Rientro dei Cervelli: Come Richiedere l’Agevolazione

rientro dei cervelli: come richiedere

Rientro dei cervelli: come richiedere l’agevolazione del regime. Bisogna rispettare dei requisiti particolari? E la durata dell’agevolazione è illimitata oppure no?

Rientro dei Cervelli: Come richiedere l’agevolazione? Una delle ultime politiche del sistema italiano tratta il cosiddetto Rientro dei Cervelli, chiamato anche “Regime degli Impatriati”. Il beneficio che propone il regime in questione riguarda la possibilità di tassare una parte sola del reddito lordo ottenuto dai beneficiari, con la durata dello stesso di cinque periodi d’imposta, con la possibilità di allungarlo per altri cinque periodi, al seguito della verifica di una serie di condizioni.

In questo articolo capiremo insieme:

  • Le leggi che fanno da punto fermo per il regime del Rientro dei Cervelli
  • La durata del beneficio
  • In che modo si può beneficiare dell’agevolazione del regime
  • L’interpello preventivo

Le leggi che fanno da punto fermo per il regime del rientro dei cervelli

La prima normativa ufficiale che ha trovato le fondamenta il Regime del Rientro dei Cervelli è il Decreto Internazionalizzazione, rettificato in successiva sede da Decreto Crescita.

Istituendo la ratio della norma per favorire il rimpatrio dei “Cervelli in Fuga” in Italia, si è garantita agli individui parte di questo movimento la capacità di trattenere solo il 30% o il 10%, nel caso in cui la residenza viene trasferita in una delle regioni meridionali del Paese, del prodotto interamente ridistribuito in Italia e proveniente da subalterni, lavoro indipendente o imprenditoriale.

Dall’art. 16 del Decreto Internazionalizzazione abbiamo una prima visione delle Condizioni obbligatorie per poter accedere al Rientro dei Cervelli. 

Secondo il primo comma, è necessario sottostare a queste condizioni, chiamate Condizioni Soggettive e Oggettive:

  • Il soggetto non deve essere residente in Italia per i due periodi fiscali antecedenti loro rientro;
  • Il soggetto deve stabilirsi in Italia, per motivi fiscali, dal momento in cui rientra, per i successivi due anni;
  • La forza lavoro impiegata dal soggetto deve essere impiegata per la maggior parte sul suolo italiano.

La durata del beneficio

Solamente dal momento in cui si rispettano queste condizioni, il soggetto si può considerare valido per accedere al Regime per i primi cinque anni successivi al rimpatrio.

Secondo il comma 3 bis dell’art. 16 del Decreto Internazionalizzazione, viene mostrata la possibilità di aggiungere altri 5 periodi d’imposta. Con l’unica differenza che il reddito sarà sottoposto ad una tassazione del 50% dell’importo totale percepito, e non più del 30% o del 10%.

Se un lavoratore aderisce al Regime, ed ha almeno 3 figli non ancora maggiorenni e sotto la sua tutela, nei cinque periodi d’imposta successivi, la percentuale del reddito soggetto a tassazione diminuisce dal 50 al 10% del reddito annuo.

L’estensione di ulteriori 5 periodi d’imposta viene prevista anche nel caso in cui il lavoratore abbia 1 figlio minorenne in tutela, che sia nato prima del rientro in Italia, o che sia nato dopo non ha importanza, con la differenza che è possibile solamente nel caso in cui esista per almeno i primi cinque anni di vantaggio. Il lavoratore avrà indipendentemente la possibilità di usufruire dell’agevolazione prevista dal Regime per il secondo quinquennio anche se i figli a carico raggiungono o superano la maggiore età dopo il rientro in Italia.

Se si fa riferimento invece all’acquisto di un immobile in Italia, può avvenire sia precedentemente sia successivamente al rimpatrio, con la possibilità di usufruirne solamente se l’acquisto si completa nel primo quinquennio. L’acquisto dell’immobile può avvenire, non solo direttamente dal lavoratore che usufruisce del Rientro dei Cervelli, ma anche dal coniuge o figli.

In che modo si può beneficiare dell’agevolazione del regime

Il Rientro dei Cervelli può essere accertato sia da lavoratori autonomi che dipendenti, in accordo con le condizioni che abbiamo approfondito precedentemente. Ma in che modo si può fare domanda?

LAVORATORI INDIPENDENTI 

I lavoratori indipendenti, o cosiddetti autonomi, potranno accedere ai vantaggi del Rientro dei Cervelli, presentando un’autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. Il beneficio di questo regime, può avvenire:

  • In sede di dichiarazione dei redditi;
  • In fase di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente.

LAVORATORI DIPENDENTI

Per poter apporre i vantaggi previsti dal Rientro dei Cervelli, i lavoratori subordinati, o cosiddetti dipendenti, devono esibire al datore di lavoro un’autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. Potranno poi ricevere i benefici:

  • Direttamente in busta paga, dato che il datore di lavoro può applicare le ritenute fiscali sul 10, 30 o 50% del reddito complessivo;
  • In sede di dichiarazione dei redditi.

RIENTRO DEI CERVELLI CONDIZIONI: L’INTERPELLO PREVENTIVO

ATTENZIONE! Il beneficio del Rientro dei cervelli non può essere collegato alla presentazione di un’istanza di interpello, se le domande riguardano l’esistenza o l’assenza delle condizioni per usufruire dei benefici del regime.

Qui di seguito riportiamo nuovamente la Circolare dell’Agenzia delle Entrate: Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 33/E/2020

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Commenti

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  1. Salve,
    per l’estensione di ulteriori 5 anni con figlio minore a carico è possibile usufruirne se nel primo quinquennio il figlio diviene maggiorenne, perché ci sono informazioni discordanti.
    Es. rientro nel 2023, mio figlio a carico ha 15 anni, evidentemente alla scadenza dei primi cinque anni mio figlio è divenuto maggiorenne, ne posso usufruire per altri 5 se lo ho avuto a carico per i primi 5 e presumibilmente lo continuerà as essere ad esempio come studente universitario?
    Grazie


    • Si, al momento la normativa prevede che può beneficiarvi poichè, al rientro in Italia, suo figlio era minorenne (e, comuqnue, resterò a sua carico anche dopo il raggiungimento della maggiore età).

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