
Rientro dei Cervelli e Aire: è ancora obbligatoria l’iscrizione Aire per accedere ai benefici fiscali? Quali sono le percentuali di reddito da tassare? Quanto dura l’agevolazione?
Il regime del Rientro dei Cervelli, o regime degli impatriati, permette ai lavoratori che decidono di rientrare in Italia di tassare solo una parte del reddito da lavoro ivi prodotto, ossia il 30% o il 10%.
L’agevolazione viene riconosciuta per i primi 5 anni, estendibili per ulteriori 5 (con un complessivo di 10 periodi d’imposta) al determinarsi di condizioni che di seguito vedremo. Nel tempo il legislatore ha apportato diversi cambiamenti normativi alla d.lgs. 147/2015, tra i quali uno dei più importanti riguarda proprio i documenti AIRE da possedere per accedere o meno al beneficio. Ebbene, dal 2020 per poter applicare il regime del Rientro dei Cervelli l’iscrizione Aire non è più obbligatoria!
Ma in cosa consiste il regime degli impatriati? Quali sono i requisiti per potervi accedere?
In questo articolo scopriremo:
- Il decreto 147/2015 e il Decreto Crescita 34/2019
- I requisiti oggettivi e soggettivi da possedere per richiedere l’applicazione del regime
- La sussistenza o meno dell’obbligo Aire per accedere al Rientro dei Cervelli
- La tassazione Irpef e INPS da applicare sul reddito
Rientro dei Cervelli e AIRE: la normativa di riferimento
Il Decreto internazionalizzazione del 2015 e il Decreto Crescita del 2019 sono le due principali fonti normative regolanti il regime degli impatriati, rimasto invariato in certi aspetti, modificato per altri. Uno dei principali cambiamenti apportati dal decreto 34/2019 ha riguardato proprio l’iscrizione Aire che se prima era obbligatoria per accedere al Rientro dei Cervelli, grazie al decreto crescita l’obbligatorietà è scomparsa.
La detassazione riconosciuta sull’intero reddito prodotto in Italia va dal 70% al 90%, garantita solo al verificarsi di determinate condizioni, quali:
- Il lavoratore non deve essere stato residente fiscalmente in Italia per i 2 periodi d’imposta precedenti il rimpatrio,
- Il lavoratore deve impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno i 2 anni seguenti il rimpatrio,
- L’attività lavorativa deve essere prevalentemente svolta nel territorio dello Stato italiano.
Nel rispetto di tutti e tre questi requisiti, sono agevolabili:
- I redditi da lavoro dipendente e assimilato,
- I redditi da lavoro autonomo,
- I redditi di impresa.
Su quest’ultimo punto, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 33/E/2020 ha precisato che sono agevolati i soli redditi di impresa prodotti dal soggetto impatriato, non rientrandovi anche i redditi prodotti dalle società di persone commerciali e imputati per trasparenza direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso.
Rientro dei Cervelli e AIRE: quando dura l’agevolazione?
Appurato che, ad oggi, per accedere al regime del Rientro dei Cervelli non è richiesta l’iscrizione Aire, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 16 del Decreto 147/2015, la tassazione agevolata spetta per i primi 5 anni nelle percentuali del 30% o del 10% a seconda della regione di residenza in cui il lavoratore impatriato decide di stabilirsi; e ai sensi del comma 3 del medesimo articolo l’agevolazione fiscale può essere prorogata per ulteriori 5 anni, concorrendo alla formazione del reddito imponibile solo il 50% del suo intero ammontare.
A tal proposito la norma specifica che:
Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori 5 periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo – nonché – […] nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti il trasferimento.
Attenzione! Nel caso specifico in cui il lavoratore beneficiario del regime di vantaggio abbia almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, per gli ulteriori 5 anni la percentuale del reddito soggetto a tassazione passa dal 50% al 10% del suo ammontare.
Rientro dei Cervelli e AIRE: l’estensione del beneficio
Come riportato dalla Circolare 33/E/2020 dell’Agenzia delle entrate, l’estensione del beneficio temporale è riconosciuta sia nei casi in cui il figlio minorenne e/o a carico sia nato prima del trasferimento in Italia sia successivamente, purché entro e non oltre la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.
