Scioglimento SRL senza Notaio: scopri come fare

scioglimento srl senza notaio

L’apertura di una attività economica è solitamente caratterizzata da grande entusiasmo. Chi decide di mettersi in proprio lo fa perché pensa senz’altro di potersi guadagnare da vivere senza dover sottostare alle direttive di un datore di lavoro e di potersi misurare con successo con il mercato. Andrebbe però ricordato con forza come la decisione di aprire una società porti con sé una serie di rischi non da poco, soprattutto ove non si abbiano le idee chiare sui necessari passi da fare e sulle strategie che occorre mettere in campo per aiutare la propria attività a crescere. Si chiama rischio d’impresa e fa da contrappasso al naturale ottimismo che caratterizza chi decide di mettersi in proprio per cercare di costruirsi un futuro migliore. Soprattutto nei periodi di crisi economica, come l’attuale, il rischio d’impresa si fa particolarmente forte e non è raro il caso in cui le sopravvenute difficoltà finanziarie, accompagnate dal mancato ascolto del sistema bancario alla richiesta di finanziamenti, porti infine alla chiusura, più o meno traumatica, dell’attività. Va però messo in rilievo come mentre la chiusura di una semplice attività professionale o di una impresa individuale non comportino solitamente particolari difficoltà, molto diverso può rivelarsi all’atto pratico il quadro relativo ad una società. Se, infatti, nel primo caso l’iter risulta alla fine agevole e comporta un lavoro abbastanza semplice per il professionista incaricato (generalmente un commercialista), quando ad essere interessata è una società di persone o di capitali le difficoltà possono essere molto più pressanti, tanto da richiedere spesso l’operato di un notaio. Va però ricordato come lo scioglimento di una SRL senza notaio sia intervento assolutamente possibile.

LA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI SCIOGLIMENTO DI UNA SRL SENZA NOTAIO

Grazie ad una nota emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico il 19 maggio del 2014, contrassegnata dal numero di protocollo 0094215, è stata infatti introdotta e certificata una particolare procedura, quella semplificata, tesa infine a sfociare nello scioglimento di una SRL senza notaio.
Solitamente, la chiusura di una società è caratterizzata da tre fasi distinte:

1) il concretizzarsi di un motivo di scioglimento;

2) il disbrigo dell’attività tesa alla sua liquidazione;

3) la pratica cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese.

Nel caso delle società di capitali, come accade in effetti per le SRL, a provocare la necessità di scioglierle possono essere in particolare motivi come la pratica impossibilità di farla funzionare in maniera adeguata, l’insufficiente livello di capitalizzazione tale da spingerlo al di sotto di quanto previsto a norma di legge, il reiterarsi di una mancanza di attività da parte degli organi preposti al suo funzionamento, il sopravvenire di una dichiarazione di nullità della società, una deliberazione ad hoc da parte dell’assemblea, la pratica impossibilità di procedere alla liquidazione della quota detenuta dal socio che esercita il recesso, e tutti gli altre motivi indicati all’interno di statuto e atto costitutivo.

Va peraltro sottolineato come le cause che abbiamo appena elencato vadano ad operare di diritto e in conseguenza di ciò non sia assolutamente necessario dare vita a particolari accertamenti, come ad esempio un decreto emesso dal tribunale competente, una delibera assembleare o un atto pubblico emanato da un notaio. Ad affermare tutto ciò è stato lo stesso Ministero per lo Sviluppo Economico, ricordando come il verbale con cui viene nominato il liquidatore possa anche non essere un atto pubblico. In forza di quanto specificato dal Mise, è quindi possibile ricorrere ad una semplice delibera emessa dall’assemblea, per effetto del quale verranno indicati i liquidatori. Questo in tutte le eventualità di scioglimento che sono specificate all’interno dell’articolo 2484, 1° comma, numeri dall’1 al 5, del Codice Civile. Mentre diventa necessario il ricorso ad atto notarile il caso in cui l’assemblea dei soci vada a deliberare in favore della volontaria messa in liquidazione della SRL.

Naturalmente quanto disposto dal Mise non ha mancato di provocare la decisa opposizione dei notai e della loro associazione di rappresentanza, il Consiglio Nazionale del Notariato, che nel giugno del 2014 non ha esitato a rilasciare a sua volta una nota, caratterizzata da una posizione estremamente restrittiva rispetto a quella formulata dal Ministero e contraria allo scioglimento di una SRL senza notaio. In base a questo documento, infatti, nel caso in cui il disposto dell’assemblea dei soci non vada a limitarsi alla semplice indicazione dei liquidatori, ma deliberi anche in relazione all’organizzazione e al funzionamento della SRL in fase di liquidazione, oppure alla quantità dei liquidatori e alle loro attribuzioni, si renderebbe obbligatoria la stesura di un atto notarile. Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, infatti, si tratterebbe di decisioni tali da andare infine ad influire pesantemente sulle regole che dovrebbero ispirare la società nella sua fase liquidatoria, circostanza che obbligherebbe ad un mutamento del suo statuto.

