Rientro dei Cervelli in Italia: quali sono le tasse?

Rientro dei Cervelli in Italia

Rientro dei Cervelli in Italia: quali sono le tasse da pagare? quali sono le condizioni necessarie per per poter accedere a questo regime?

Rientro dei Cervelli in Italia: Il regime del Rientro dei Cervelli, offre la possibilità, al lavoratori che decidono di tornare in Italia, di tassare solo una parte del reddito prodotto. Questo verrà tassato nella percentuale del 30, oppure del 10 se in trasferimento avviene in una regione meridionale.

E’ possibile agevolare dl Rientro dei cervelli per 5 anni, che poi potranno essere estesi per un ulteriore quinquennio, ma solo in presenza di alcune condizioni prestabilite.

In questo articolo andremo ad analizzare:

  • A quale normativa fa riferimento?
  • Per quanti anni si può usufruire di questo regime? e come?
  • Qual è la tassazione?

 

Rientro dei Cervelli in Italia: a quale normativa fa riferimento?

La normativa di riferimento per il Rientro dei cervelli sono: Decreto internazionalizzazione del 2015 e il Decreto Crescita del 2019. Entrambe queste normative prevedono una tassione favorevole per i lavoratori, che decidono di rientrare in Italia, offrendogli la possibilità di detassare, nella percentuale del 70 o 90, il reddito complessivo prodotto in Italia.

Inoltre, l’articolo 16 del decreto internazionalizzazione, specifica che:

  • Il lavoratore non deve essere stato residente fiscalmente in Italia per almeno i due anni precedenti il rimpatrio;
  • Il lavoratore deve impegnarsi a a resiedere fiscalmente in Italia per i due anni successivi il rimpatrio;
  • L’attività lavorativa deve essere svolta principalmente in Italia.

 

Rientro dei Cervelli in Italia: per quanti anni si può usufruire di questo regime? e come?

E’ possibile usufruire del Regime del Rientro dei Cervelli per 5 periodi d’imposta, nelle percentuali che abbiamo già visto in precedenza, del 30% o del 10%. Nel comma 3 del Decreto 147, viene indicato che l’esenzione può essere estesa per ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrendo alla formazione del reddito imponibile solo il 50% del suo intero ammontare. Se invece il lavoratore ha almeno tre figli minorenni a carico, la percentuale tassata sarà al 10% del suo ammontare.

  • Come riportato dalla Circolare 33/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, il regime del Rientro dei Cervelli può essere esteso per un ulteriore quinquennio se è presente almeno un figlio minorenne o a carico, che sia nato prima del trasferimento in Italia oppure successivamente.
  • l’estensione può avvenire anche se si acquista un’unità immobiliare in Italia, che deve avvenire nei dodici mesi precedenti o entro i cinque periodi di imposta.

Come poter agevolare del Rientro dei Cervelli?

Vediamo in che modo i lavoratori autonomi e quelli dipendenti devono fare richiesta per il Rientro dei Cervelli?

  • I lavoratori autonomi possono accedere al regime di vantaggio direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ma non solo!
    Difatti, è possibile fruire dell’agevolazione anche in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente. In tal caso, però, il prestatore d’opera è tenuto a compilare ed inviare al committente un’autodichiarazione di cui al DPR 445/2000 attestante e riportante il diritto a beneficiare del regime del Rientro dei Cervelli.
  • I lavoratori dipendenti devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro resa mediante autocertificazione di cui al DPR 445/2000.
    A seguito del ricevimento della richiesta, il datore di lavoro può applicare le ritenute fiscali sul 10%, sul 30% o 50% del reddito complessivo in busta paga. In mancanza, il contribuente può fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi.

 

Qual è la tassazione?

I lavoratori che agevolano del  Rientro dei Cervelli vedono assoggettare il loro reddito ad imposta, nelle percentuali del 10%, 30% o 50% del totale, sconta l’aliquota progressiva IRPEF. Oltre alla Tassazione Irpef, ai fini contributivi l’impatriato deve prendere in considerazione il reddito complessivo o la sola percentuale stabilita dal regime del Rientro dei Cervelli?

Possiamo prendere in considerazione la Circolare numero 102/2003, per quel che concerne il lavoro autonomo e di impresa, che precisa:

I contributi previdenziali sono calcolati sulla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini IRPEF, prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce. È parimenti noto che il rinvio alle norme fiscali legittima l’individuazione dei suddetti redditi in quelli di impresa propriamente detti e in quelli come tali considerati ai sensi e per gli effetti delle varie disposizioni contenute nel TUIR”.

In assenza di indicazioni da parte dell’INPS, non è possibile applicare la stessa circolare per chi aderisce al regime agevolato dovendo, per questo, prendere in considerazione il totale dei redditi di impresa, così come dichiarato ai fini delle imposte sui redditi.

Il medesimo principio si applica sia ai redditi derivanti da lavoro dipendente che da lavoro autonomo.

 

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Commenti

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  1. Buongiorno,
    dopo aver letto con interesse e gratitudine tutto quanto da lei pubblicato sulla normativa “rientro dei cervelli”, le chiedo se posso avere queste due precisazioni :
    -nel caso di rientro in Italia nel Marzo 2024, nel rispetto delle condizioni previste, potrei quindi beneficiare da subito per lo stipendio percepito in Italia dell’agevolazione fiscale ma i mesi precedenti ( Gennaio e Febbraio) pagati all’estero (Svezia) verrebbero tassati in Italia o non verrebbero presi in considerazione nella denuncia dei redditi Italiana perchè già tassati in Svezia (in Svezia attualmente tassazione agevolata)
    Inoltre il reddito prodotto in Italia da affitto ( immobile di mia proprietà già prima del trasferimento all’estero) come verrebbe tassato ai fini IRPEF?
    Le sarei molto grata per questi chiarimenti
    Cordiali saluti


    • Selve, in risposta alle sue domande:
      1. i redditi che percepirà a partire dal marzo 2024 saranno tassati ai sensi del regime agevolato; quelli riferiti al periodo in cui viveva e lavorava in Svizzera dovranno essere dichiarati e tassati in Italia, ma senza il beneficio degli impatriati.
      2. può decidere di tassare i redditi fondiari con aliquota progressiva e a scaglioni IRPEF oppure con Cedolare secca. In ogni caso, questo reddito non potrà gedere dell’agevolazione degli impatriati.

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