L’acquisto dell’unità immobiliare in Italia, invece, può avvenire sia entro i dodici mesi precedenti il rimpatrio sia successivamente, purché entro e non oltre i primi cinque periodi di imposta.
L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore, dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in situazioni di comproprietà. Di contro, l’Agenzia delle entrate ha escluso la possibilità di beneficiare dell’estensione dell’agevolazione in caso di acquisto dell’immobile a titolo gratuito.
Rientro dei Cervelli e AIRE: come usufruire dell’agevolazione fiscale?
L’agevolazione fiscale di cui al D.L.gs 147/2015 può essere riconosciuta sia ai lavoratori dipendenti sia ai lavoratori autonomi. In entrambi i casi, l’applicazione del Rientro dei Cervelli non è subordinata all’iscrizione Aire!
Ma in che modo avviene la reale detassazione?
Lavoratori subordinati
Per accedere al beneficio fiscale, i lavoratori dipendenti devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro resa mediante autocertificazione di cui al DPR 445/2000.
A seguito del ricevimento della richiesta, il datore di lavoro può applicare le ritenute fiscali sul 10%, sul 30% o 50% del reddito complessivo in busta paga. In mancanza, il contribuente può fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi.
Lavoratori autonomi
I lavoratori autonomi possono accedere al regime di vantaggio direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ma non solo!
Infatti è possibile usufruire dell’agevolazione anche in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente. In tal caso, proprio come accade per il lavoratore dipendente, il prestatore d’opera è tenuto a compilare ed inviare al committente un’autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000 attestante e riportante il diritto a beneficiare del regime del Rientro dei Cervelli.
Rientro dei Cervelli e AIRE: la detassazione si applica anche ai contributi Inps?
Il regime del Rientro dei Cervelli garantisce un vantaggio in termini di tassazione di non poco conto e, abbiamo anticipato, per accedervi non è indispensabile avere l’iscrizione Aire.
Il reddito soggetto ad imposta, nelle percentuali del 10%, 30% o 50% del totale, sconta l’aliquota progressiva IRPEF.
Un lavoratore, però, oltre l’Irpef è tenuto a versare anche i contributi INPS, ma su quale reddito? Sul suo ammontare complessivo o in proporzione alle percentuali stabilite dal regime degli impatriati?
Prima di rispondere al quesito, proviamo a fare un passo indietro.
In linea generale, i contributi previdenziali sono differenti a seconda della posizione lavorativa ricoperta dal contribuente italiano.
Infatti i liberi professionisti con partita iva iscritti alla Gestione Separata INPS sono tenuti a versare una quota pari al 26,23% del reddito imponibile. Diversamente, i commercianti o gli artigiani devono versare i contributi previdenziali direttamente alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS, secondo il seguente schema:
- 850 € circa all’anno a cadenza trimestrale se il reddito complessivo è compreso tra 0€ e 16.000 € circa;
- Se il reddito, però, supera un minimale pari a000 € circa, è richiesto il versamento dei contributi fissi più una parte variabile, corrispondente (per il 2022) al 24,48% dell’eccedente il minimale.
Cosa accade in caso di applicazione del Rientro dei Cervelli?
Per quel che concerne il lavoro autonomo e di impresa, la Circolare numero 102/2003 (successivamente richiamata e confermata da parte dell’agenzia delle entrate), precisa che:
“I contributi previdenziali sono calcolati sulla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini IRPEF, prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce. È parimenti noto che il rinvio alle norme fiscali legittima l’individuazione dei suddetti redditi in quelli di impresa propriamente detti e in quelli come tali considerati ai sensi e per gli effetti delle varie disposizioni contenute nel TUIR”.
In assenza di indicazioni di prassi differenti da parte dell’INPS, non può che applicarsi la medesima circolare anche al regime agevolato dovendo, per questo, prendere in considerazione il totale dei redditi di impresa, così come dichiarato ai fini delle imposte sui redditi.
Il medesimo principio si applica sia ai redditi derivanti da lavoro dipendente che ai redditi derivanti da lavoro autonomo.
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