Rientro dei Cervelli Requisiti: quali sono?

RIENTRO DEI CERVELLI REQUISITI

RIENTRO DEI CERVELLI REQUISITI: QUALI SONO? QUANTO DURA L’AGEVOLAZIONE PER I LAVORATORI CHE RIENTRANO DALL’ESTERO?

Il regime fiscale cd. Rientro dei Cervelli è tra quelli ad oggi maggiormente conosciuti in Italia perché volti ad incentivare l’ingresso dei nuovi lavorati sul nostro territorio nazionale.
Il vantaggio che tale regime riconosce ai suoi beneficiari riguarda la possibilità di tassare solo una parte del reddito complessivamente prodotto in Italia, ossia il 30% o il 10% di questo, per cinque periodi di imposta estendibili per ulteriori cinque al determinarsi di ben definite condizioni.
Il Rientro dei Cervelli sembra, dunque, un regime molto favorevole per i suoi beneficiari, ma è bene conoscere i Requisiti da possedere per accedervi.

In questo articolo su tema “Rientro Cervelli Requisiti” scopriremo:

  • La normativa di riferimento
  • I Requisiti soggettivi utili ad accedere al regime del Rientro dei Cervelli
  • La durata dell’agevolazione e le modalità per usufruirne

 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il regime del Rientro dei Cervelli vede la una sua regolamentazione nel D.lgs. 147/2015, o Decreto internazionalizzazione, così come modificato dal Decreto Crescita del 2019.

Come anticipato, nel rispetto di determinate condizioni che di seguito vedremo, i lavoratori agevolati da tale regime hanno la possibilità di tassare solo il 30% o il 10% dell’intero reddito prodotto in Italia derivante da attività di lavoro subordinato, lavoro autonomo o imprenditoriale – nel rispetto del dictum presente nella Circolare 33/E/2020 dell’Agenzia delle entrate.

REQUISITI SOGGETTIVI PER ACCEDERE AL REGIME

L’art. 16 del D.lgs. 147/2015 definisce i Requisiti soggettivi utili all’accesso nel regime del Rientro dei Cervelli.

Ai sensi del primo comma, la tassazione ridotta del reddito avviene rispettando le seguenti condizioni:

  • Il lavoratore non deve essere stato residente fiscalmente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il rimpatrio,
  • Il lavoratore si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due anni successivi al rimpatrio stesso,
  • L’attività lavorativa viene prestata prevalentemente nel territorio italiano.

 

LA DURATA DELL’AGEVOLAZIONE

Abbiamo avuto modo di anticipare che, in ossequio ai Requisiti su elencati, il regime del Rientro dei Cervelli viene riconosciuto per i primi 5 anni d’imposta, nelle percentuali del 30 o del 10% a seconda della regione di residenza nella quale il lavoratore decide di stabilirsi.

Ai sensi del 3 bis dell’art. 16 del D.lgs 147/2015, l’agevolazione fiscale può essere ampliata ed estesa per ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrendo alla formazione del reddito imponibile solo il 50% del suo intero ammontare.

Questo ulteriore favor normativo è riconosciuto nei casi in cui il lavoratore impatriato abbia almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e/o diventi proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia.

Ma non solo.

Difatti, sempre per il secondo quinquennio, la presenza di almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, garantisce al lavoratore una ulteriore diminuzione della percentuale del reddito soggetto a tassazione che va dal 50% al 10% dell’intero ammontare.

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LE CARATTERISTICHE DELL’ESTENSIONE DEL BENEFICIO

L’estensione del beneficio temporale in presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, è riconosciuta sia nei casi in cui il figlio minorenne e/o a carico sia nato prima del trasferimento in Italia, sia successivamente – purché entro e non oltre la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.
Qualora, successivamente al rientro in Italia, i figli del lavoratore impatriato dovessero raggiungere la maggiore età o non essere più fiscalmente a carico, egli comunque non perde i benefici fiscali previsti per il secondo quinquennio.

Per quanto riguarda, invece, l’acquisto dell’unità immobiliare in Italia, questo può avvenire sia entro i dodici mesi precedenti al rientro in Italia sia successivamente al rientro stesso – ma entro e non oltre i primi cinque periodi di imposta.
Va inoltre segnalato che l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore, dal coniuge, dal convivente o dai figli, o anche in situazioni di comproprietà. Di converso, l’agevolazione non può essere estesa nei casi di acquisto dell’immobile titolo gratuito.

 

COME USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

Nel rispetto dei Requisiti elencati, il regime del Rientro dei Cervelli può essere riconosciuto sia ai lavoratori dipendenti che ai lavoratori autonomi.

  1. I lavoratori dipendenti, per applicare l’agevolazione prevista dal Regime degli Impatriati, devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro resa mediante autocertificazione di cui al DPR 445/2000. A seguito del ricevimento della richiesta, il datore di lavoro può applicare le ritenute fiscali sul 10, 30 o 50% del reddito complessivo direttamente in busta paga. In mancanza, il contribuente può fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi.
  2. I lavoratori con p.iva possono accedere al regime fiscale del Rientro dei Cervelli direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, nonché in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente. In tal caso, però, proprio come previsto per il lavoratore subordinato, anche il lavoratore autonomo deve compilare ed inviare al committente un’autodichiarazione di cui al DPR 445/2000 attestante e riportante il diritto a beneficiare del regime fiscale del Rientro dei Cervelli.

 

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