PROCEDURA SEMPLIFICATA DI SCIOGLIMENTO DI UNA SRL SENZA NOTAIO: IL LAVORO PREPARATORIO

Se, come abbiamo specificato in precedenza, le fasi che caratterizzano la pratica cancellazione di una SRL sono tre, occorre però specificare come si tratti pur sempre di un iter caratterizzato da un certo grado di difficoltà, che vanno senz’altro tenute nel debito conto. In particolare, occorre tenere presente il lavoro preparatorio, ovvero le fasi preliminari della procedura, le quali non possono che partire con la consultazione della Camera di Commercio competente, al fine di verificare che in tale ambito sia accettata la procedura in questione. Andrebbe anche ricordato che se la procedura è standardizzata, ogni Camera di Commercio può dal suo canto richiedere documenti o altro materiale particolare, per poter dare vita ad una sua valutazione.

Altro passo molto importante da effettuare è l’accertamento relativo al possedimento della firma digitale, la quale deve essere appannaggio dell’amministratore unico e del liquidatore incaricato. Se in molte Camere di Commercio essa non viene richiesta, è comunque sempre meglio averla, in quanto può rivelarsi un prezioso lasciapassare per la velocizzazione dell’iter procedurale. Naturalmente in questo lavoro preparatorio occorre verificare che si rientri in una delle cause di scioglimento previste dalla normativa. In tal senso gli addetti ai lavori consigliano di addurre come motivazione perdite tali da superare un terzo del capitale sociale, essendo molto più facile da dimostrare rispetto ad altre.

PROCEDURA SEMPLIFICATA DI SCIOGLIMENTO DI UNA SRL SENZA NOTAIO: LE FASI

Una volta che sia stato espletato il lavoro preparatorio, si può senz’altro passare alle fasi vere e proprie del procedimento. La prima delle quali deve portare all’esatta individuazione delle cause, mediante una determinazione che dovrà poi essere consegnata alla Camera di Commercio competente. In contemporanea con lo stabilimento della causa che ha portato allo scioglimento della SRL, sarà necessaria la convocazione dell’assemblea dei soci, ad opera degli amministratori, la quale sarà a sua volta incaricata di prendere atto di quanto deciso e di dare inizio ufficialmente allo scioglimento, avendo cura di nominare coloro che dovranno condurre la liquidazione.

A questo punto può iniziare la terza e ultima fase, tramite la quale si arriverà a cancellare la SRL dal Registro Imprese. Una fase nel corso della quale dovrà essere chiusa la partita Iva e depositato contestualmente il bilancio di liquidazione. Questa seconda operazione non è obbligatoria, ma può essere anche posticipata, a patto che sia espletata entro e non oltre novanta giorni dalla consegna del bilancio finale. Ricordiamo anche come la società sia tenuta a fornire una comunicazione in relazione alla cessazione delle attività all’Agenzia delle Entrate e al deposito dei libri contabili, come stabilito dall’articolo 2496 codice civile. La seconda operazione dovrà essere essere espletata presso il Registro delle Imprese ove i libri saranno conservarti per almeno un decennio.

QUALI SONO I COSTI PER LA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI SCIOGLIMENTO DI UNA SRL SENZA NOTAIO?

Naturalmente la procedura di scioglimento di una SRL senza notaio comporta comunque dei costi, ovvero quelli di intermediazione. Il professionista incaricato della pratica, infatti dovrà dare luogo ad una serie di operazioni per le quali deve ricevere l’onorario, considerato anche il tempo necessario per potere espletare il tutto.

Il punto di partenza è il numero delle pratiche, che sono al minimo tre, cui deve essere aggiunto il costo relativo ai bolli e ai vari diritti. In pratica per ognuna delle pratiche sono necessari 155 euro, per un totale di 465, somma cui dovrà poi essere aggiunto il compenso spettante al professionista incaricato di espletare il procedimento, che di solito è un commercialista. In pratica possiamo stabilire intorno a 1400 euro o poco meno il costo della procedura semplificata, compresa l’Iva, ove la situazione si presenti senza particolari complicazioni. Nell’ipotesi contraria, occorrerà mettere in preventivo qualche centinaio di euro in più.

 

 

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