
RIENTRO DEI CERVELLI 2023: QUALI SONO I REQUISITI CHE UN LAVORATORE DEVE POSSEDERE PER ACCEDERVI? QUANTO DURA L’AGEVOLAZIONE?
Il regime del Rientro dei Cervelli 2023 – anche detto, regime degli impatriati – riconosce ai lavoratori che decidono di rientrare in Italia la possibilità di tassare solo una parte del reddito ivi prodotto: il 30% o il 10% nei casi di trasferimento della residenza in una delle regioni del Sud della nazione.
L’agevolazione viene riconosciuta per i primi cinque periodi di imposta, estendibili per ulteriori cinque al determinarsi di ben definite condizioni.
Il Rientro dei Cervelli 2023 appare, quindi, come un regime particolarmente favorevole da analizzare in ogni aspetto ed angolazione, soprattutto in vista della sua applicabilità per il nuovo anno d’imposta 2023.
Dunque, proviamo in questo contenuto a dare una risposta alle seguenti domande:
Quali sono i requisiti utili ad accedere al regime del Rientro dei Cervelli 2023?
Quali sono le cose da sapere rispetto alle novità apportate dal Ddl di bilancio 2023?
In questo articolo scopriremo:
- La normativa di riferimento e l’impatto del Ddl di bilancio 2023
- I requisiti oggettivi e soggettivi utili ad accedere al regime del Rientro dei Cervelli
- La durata dell’agevolazione e le differenze rispetto al secondo quinquennio
- I motivi di incompatibilità con il regime forfettario
RIENTRO DEI CERVELLI 2023: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il Decreto internazionalizzazione del 2015 e il Decreto Crescita del 2019 sono le due principali fonti normative regolanti il regime del Rientro dei Cervelli, rimasto invariato, sotto certi aspetti, anche per l’anno d’imposta 2023.
La ratio dei legislatori è da sempre stata quella di incentivare un rimpatrio dei cervelli in fuga dall’Italia, garantendo loro, nel rispetto di determinate condizioni di seguito esposte, la possibilità di tassare solo il 30% o il 10% dell’intero reddito prodotto in Italia.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi ed oggettivi, l’art. 16 del D.lgs. 147/2015 specifica che la tassazione ridotta del reddito è riconosciuta a condizione che:
- Il lavoratore non sia stato residente fiscalmente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il rimpatrio,
- Il lavoratore si impegni a risiedere fiscalmente in Italia per almeno i due anni seguenti il rimpatrio,
- L’attività lavorativa venga prevalentemente svolta nel territorio italiano.
Nel rispetto di tutti e tre questi requisiti, restano agevolabili:
- I redditi da lavoro dipendente e assimilato,
- I redditi da lavoro autonomo,
- I redditi di impresa.
Su quest’ultimo punto, l’Agenzia delle entrate ha precisato con la Circolare 33/E/2020 che sono agevolati i soli redditi di impresa prodotti dal soggetto impatriato, non rientrandovi anche i redditi prodotti dalle società di persone commerciali e imputati per trasparenza direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso.
RIENTRO DEI CERVELLI 2023: LA DURATA DELL’AGEVOLAZIONE
Nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 16 del Decreto Internazionalizzazione, trova conferma anche per l’anno 2023 il riconoscimento del regime del Rientro dei Cervelli per i primi 5 periodi d’imposta nelle percentuali del 30 o del 10% a seconda della regione di residenza nella quale il lavoratore “impatriato” decide di stabilirsi.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo di legge, l’agevolazione fiscale può essere ampliata ed estesa per ulteriori 5 anni, concorrendo alla formazione del reddito imponibile solo il 50% del suo intero ammontare.
Difatti, la norma prevede che:
Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori 5 periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo – nonché – […] nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti il trasferimento.
Attenzione! Nel caso specifico in cui il lavoratore beneficiario del regime di vantaggio abbia almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, per gli ulteriori 5 periodi di imposta la percentuale del reddito soggetto a tassazione passa dal 50% al 10% del suo ammontare.
Ascolta “Regime impatriati 2023: ecco tutto quello che c’è da sapere” su Spreaker.
