Risparmio energetico: i requisiti per accedere al bonus

Risparmio energetico: i requisiti per accedere al bonus

RISPARMIO ENERGETICO: I REQUISITI PER ACCEDERE AL BONUS. VEDIAMO QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI FISCALI LEGATE AGLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Risparmio energetico e requisiti: quali sono i requisiti degli incentivi fiscali per realizzare i lavori di efficientamento energetico? Quali sono gli adempimenti necessari per accedere all’agevolazione?

In questo articolo spiegheremo:

  • I requisiti per accedere all’agevolazione
  • Gli interventi agevolabili
  • I limiti di spesa: come recuperare il credito
  • Gli adempimenti necessari

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I REQUISITI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE

Gli interventi di risparmio energetico prevedono delle agevolazioni fiscali rivolte a tutti i soggetti interessati, in relazione alle spese sostenute. Per accedere all’agevolazione, gli interventi di risparmio energetico richiedono dei requisiti. Devono essere effettuati su “edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti”.

A differenza delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie, riservate agli immobili residenziali, l’agevolazione per interventi di risparmio energetico spetta ad immobili di qualsiasi categoria catastale, inclusi quindi quelli strumentali. Per poter accedere all’agevolazione, è necessario che l’edificio sia dotato di un impianto di riscaldamento. Tale impianto deve essere presente anche negli ambienti oggetto di interventi, ad eccezione dell’installazione dei pannelli solari. L’agevolazione è infatti esclusa nel caso in cui i lavori siano eseguiti in ambienti privi di riscaldamento. Negli edifici collabenti, nei quali l’impianto non è funzionante, per poter beneficiare della detrazione deve potersi dimostrare che l’edificio è dotato di un impianto di riscaldamento, e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati i lavori di riqualificazione energetica.

Qualora tra gli interventi da effettuare sia previsto anche il frazionamento dell’unità immobiliare, è possibile accedere al bonus solo se viene realizzato un impianto termico centralizzato, che sia al servizio di tutte le unità immobiliari. Gli interventi di riqualificazione energetica devono essere eseguiti su interi edifici. Infatti, le prestazioni energetiche devono essere considerate globalmente, e non solo in relazione alla singola unità abitativa. Inoltre, nel caso di demolizione e conseguente ricostruzione, si può accedere all’agevolazione solo se l’immobile viene ricostruito in modo fedele al precedente. In caso contrario, l’intervento figurerebbe come nuova costruzione; si perderebbe quindi uno dei requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali per risparmio energetico.

LE TIPOLOGIE DI EDIFICI

L’accesso alle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico è previsto per interventi realizzati su edifici esistenti, situati sul territorio dello Stato, censiti al catasto oppure in fase di accatastamento. È inoltre prevista l’agevolazione per interventi realizzati su unità immobiliari e su edifici, o parti di essi, di qualunque categoria catastale, anche rurali, compresi quelli strumentali. Sono esclusi dal beneficio gli interventi eseguiti su immobili in fase di costruzione. Il bonus spetta anche per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali. Sono inoltre ammessi gli interventi di risparmio energetico eseguiti nell’abitazione utilizzata promiscuamente, quindi usata anche per lo svolgimento della propria attività.

È possibile beneficiare della detrazione anche per i lavori eseguiti su edifici accatastati come F2, ovvero unità collabenti, che risultano essere anche parzialmente inagibili e che non producono reddito. Infatti, l’inagibilità dell’immobile non fa venir meno la condizione di esistenza dell’edificio. L’immobile è infatti comunque stato costruito e accatastato. In questo caso, l’esistenza dell’impianto di riscaldamento è rispettata se si dimostra la presenza dell’impianto stesso negli ambienti interessati dagli interventi.

I SOGGETTI INTERESSATI

Altro requisito per accedere alle agevolazioni fiscali di risparmio energetico riguarda l’aspetto soggettivo. É infatti necessario possedere un titolo idoneo di possesso o di detenzione dell’immobile oggetto di interventi. Tale titolo può configurarsi come proprietà, nuda proprietà, diritto reale, contratto di locazione o di comodato. In particolare, possono beneficiare della detrazione per risparmio energetico i soggetti titolari e non titolari di reddito di impresa. Tra i soggetti non titolari di reddito di impresa figurano le persone fisiche, ovvero i soggetti privati, i lavoratori autonomi e gli imprenditori agricoli. Inoltre, in questa categoria sono ricompresi gli Enti non commerciali, le Società semplici e le associazioni tra professionisti. I soggetti titolari di reddito di impresa sono invece le ditte individuali e le Società, quali ad esempio in nome collettivo, a responsabilità limitata e per azioni.

Per il detentore dell’immobile, ad esempio nel caso di un inquilino o nel caso del comodatario, è possibile beneficiare della detrazione solo se si è in possesso dell’autorizzazione da parte del proprietario dell’immobile all’esecuzione dei lavori.

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI

Sono numerosi gli interventi che danno diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali previste per interventi di risparmio energetico. In particolare, partendo dalla Legge n. 296 del 2006, sono intervenute una serie di altre leggi che hanno implementato le tipologie di interventi ammessi alla detrazione, rispetto a quelli inizialmente previsti.

Con la Legge 296/2006 erano infatti previsti i soli interventi di riqualificazione energetica, per la riduzione della trasmittanza termica, l’installazione dei pannelli solari per la produzione di acqua calda e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Con la Legge 190/2014, dal 2015 rientrano nell’agevolazione l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e di generatori di calore alimentati a biomassa.

Con la Legge 208/2015, dal 2016 gli interventi previsti sono stati integrati con l’installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto.

