
RIENTRO DEI CERVELLI APERTURA PARTITA IVA: QUALI SONO I REQUISITI DA POSSEDERE PER ACCEDERVI?
Rientro dei Cervelli Apertura Partita IVA: l’agevolazione del rientro di nuove persone e nuovi volti con l’intento di favorire nuovi lavorati nel nostro Paese viene chiamata “Rientro dei Cervelli”. Si tratta di una delle più dibattute misure fiscali al momento in Italia, e possiamo trovare un vantaggio non da poco, ovvero quello di identificare in favore ai lavoratori che rientrano in Italia, la possibilità di pagare le tasse solamente su una percentuale ridotta del reddito totale ottenuto in Italia, pari al 10% nel caso di trasferimento in una località situata nelle regioni del Sud Italia, oppure il 30% sul resto del Paese.
Si tratta di un appoggio riconosciuto nei primi 5 anni successivi al rientro in Italia, con la possibilità di aggiungerci a questi, ulteriori cinque anni se si susseguono condizioni particolari dettate dalla legge.
Il Regime del Rientro dei Cervelli vale solamente per gli impatriati che percepiscono sia redditi da lavoro dipendente sia redditi da lavoro autonomo, quindi per coloro che si trovano nella necessità di aprire una Partita Iva.
In questo articolo scopriremo:
- Qual è la legge relativa al Rientro dei Cervelli?
- I requisiti di riferimento per accedere all’agevolazione
- Corretta adesione del regime del Rientro dei Cervelli per i lavoratori con Partita Iva
- Calcolo dei contributi INPS
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QUAL È LA LEGGE RELATIVA AL RIENTRO DEI CERVELLI?
La legge di riferimento all’agevolazione del Rientro dei Cervelli è all’interno del Decreto internazionalizzazione (D.lgs. 147/2015), successivamente modificato dal Decreto Crescita n. 34/2019.
L’obiettivo principale dei legislatori riguardo questo grande vantaggio del Rientro dei Cervelli è proprio quello di rendere maggiormente agevolato il rientro in patria di molti italiani in fuga verso l’estero, alla ricerca di un miglior futuro. L’agevolazione del regime permette di detassare una parte del reddito da subordinato, autonomo o di azienda riconosciuto e ottenuto in Italia: siccome nel regime del Rientro dei Cervelli troviamo attività lavorative autonome o imprenditoriali, possiamo comprendere che è necessaria l’apertura della partita IVA.
I REQUISITI DI RIFERIMENTO PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE
L’art. 16 del D.lgs. 147/2015 sottolinea la presenza obbligatoria di requisiti soggettivi ed oggettivi per poter accedere al regime del Rientro dei Cervelli, anche per coloro che hanno l’interesse nell’apertura della Partita Iva.
Nel primo comma dell’art. 16 del D.lgs. 147/2015, vediamo come l’ottenimento della riduzione della tassazione sul reddito ottenuto venga
Ai sensi del primo comma, la tassazione ridotta del reddito avviene rispettando le seguenti condizioni:
- Il lavoratore non deve essere stato residente fiscalmente in Italia per almeno due periodi d’imposta precedenti il rimpatrio,
- Il lavoratore si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due anni successivi al rimpatrio,
- L’attività lavorativa deve essere prestata in via prevalente sul territorio nazionale.
L’Agenzia delle Entrate, da conto proprio, attraverso la Circolare 33/E/2020, ha sottolinea che sono agevolati i soli redditi di impresa prodotti dal soggetto impatriato. Vuole quindi far intendere che non fanno parte dell’agevolazione coloro che hanno dei redditi prodotti dalle società di persone commerciali e imputati per trasparenza direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso.
QUANTO DURA L’AGEVOLAZIONE?
5 anni d’imposta dal momento del rimpatrio. Questa è la durata dell’agevolazione del regime Rientro dei Cervelli. Bisogna necessariamente seguire e possedere i requisiti anticipati nel paragrafo qui sopra per poter avere nelle mani l’agevolazione. esiste una detassazione del 70% o del 90% del reddito totale conseguito in Italia, a seconda della regione in cui si rimpatria.
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L’ESTENSIONE DEL BENEFICIO
Esiste la possibilità di prolungare l’agevolazione per altri 5 anni grazie alla presenza del comma 3 bis dell’articolo 16 D.lgs. 147/2015, concorrendo alla formazione del reddito imponibile solo il 50% del suo intero ammontare. La possibilità che avvenga ciò si riscontra solamente quando:
- un lavoratore autonomo con Partita IVA ha a suo carico un figlio minorenne o in affido preadottivo. Il figlio deve necessariamente essere a carico o prima del trasferimento in Italia o entro la scadenza dei primi cinque anni dell’accesso all’agevolazione. Esiste un ulteriore specifica nel caso in cui il lavoratore beneficiario del regime forfetario abbia almeno 3 figli a carico, o in affido, per la seconda parte dell’agevolazione, e la parte del reddito su cui si va a tassare passa dal 50% al 10%.
