Rientro Dei Cervelli e Normativa: Vediamola Insieme

rientro dei cervelli e normativa

Rientro dei Cervelli e normativa: Quali sono i requisiti fondamentali? Qual è invece la durata? Come si può accedere all’agevolazione?

Rientro dei cervelli e normativa: il Regime impatriati, conosciuto anche come Regime del rientro dei cervelli, trova all’interno di sé il riconoscimento alcuni sgravi fiscali per tutte quelle persone che si ritrovano all’estero dopo essere appunto “fuggiti” dall’Italia.

Precedentemente l’agevolazione fiscale del Rientro dei Cervelli si poteva considerare solo per determinate condizioni o qualifiche dei lavoratori “fuggenti”, mentre ora rientrano  nel caso tutti coloro che sono rientrati in Italia dopo il periodo all’estero, ritrovandosi quindi ad essere un regime considerabile e applicabile nel nuovo anno d’imposta 2023.

 

In particolare analizzeremo:

  • I requisiti fondamentali.
  • Durata dell’agevolazione e casi di possibile prolungamento.
  • compatibilità col regime forfettario.

Rientro dei Cervelli e normativa: i requisiti fondamentali

Le due normative che portano una maggiore informazione e che regolano di fatto il Regime del Rientro dei Cervelli sono il Decreto Internazionalizzazione del 2015 e il Decreto Crescita del 2019.

All’interno di questi due decreti troviamo determinati articoli che specificano i requisiti necessari e le agevolazioni che coinvolgono il regime impatriati.

In particolare nell’art. 16 del D.lgs. 147/2015 trovano luogo i requisiti fondamentali per accedere al regime, e sono i seguenti:

  • Non deve essere stato residente fiscalmente in Italia per i due periodi fiscali antecedenti il rientro;
  • Il lavoratore, dovrà essere residente in Italia per almeno due anni fiscali successivi al rimpatrio;
  • Il tempo lavorativo impiegato dal lavoratore deve principalmente trovare luogo nel territorio italiano.

Una volta che si mantengono e si soddisfano questi principali requisiti, rientrano in considerazione i determinati lavoratori:

  • I redditi da lavoro dipendente e assimilato.
  • I redditi da lavoro autonomo.
  • I redditi di impresa.

L’Agenzia delle entrate ha precisato con la Circolare 33/E/2020 che sono agevolati i soli redditi di impresa prodotti dal soggetto impatriatonon rientrandovi i redditi prodotti dalle società di persone commerciali e imputati per trasparenza direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso.

 

Rientro dei Cervelli e normativa: Durata dell’agevolazione e casi di possibile prolungamento 

Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori 5 periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo – nonché – […] nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti il trasferimento.

Il riconoscimento del regime del Rientro dei Cervelli trova luogo per i primi 5 periodi d’imposta al 30% oppure del 10% nel momento in cui si tratta di trasferirsi in una delle regioni del Sud Italia.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 16 del D.lgs. 147/2015, però, l’agevolazione fiscale può essere ampliata per ulteriori 5 anni, concorrendo alla formazione del reddito imponibile solo il 50% del suo intero ammontare.

Come riportato dalla Circolare 33/E/2020 dell’Agenzia delle entrate, ci devono essere particolari condizioni per poter prolungare il beneficio del Regime degli Impatriati, e sono le seguenti:

  • i lavoratori con a carico almeno un figlio minorenne, che sia nato prima del trasferimento in Italia sia successivamente, ma entro e non oltre la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.
  • Acquisto di un’unità immobiliare in Italia, entro i dodici mesi precedenti al rimpatrio sia successivamente, ma entro e non oltre i primi cinque periodi di imposta. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore, dal coniuge, dal convivente o dai figli. In opposizione, l’Agenzia delle entrate ha escluso la possibilità di beneficiare dell’estensione nel caso in cui l’immobile venisse acquistato a titolo gratuito.

Si può avere la possibilità di passare dal 50% al 10% se il lavoratore ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, per gli ulteriori 5 periodi di imposta.

Modalità di accesso all’agevolazione

L’articolo 1 comma 50 della legge di bilancio 2021 prevede l’estensione del regime speciale ai soli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi da lavoro prodotti in Italia nell’anno precedente rispetto a quello di esercizio dell’opzione.

Il versamento del 10% prende in considerazione tutti  i cittadini impatriati con minimo un figlio minore a carico o i cittadini che abbiano acquistato un immobile a uso abitativo sul territorio italiano. Tale percentuale si abbassa al 5% in caso di tre figli e il lavoratore abbia acquistato un immobile ad uso abitativo.

Attenzione: è molto importante ricordare che la Legge di Bilancio 2021 si riferisce ai soli rimpatriati prima del 2020, ovvero coloro che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime del Rientro dei Cervelli.

Rientro dei Cervelli e normativa: È compatibile con il regime forfettario?

A seguito dell’emanazione del nuovo Ddl di bilancio 2023, il limite del regime forfettario non è più 65.000€, bensì troviamo due limiti:

  1. 85.000€, e nel momento in cui non si supera il secondo limite, fino alla fine dell’anno in corso si mantengono le agevolazioni del regime forfettario, e da quello successivo si passerà in regime semplificato.
  2. 100.000€, se si supera direttamente nel corso dell’anno questo limite, si passerà direttamente in regime semplificato, senza poter usufruire ulteriormente delle agevolazioni del regime forfettario.

La domanda che ci si pone è la seguente: sono compatibili le agevolazioni del regime forfettario con quelle del regime impatriati?

A questa domanda l’interpello n. 460/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate trova al suo interno la risposta:

La scelta del regime forfettario, nel primo anno di trasferimento in Italia, in costanza dei requisiti richiesti per accedere al Regime degli Impartiti, comporta l’impossibilità di scegliere successivamente quest’ultimo regime.

Il regime speciale del Rientro dei Cervelli si applica ai soli redditi da lavoro dipendente e da libero professionista che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR.

L’adesione al regime forfettario (se desideri, puoi approfondire l’argomento leggendo il contenuto “Regime Forfettario 2023: tutte le novità”) comporta, invece, la determinazione del reddito imponibile secondo criteri forfettari, applicando ai redditi conseguiti nel corso dell’anno un coefficiente di redditività differente per lo specifico codice ateco che distingue l’attività svolta, sul quale viene calcolata un’imposta sostitutiva pari al 5% o al 15%.

Di conseguenza, così come chiarito dall’Agenzia anche con la Circolare 33/E/2020,

Il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del Regime Forfettario non potrà avvalersi del Regime previsto per i lavoratori Impatriati in quanto i redditi prodotti in Forfettario non partecipano alla formazione del reddito complessivo”.

Possiamo quindi constatare che per beneficiare del Regime Impatriati, non ci si può avvalere anche del regime forfettario.

 

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