RIENTRO DEI CERVELLI 2023: UN FOCUS SULL’ESTENSIONE DEL BENEFICIO
Come riportato dalla Circolare 33/E/2020 dell’Agenzia delle entrate, l’estensione del beneficio temporale in presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, è riconosciuta sia nei casi in cui il figlio minorenne e/o a carico sia nato prima del trasferimento in Italia sia successivamente – ma entro e non oltre la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.
Per quanto riguarda, invece, l’acquisto dell’unità immobiliare in Italia, questo può avvenire sia entro i dodici mesi precedenti al rimpatrio sia successivamente – ma entro e non oltre i primi cinque periodi di imposta.
L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore, dal coniuge, dal convivente o dai figli; o anche in situazioni di comproprietà. Di contro, l’Agenzia delle entrate ha escluso la possibilità di beneficiare dell’estensione dell’agevolazione qualora l’immobile venisse acquistato a titolo gratuito
COME FARE PER BENEFICIARE DELLA PROROGA DEL QUINQUENNIO?
L’articolo 1 comma 50 della legge di bilancio 2021 (ripreso ed ampliato nella sua applicazione dalla risoluzione 27/E/2021 dell’agenzia delle entrate) ha previsto per i soli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020, la possibilità di optare per l’estensione del regime speciale per altri cinque anni previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi da lavoro prodotti in Italia nell’anno precedente rispetto a quello di esercizio dell’opzione.
Il versamento del 10% riguarda i cittadini impatriati con almeno un figlio minore a carico oppure i cittadini che abbiano acquistato un immobile a uso abitativo in Italia. La percentuale si riduce al 5% se i figli sono almeno tre e il lavoratore abbia (comunque) acquistato un immobile ad uso abitativo.
Attenzione: la legge di bilancio 2021 si riferisce ai soli rimpatriati prima del 2020, ovvero coloro che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime del Rientro dei Cervelli.
Con il nuovo Ddl di bilancio 2023, rispetto ai lavoratori rientrati in Italia negli anni successivi al 2019 non vi è stata alcuna espressa conferma o modifica riguardo il versamento del 10 o del 5% suddetto.
Restiamo in attesa di eventuali successive pronunce.
RIENTRO DEI CERVELLI 2023: COMPATIBILITA’ CON IL REGIME FORFETTARIO?
A seguito dell’emanazione del nuovo Ddl di bilancio 2023, il Regime fiscale Forfettario ha subito delle importanti modifiche riguardo i limiti di fatturato oltre i quali non risulta possibile permanervi.
Rispetto a tale regime, un quesito che risuona sempre più spesso in sede di consulenza riguarda l’alternatività o meno del regime forfettario rispetto al regime del Rientro dei Cervelli.
… e la risposta a questa domanda non può che essere negativa, almeno secondo quanto specificato dall’Agenzia delle entrate nell’interpello n. 460/E/2022.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che:
La scelta del regime forfettario, nel primo anno di trasferimento in Italia, in costanza dei requisiti richiesti per accedere al Regime degli Impartiti, comporta l’impossibilità di scegliere successivamente quest’ultimo regime.
In altri termini, la preventiva scelta – al momento del rientro in Italia – del regime forfettario comporta l’impossibilità – anche avendo i requisiti previsti dalla normativa – di accedere al regime del Rientro dei Cervelli anche negli anni successivi.
Cerchiamo di capirne i motivi!
In base alla risposta dell’interpello n. 460/E/2022 dell’Agenzia delle entrate, il regime speciale del Rientro dei Cervelli, anche per il 2023, risulta applicabile ai soli redditi da lavoro dipendente o assimilati e da lavoro autonomo che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR.
L’adesione al regime forfettario (se desideri, puoi approfondire l’argomento leggendo il contenuto “Regime Forfettario 2023: tutte le novità”) di cui all’articolo 1 della legge 190/2014 comporta, invece, la determinazione del reddito imponibile secondo criteri forfettari, applicando all’ammontare dei compensi percepiti un coefficiente di redditività differente a seconda del codice ateco associato alla partita iva – e sul quale, sappiamo, essere poi calcolata un’imposta sostitutiva pari al 5% o al 15%.
