Rientro dei Cervelli per Stranieri: come funziona?

RIENTRO DEI CERVELLI STRANIERI

Rientro dei Cervelli per Stranieri: quali sono i requisiti che un lavoratore deve possedere per accedere al regime di vantaggio? In che modo è possibile applicare la giusta tassazione sul reddito? Ci sono differenze tra lavoratore dipendente e autonomo?

In Italia esistono diversi regimi fiscali che prevedono tassazioni vantaggiose sui redditi derivanti sia da lavoro autonomo che da lavoro subordinato.
Hai mai sentito parlare del Rientro dei Cervelli?
Si tratta di un regime che riconosce ai lavoratori che decidono di stabilire la propria residenza fiscale in Italia la possibilità di tassare solo una parte del reddito complessivamente prodotto nel territorio dello Stato, ovvero il 50%, il 30% o il 10% a seconda della regione di trasferimento e dell’attività svolta. L’agevolazione del Rientro dei Cervelli viene riconosciuta sia ai cittadini italiani che Stranieri, per i primi cinque periodi di imposta estendibili per ulteriori cinque.

Ma quali requisiti bisogna possedere per accedere a questo regime di favore?

In questo articolo scopriremo:

  • La normativa di riferimento e le successive modifiche
  • I requisiti da possedere per accedere al regime del Rientro dei Cervelli per Stranieri
  • La durata dell’agevolazione e le modalità di estensione del quinquennio
  • Le differenze tra lavoratore autonomo e lavoratore dipendente

 

Rientro dei Cervelli per Stranieri: il D.lgs. 147/2015 e successive modifiche

Il regime del Rientro dei Cervelli per Stranieri e italiani vede la una sua prima regolamentazione nel D.lgs. 147/2015, conosciuto anche come “Decreto internazionalizzazione, modificato poi dal Decreto Crescita del 2019.

Nel rispetto di determinate condizioni, che di seguito vedremo, i lavoratori agevolati da tale regime hanno la possibilità di tassare solo il 30% o il 10% dell’intero reddito prodotto in Italia, derivante da attività di lavoro subordinato, lavoro autonomo o d’impresa.

 

Quali sono i requisiti per accedere al regime degli impatriati?

Nella versione normativa in vigore dal 2017, per i cittadini Stranieri, potenziali beneficiari del regime del Rientro dei Cervelli:

“il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 3”.

In altri termini, il criterio di determinazione del reddito imponibile da assoggettare a tassazione agevolata, così come previsto per i cittadini italiani rientranti dall’estero, si applica anche ai cittadini di Stati europei ed extra europei con i quali sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, o un Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

 

È, inoltre, richiesto al contribuente:

  • il possesso di un diploma di laurea, anche triennale, che se acquisito all’estero deve essere riconosciuto in Italia;
  • di aver svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
  • di risiedere in Italia per almeno i due periodi d’imposta successivi;
  • di svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente prevalentemente sul territorio dello Stato italiano.

È da specificare che, con riferimento alla tipologia di attività lavorativa da esercitare in Italia, non è richiesto alcun collegamento rispetto al titolo di studi conseguito. Inoltre, l’attività lavorativa, se derivante da un rapporto di lavoro dipendente, può essere svolta indifferentemente presso pubbliche amministrazioni, imprese o enti pubblici o privati.

 

Rientro dei Cervelli per Stranieri: la durata dell’agevolazione

Nel rispetto dei requisiti elencati nel paragrafo precedente, il regime del Rientro dei Cervelli per Stranieri viene riconosciuto per i primi 5 anni, nelle percentuali del 30% o del 10% a seconda della regione di residenza nella quale il lavoratore decide di stabilirsi.

Ai sensi del comma 3 bis dell’art. 16 D.lgs. 147/2015, l’agevolazione fiscale può essere estesa per ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrendo alla formazione del reddito imponibile solo il 50% del suo intero ammontare.

Questo ulteriore vantaggio fiscale è riconosciuto ai lavoratori impatriati con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o a seguito dell’acquisto di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia.

Attenzione! Sempre con riferimento al secondo quinquennio, la presenza di almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, garantisce al lavoratore una ulteriore diminuzione della percentuale del reddito soggetto a tassazione che va dal 50% al 10% dell’intero ammontare.

 

Cosa bisogna sapere sull’estensione del beneficio?

A) L’estensione del beneficio temporale in presenza di almeno un figlio minorenne, è riconosciuta sia nei casi in cui il figlio sia nato prima del trasferimento in Italia sia successivamente, purché entro e non oltre la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.

Nei casi in cui, invece, successivamente al rientro in Italia il figlio del lavoratore impatriato dovesse diventare maggiorenne o non essere più fiscalmente a carico, egli comunque non perde i benefici fiscali previsti per il secondo quinquennio.

B) Per quanto riguarda, invece, l’unità immobiliare, l’acquisto può avvenire sia entro i 12 mesi che precedono il rientro in Italia sia successivamente al rientro stesso, ma entro e non oltre il primo quinquennio.

L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore, dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in situazioni di comproprietà. Diversamente, l’agevolazione non può essere estesa nei casi di acquisto dell’immobile titolo gratuito.

 

Rientro dei Cervelli per Stranieri: come usufruire dell’agevolazione?

Come anticipato, il regime del Rientro dei Cervelli per Stranieri può essere riconosciuto sia ai lavoratori dipendenti che ai lavoratori autonomi.

  1. I lavoratori dipendenti, per applicare l’agevolazione fiscale, devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro resa mediante autocertificazione di atto notorio (DPR 445/2000). A seguito del ricevimento della richiesta, il datore di lavoro può applicare le ritenute fiscali sul 10%, 30% o 50% del reddito complessivo direttamente in busta paga. In mancanza, il contribuente può fruirne in dichiarazione dei redditi.
  2. I lavoratori con partita iva possono accedere al regime di vantaggio direttamente in dichiarazione dei redditi, nonché in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente. In tal caso, però, proprio come previsto per il lavoratore subordinato, dovrà essere presentata al committente un’autodichiarazione di cui al DPR 445/2000 attestante il diritto a beneficiare del regime fiscale del Rientro dei Cervelli.

 

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