optare per lo sconto in fattura per le seguenti tipologie di lavori:

  • Interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del TUIR, con riguardo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione su parti comuni di edifici (lettera a), e su singole unità residenziali ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria (lettera b); interventi per la realizzazione di posti auto e box (lettera d); interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (lettera h).
  • Interventi di risparmio energetico (c.d. Ecobonus), di cui all’articolo 14 del DL 63/2013, compresi quelli combinati di efficienza energetica e miglioramento sismico.
  • Interventi di miglioramento sismico (c.d. sismabonus), di cui all’articolo 16, commi 1-bis e 1-septies del DL 63/2013, anche nel caso di sismabonus acquisti.
  • Interventi di restauro o recupero della facciata di edifici esistenti (c.d. bonus facciate), di cui all’articolo 1, commi 219 e 220 della Legge 160/2019, compresa la sola pulitura e tinteggiatura esterna.
  • Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del DL 34/2020, oppure se qualificabili nelle categorie previste dalle lettere a) e b) dell’articolo 16-bis, comma 1 del TUIR.
  • Interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui all’articolo 119, comma 8 del DL 34/2020.

Per gli interventi previsti dall’ecobonus, dal sismabonus, e ancora per l’installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo, e per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche considerati trainati nel Superbonus, l’opzione è applicabile anche in caso di detrazione al 110%.

GLI ADEMPIMENTI NECESSARI

Per poter inviare la comunicazione di opzione relativa allo sconto in fattura applicato bisogna provvedere ad una serie di adempimenti necessari. Come prima cosa è necessario distinguere i lavori in edilizia libera oppure di importo complessivo inferiore ad € 10.000, per i quali non sono necessarie asseverazioni e visto di conformità, ad eccezione però del bonus facciate e del Superbonus, oppure degli interventi di efficienza energetica per i quali la normativa richiede comunque la redazione di specifiche asseverazioni ed attestazioni.

Per tutti gli altri casi, per poter inviare la comunicazione di opzione è necessario possedere la documentazione necessaria, tra cui il visto di conformità. In particolare, bisogna acquisire prima dell’inizio dei lavori le abilitazioni amministrative rilasciate dal Comune, qualora siano necessarie per il tipo di intervento realizzato. A seconda dei casi potrebbe essere necessario presentare la pratica SCIA o CILA. Qualora la normativa edilizia locale non preveda alcun titolo abilitativo per realizzare un intervento agevolabile ai fini fiscali, sarà sufficiente redigere un’autocertificazione in cui siano attestati la data di inizio lavori e che gli interventi edilizi realizzati sono compresi tra quelli agevolabili.

Bisogna inviare la comunicazione all’ASL e conservarne la relativa ricevuta di trasmissione, sempre qualora questa sia richiesta nel territorio di competenza dove è ubicato l’immobile oggetto di ristrutturazione. Tramite le abilitazioni amministrative è possibile provare la data di inizio lavori.

Il detentore dell’immobile che intende eseguire degli interventi di ristrutturazione, deve acquisire la dichiarazione di consenso da parte del possessore dell’immobile stesso all’esecuzione dei lavori. È necessaria invece la documentazione comprovante la convivenza nel caso in cui il convivente non proprietario sostenga le spese di ristrutturazione.

Bisogna procedere all’invio all’ENEA della comunicazione riguardante gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Tale invio deve avvenire entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Se necessari in base all’intervento realizzato, bisogna acquisire l’asseverazione di congruità dei costi redatta dal tecnico abilitato, ed il visto di conformità rilasciato dall’intermediario abilitato. Ulteriori adempimenti possono essere necessari a seconda dell’intervento posto in essere.

LA FATTURA CON LO SCONTO

È necessario conservare la documentazione attestante le spese sostenute. L’applicazione dello sconto in fattura prevede che la fattura debba essere intestata al beneficiario della detrazione. Nella fattura dovranno risultare il totale dei lavori e l’importo al netto dello sconto. Quest’ultimo sarà l’importo che il beneficiario della detrazione dovrà pagare all’impresa che ha emesso la fattura. In questo modo, la detrazione è subito recuperata, in quanto viene corrisposto il solo importo al netto dell’agevolazione prevista dal bonus. L’impresa si fa quindi carico della restante parte, che può a sua volta cedere oppure utilizzare in compensazione.