Con la Legge 232/2016, in vigore dal 2017, sono stati aggiunti alla detrazione gli interventi specifici eseguiti su parti comuni del condominio.

Infine, con la Legge n. 205/2017, in vigore dal 2018, sono stati aggiunti gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori e gli interventi su parti comuni finalizzati al risparmio energetico ed alla riduzione del rischio sismico.

I LIMITI DI SPESA: COME RECUPERARE IL CREDITO

Per gli interventi ammessi al risparmio energetico, altro requisito riguarda i limiti di spesa, diversi in base alla tipologia di intervento eseguito. Per verificare ed approfondire tutti i limiti previsti, si rimanda alla guida scaricabile dal link presente a fondo pagina. In generale, possiamo dire che il limite massimo di risparmio va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento stesso. Per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Tuttavia, quando si tratta di un intervento riferito all’intero edificio, per il quale è prevista la detrazione massima di 100.000 euro, tale importo costituisce il limite complessivo di detrazione. Questa deve essere ripartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

La detrazione spettante deve essere suddivisa in 10 rate annuali di pari importo. Per i soggetti che sostengono spese per gli interventi di risparmio energetico, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la cessione del credito d’imposta pari all’importo spettante dall’agevolazione.

L’AGEVOLAZIONE IVA

Per gli interventi di risparmio energetico è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta. L’agevolazione spetta nella misura del 10% in merito agli interventi eseguiti di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Si applica sempre l’Iva ridotta in caso di prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto. Non si applica invece l’Iva ridotta in caso di acquisto di materiali da soggetti diversi da chi esegue i lavori ed alle prestazioni professionali.

GLI ADEMPIMENTI NECESSARI

Al fine di poter accedere all’agevolazione prevista per gli interventi di risparmio energetico eseguiti, ulteriore dei requisiti riguarda la documentazione; è necessario provvedere ad una serie di adempimenti, trasmettere e conservare determinati documenti. Come prima cosa, è necessario depositare in Comune la Relazione Tecnica o un provvedimento regionale equivalente. Bisogna anche inviare la comunicazione all’ASL e conservarne la relativa ricevuta di trasmissione, sempre qualora questa sia richiesta nel territorio di competenza dove è ubicato l’immobile oggetto di interventi.

Bisogna poi acquisire l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato. Tale dichiarazione deve contenere l’indicazione della congruità dei prezzi applicati, e deve attestare la rispondenza dell’intervento eseguito ai requisiti previsti e, qualora previsto, l’attestato di prestazione energetica. Bisogna acquisire, quando previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica. Bisogna conservare i documenti comprovanti la spesa sostenuta, come ad esempio fatture o ricevute. È necessario provvedere al pagamento dei documenti di spesa mediante bonifico dedicato per le agevolazioni fiscali.

Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, bisogna acquisire la dichiarazione del proprietario, nella quale lo stesso fornisce il consenso all’esecuzione degli interventi. Se i lavori sono pagati dal soggetto convivente del possessore o detentore dell’immobile, è necessario attestare lo status di convivenza. Tale condizione deve sussistere alla data di inizio dei lavori, oppure al momento di sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente. In caso di lavori su parti comuni degli edifici, bisogna acquisire copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tali documenti possono essere sostituiti dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.

Infine, è prevista la trasmissione all’ENEA della documentazione necessaria relativa agli interventi realizzati, entro 90 giorni dal termine dei lavori, mediante apposita proceduta telematizzata.

I DOCUMENTI DI SPESA

È necessario conservare la documentazione attestante le spese sostenute, ovvero fatture e altra documentazione idonea. I documenti di spesa devono essere intestati al soggetto che vuole beneficiare della detrazione.

Qualora più soggetti aventi diritto intendano beneficiare dell’agevolazione, i documenti devono essere intestati a tutti i contribuenti interessati. In particolare, potendo intestare la fattura ad un solo soggetto, è necessario che nella descrizione vengano inseriti i dati degli ulteriori beneficiari dell’agevolazione, con l’indicazione delle spese sostenute da ogni contribuente. Questo deve avvenire per poter permettere la giusta allocazione del beneficio al titolare del diritto.

IL BONIFICO PARLANTE

Per poter beneficiare della detrazione prevista, è necessario procedere al pagamento dell’intervento mediante bonifico parlante. Questa particolare tipologia di bonifico è già impostata per le varie tipologie di detrazioni alle quali si intende accedere. Il bonifico deve essere intestato alla persona che beneficerà della detrazione. Nella causale devono essere indicati il numero e la data della fattura alla quale si riferisce il pagamento. Inoltre, devono essere presenti il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il codice fiscale oppure la Partita Iva del beneficiario del pagamento, ovvero del fornitore o del professionista che ha emesso la fattura.

LA COMUNICAZIONE ENEA

La comunicazione all’ENEA deve avvenire per lavori che prevedono un risparmio energetico, oppure per interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

Deve essere trasmessa all’Ente la documentazione relativa agli interventi eseguiti, come la scheda informativa e l’attestato di prestazione energetica, qualora previsto, entro 90 giorni dal termine dei lavori. La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente mediante apposito portale dal tecnico abilitato. L’ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la documentazione inviando al contribuente un’email di conferma contenete il codice CPID. Questo documento deve essere conservato per fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi.

Tutta la documentazione inerente agli interventi svolti e legata all’agevolazione deve essere conservata dal contribuente ed eventualmente esibita su richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’ENEA.

Qui puoi trovare il collegamento diretto alla pagina dell’Agenzia delle Entrate, utile per approfondire il tema riguardo la Riqualificazione energetica

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