- Diventa proprietario di un immobile residenziale italiano. Il periodo temporale disponibile per l’acquisizione dell’immobile varia tra i 12 antecedenti al rimpatrio in Italia, oppure i 12 mesi successivi ad esso. Non può essere considerata valida la soluzione dell’acquisto gratuito dell’immobile, ma risultano valide le soluzioni di acquisto come lavoratore, coniuge, convivente, dai figli, o in situazione di comproprietà.
CORRETTA ADESIONE DEL REGIME DEL RIENTRO DEI CERVELLI PER I LAVORATORI CON PARTITA IVA
Tenendo in considerazione i requisiti appena elencati e spiegati, possiamo comprendere che anche i possessori di partita iva hanno accesso all’agevolazione del Regime Rientro dei Cervelli.
La modalità di accesso dell’agevolazione passa direttamente attraverso la dichiarazione dei redditi.
I lavoratori autonomi, infatti, hanno la possibilità di avere accesso all’agevolazione anche in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente. Se si vuole procedere in questo modo, però il prestatore d’opera deve compilare ed inviare al committente un’autodichiarazione di cui al D.P.R. 445/2000 attestante e riportante il diritto a beneficiare del regime del Rientro dei Cervelli.
CALCOLO DEI CONTRIBUTI INPS
Abbiamo potuto constatare il grande aiuto che il Regime del Rientro dei Cervelli garantisce ai lavoratori con partita IVA per lo svolgimento della loro attività in Italia.
Il reddito tassato al 10%, 30% o 50% del totale, sconta l’aliquota progressiva IRPEF.
Il lavoratore però versa anche i contributi previdenziali INPS, che si distinguono a seconda della posizione contributiva a cui fa parte:
- i liberi professionisti con partita iva, iscritti quindi alla Gestione Separata INPS, versano il 26,23% del reddito imponibile.
- i commercianti o gli artigiani versano i contributi previdenziali alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS, a seconda del tipo di attività che ricoprono, e secondo il seguente schema:
- con un reddito complessivo compreso tra 0 e 16.000 € circa, è prevista una quota contributiva fissa pari a 850 € circa all’anno, da versare in quattro rate trimestrali;
- con redditi superiori a 16.000 € circa, è richiesto il versamento dei contributi fissi più una parte variabile, corrispondente (per il 2022) al 24,48% dell’eccedente il minimale.
Sia per il lavoro autonomo sia per il lavoro di impresa, la Circolare numero 102/2003 dell’Agenzia delle Entrate, precisa che: “I contributi previdenziali sono calcolati sulla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini IRPEF, prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce. È parimenti noto che il rinvio alle norme fiscali legittima l’individuazione dei suddetti redditi in quelli di impresa propriamente detti e in quelli come tali considerati ai sensi e per gli effetti delle varie disposizioni contenute nel TUIR”.
AGGIORNAMENTO AL 07/06/2023
Così come stabilito dall’Inps con Circolare n. 52/2023, per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e da coloro che esercitano attività commerciali ed applicano la detassazione di cui al D.Lgs. 147/2015, la base imponibile è la stessa individuata ai fini IRPEF.
Attenzione! Al momento è bene sottolinerare che quanto stabilito per artigiani e commercianti non sembra valere anche per il calcolo dei contributi previdenziali in capo ai professionisti. La circolare 52/2023, infatti, ne fa esplicita menzione solo e soltanto nel paragrafo 2.1 Sezione I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali e non anche al 2.2 Sezione II – Contributi previdenziali dovuti da professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.
Attendiamo eventuali specifiche o ulteriori aggiornamenti.
Se vuoi approfondire il tema “Rientro dei Cervelli Apertura Partita Iva” guarda questo video.
giorgia
2 Maggio 2023 at 11:42
quindi da quello che si evince in questo articolo per i contributi INPS si pagherebbe il 26% circa della base imponibile abbattuta del 70% ? quindi anche ai fini contributivi oltre che fiscali si considera l’abbattimento?
Adriana
2 Maggio 2023 at 18:58
No, anche in caso di apertura della p.iva, il reddito imponibile ai fini previdenziale resta il 100%.