IRRILEVANZA DELLO SCONTO AI FINI IVA

L’applicazione dello sconto in fattura da parte dell’impresa che effettua i lavori non pregiudica la determinazione dell’Iva dovuta. L’imponibile deve comunque coincidere con il totale della fattura. L’ Iva dovuta è quindi calcolata sul totale del documento, e non al netto dello sconto.

L’AGEVOLAZIONE IVA

Per gli interventi edili nell’ambito dei bonus è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta. L’agevolazione spetta nella misura del 10%. Non si applica l’Iva ridotta in caso di acquisto di materiali da soggetti diversi da chi esegue i lavori ed alle prestazioni professionali. Si applica l’Iva ridotta in caso di prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o legati alla realizzazione di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.

COME PAGARE I LAVORI

La fattura emessa con lo sconto deve comunque essere saldata con un bonifico parlante. Trattasi infatti di agevolazione derivante da un bonus edilizio che, in caso contrario, sarebbe stato usufruito in detrazione nella dichiarazione dei redditi oppure ceduto. Così come avviene per la fattura, anche il bonifico deve essere intestato, ovvero emesso dal beneficiario della detrazione. Questa particolare tipologia di bonifico è impostata per le detrazioni edilizie. Nell’operazione devono risultare il numero e la data della fattura alla quale si riferisce il pagamento, l’indicazione normativa che disciplina l’agevolazione. Inoltre, devono essere presenti il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il codice fiscale oppure la Partita Iva del beneficiario del pagamento, ovvero del fornitore o del professionista che ha emesso la fattura.

Qui puoi trovare il collegamento diretto alla pagina dell’Agenzia delle Entrate, utile per approfondire il tema riguardo lo sconto in fattura.

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Commenti

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  1. Gentili Tutti,
    La seguente per chiedervi, visto la gran confusione attuale in materia di detrazioni edilizie, se nella mia condizione posso ancora beneficiare di sconti o cessioni di credito.
    Sono un cittadino “privato” che tra il 2019 e il 2020 ha avviato una pratica per effettuare alcuni lavori edilizi che poi successivamente non sono mai cominciati inquanto bloccato dall’emergenza Covid.
    Quest’anno finalmente dopo tanti sacrifici e ripresa del lavoro, che avevo perso, ho presentato la proroga del permesso di costruire “PDC” prima della sua scadenza naturale.
    Vorrei sapere se iniziando i lavori nel periodo Maggio/Giugno 2023 potrei ancora ottenere qualche agevolazione edilizia tra quelle passate, grazie.
    Ringraziandovi anticipatamente per consulenza prestata ed in attesa di un vostro gradito riscontro porgo,

    Distinti saluti
    Marcello Cavallaro

    Qui di sotto alcune note che potrebbero esservi utili a capire meglio la mia condizione:
    Demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso da Abitazione a Laboratorio.
    PERMESSO DI COSTRUIRE N. 11/2017 DEL 15.01.2019.
    INIZIO LAVORI (FITTIZIO) DEL 11.01.2020
    AUTORIZZAZIONE SISMICA DEL 06/05/2020.
    PROROGA PDC DEL 03.01.2023
    SISMABONUS ORDINARIO AL 80%? PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON SALTO DI 2 CLASSI DI RISCHIO SISMICO ? SIAMO DENTRO IL REGIME DI CESSIONE CREDITI O FUORI COME DA DL DEL 16/02/2023?
    ASSEVERAZIONE SISMICA NON E’ STATA MAI PRODOTTA AD INIZIO LAVORI.
    COME SI DOVREBBE ESEGUIRE CON ASSEVERAZIONE AI SENSI DEL DM 329/2020? O PRECEDENTI DM 58/2017?

  2. CAMMISA GIUSEPPE


    Buongiorno, una domanda sto acquistando un appartamento con sismabonus mediante cessione del credito al costruttore, in fattura mi verrà riconosciuto uno sconto.
    La domanda che mi faccio e che trattandosi di prima casa, l’iva al 4% deve essere applicata sul totale lordo oppure sul netto già defalcato dello sconto in fattura.
    Grazie

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