Rientro dei Cervelli Sgravi Fiscali: ecco!

Rientro dei Cervelli Sgravi Fiscali

RIENTRO DEI CERVELLI SGRAVI FISCALI: COME FUNZIONA? QUALI SONO I BENEFICI?

Il regime del Rientro dei Cervelli 2023 – anche detto, regime degli impatriati – riconosce degli sgravi fiscali ai cosiddetti “cervelli in fuga”, ovvero lavoratori che si sono trasferiti all’estero.

Qualche anno fa questa agevolazione era indirizzata solo a coloro che possedevano una qualifica. Ad oggi, invece, è stata ampliata a tutti i lavoratori che decidono di tornare a lavorare in Italia.
Il Rientro dei Cervelli 2023 appare, quindi, come un regime favorevole da analizzare in in vista della sua applicabilità per il nuovo anno d’imposta 2023.

Dunque, in questo articolo, dal tema “Rientro dei Cervelli Sgravi Fiscali” ci focalizzeremo su:

  • In cosa consiste e quali sono i requisiti da rispettare? 
  • La durata del beneficio e possibilità di estensione
  • Regime forfettario

IN COSA CONSISTE E QUALI SONO I REQUISITI NECESSARI

Il Decreto internazionalizzazione del 2015 e il Decreto Crescita del 2019 sono le due fonti normative che regolano il Regime degli Impatriati.

Questa manovra, appunto, offre diverse agevolazioni ai lavoratori che decidono di rientrare in Italia. Ma in cosa consistono queste agevolazioni? Coloro che decidono di fare ritorno in Italia avranno la possibilità di tassare solo il 30% dell’intero reddito prodotto in Italia. Per chi invece si trasferisce in una delle regioni del Sud Italia la tassazione si abbassa ulteriormente al 10%.

L’art. 16 del D.lgs. 147/2015 specifica i requisiti necessari per accedervi:

Colui che vuole accedere al Rientro dei Cervelli, non è stato residente fiscalmente in Italia per i due periodi fiscali precedenti il rientro. Inoltre, il lavoratore, si deve impegnare a  risiedere in Italia per almeno due anni fiscali dopo essere rimpatriato. Per concludere, la forza lavoro deve essere principalmente impiegata nel territorio italiano.

Nel rispetto di tutti e tre questi requisiti, rientrano in questa agevolazione:

  • I redditi da lavoro dipendente e assimilato,
  • I redditi da lavoro autonomo,
  • I redditi di impresa.

L’Agenzia delle entrate ha precisato con la Circolare 33/E/2020 che sono agevolati i soli redditi di impresa prodotti dal soggetto impatriatonon rientrandovi i redditi prodotti dalle società di persone commerciali e imputati per trasparenza direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso.

DURATA E POSSIBILITA’ DI ESTENSIONE

Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori 5 periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo – nonché – […] nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti il trasferimento.

Il riconoscimento del regime del Rientro dei Cervelli è previsto per i primi 5 periodi d’imposta nelle percentuali del 30% o del 10% nel caso di trasferimento in una delle regioni del Sud Italia.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo di legge citato sopra, l’agevolazione fiscale può essere ampliata per ulteriori 5 anni, concorrendo alla formazione del reddito imponibile solo il 50% del suo intero ammontare.

Come riportato dalla Circolare 33/E/2020 dell’Agenzia delle entrate, l’estensione del beneficio è riconosciuta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne, sia nato prima del trasferimento in Italia sia successivamente – ma entro e non oltre la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.

L’estensione è valida anche nei casi di acquisto di un’unità immobiliare in Italia, entro i dodici mesi precedenti al rimpatrio sia successivamente – ma entro e non oltre i primi cinque periodi di imposta.
L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore, dal coniuge, dal convivente o dai figli. In opposizione, l’Agenzia delle entrate ha escluso la possibilità di beneficiare dell’estensione nel caso in cui l’immobile venisse acquistato a titolo gratuito.

Attenzione! Si può avere la possibilità di passare dal 50% al 10% nel caso in cui il lavoratore beneficiario del regime abbia almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, per gli ulteriori 5 periodi di imposta.

MA COME SI FA AD ACCEDERE A QUESTA ESTENSIONE?

L’articolo 1 comma 50 della legge di bilancio 2021 prevede l’estensione del regime speciale ai soli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi da lavoro prodotti in Italia nell’anno precedente rispetto a quello di esercizio dell’opzione.

Il versamento del 10% riguarda i cittadini impatriati con almeno un figlio minore a carico o i cittadini che abbiano acquistato un immobile a uso abitativo in Italia. Tale percentuale scende al 5% in caso di tre figli e il lavoratore abbia (comunque) acquistato un immobile ad uso abitativo.

Attenzione: la Legge di Bilancio 2021 si riferisce ai soli rimpatriati prima del 2020, ovvero coloro che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime del Rientro dei Cervelli.

RIENTRO DEI CERVELLI E REGIME FORFETTARIO

A seguito dell’emanazione del nuovo Ddl di bilancio 2023, si alza il limite di ricavi e compensi a 85.000€ per il Regime Forfettario.

Detto ciò, le agevolazioni previste per il regime degli impatriati, sono applicabili anche a chi fa parte del regime forfetario?

Questa domanda è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 460/E/2022.:

La scelta del regime forfettario, nel primo anno di trasferimento in Italia, in costanza dei requisiti richiesti per accedere al Regime degli Impartiti, comporta l’impossibilità di scegliere successivamente quest’ultimo regime.

Il regime speciale del Rientro dei Cervelli si applica ai soli redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR.

L’adesione al regime forfettario (se desideri, puoi approfondire l’argomento leggendo il contenuto “Regime Forfettario 2023: tutte le novità”) comporta, invece, la determinazione del reddito imponibile secondo criteri forfettari, applicando all’ammontare dei compensi percepiti, a seconda del codice ateco associato alla partita iva, un coefficiente di redditività differente, sul quale viene calcolata un’imposta sostitutiva pari al 5% o al 15%.

Di conseguenza, così come chiarito dall’Agenzia anche con la Circolare 33/E/2020,

Il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del Regime Forfettario non potrà avvalersi del Regime previsto per i lavoratori Impatriati in quanto i redditi prodotti in Forfettario non partecipano alla formazione del reddito complessivo”.

In altri termini, chi decide di beneficiare del Rientro dei Cervelli, non può avvalersi anche del regime forfetario.

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Se vuoi approfondire il tema del “Rientro dei Cervelli Sgravi Fiscali” guarda questo video.

 

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