Di conseguenza, così come chiarito dall’Agenzia anche con la Circolare 33/E/2020,
“Il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del Regime Forfettario non potrà avvalersi del Regime previsto per i lavoratori Impatriati in quanto i redditi prodotti in Forfettario non partecipano alla formazione del reddito complessivo”.
Vista l’incompatibilità dei due regimi e l’impossibilità di alternare l’uno o l’altro durante il primo quinquennio di rientro in Italia a seconda delle esigenze personali e reddituali del lavoratore, anche per il prossimo 2023 appare necessario effettuare dei calcoli preventivi così da decidere se applicare fin da subito il regime del Rientro dei Cervelli o il Regime Forfettario.
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Se vuoi approfondire il tema del “Rientro dei Cervelli 2023” guarda questo video.
Monica
8 Gennaio 2023 at 15:51
Buongiorno,
Grazie per tutte queste informazioni.
Quanto è l’aliquota per la tassazione sul 30% o 10% del reddito prodotto.
Nel caso di lavoro dipendente, la detrazione avviene normalmente tramite busta paga?
Grazie mille
Monica
Gaia Tonani
12 Gennaio 2023 at 12:06
Buongiorno, per questa assistenza può contattarci allo 02 9464246, oppure può prenotare una consulenza direttamente dal nostro sito http://www.studioallievi.com/prenota-ora-una-consulenza
Johanna
17 Gennaio 2023 at 18:48
Buongiorno,
grazie per l’informazione, dalla legge sembra che extra UE non rientrano nella proroga del quinquennio?
avete più informazione su questo?
grazie,
Johanna
Adriana
18 Gennaio 2023 at 16:44
Ne rispetto del principio di “non discriminazione fiscale”, l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 172 del 2022 ha riconosciuto la possibilità di estendere il regime degli impatriati anche per il secondo quinquennio a un cittadino del Regno Unito. Il tutto, in ossequio a quanto definito dall’accordo Brexit.
Al momento, quindi, appare incerto se possa seguirsi o meno lo stesso iter anche per cittadini di altri paesi extra europei, salvo diversa indicazione da parte dell’agenzia che ad oggi non abbiamo.
Daniele
21 Gennaio 2023 at 12:27
Grazie Dr Allievi per questa semplificazione e chiarimento. Perdonatemi l’ignoranza ma vorrei chiedervi cosa si intende per periodo di imposta considerando che è stato citato che esso non corrisponde all’anno solare.
Per completare due periodi di impasta, è sufficiente dichiarare due volte le tasse all’estero nonostante non si è completati 24 mesi di lavoro dipendente all’estero?
Grazie ancora,
Daniele
Adriana
23 Gennaio 2023 at 18:06
Salve Daniele,
per essere certi dell’accesso al regime degli impatriati è importante che la sua residenza fiscale sia stata per almeno due interi anni all’estero. Dunque, da gennaio a dicembre, per almeno due annualità.
samanta correale
23 Gennaio 2023 at 13:53
Buongiorno
una domanda: prima del Decreto legislativo 2019 erano ammessi ai vantaggi fiscali anche i lavoratori autonomi con PIVA o solo i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato/indeterminato? Chiedo perchè mi è stato detto che chi svolgeva un lavoro autonomo a PIVA solo e solo se ha riportato in Italia la sua residenza DOPO il 30 aprile 2019 (io purtroppo l’ho fatto il 1 aprile 2019) poteva usufruire delle agevolazioni del decreto legislativo emesso nel 2015 altresì garantito solo ai lavoratori dipendenti prima delle variazioni portate dal DL 2019.
Spero in un chiarimento
ringrazio in anticipo
Adriana
23 Gennaio 2023 at 18:11
Buonasera Samantha,
in risposta al suo quesito, posso enunciarle la versione della disposizione in vigore all’1/1/2017, secondo la quale:
“I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare”.
Nella versione del 2016, la norma riservava il beneficio fiscale ai soli redditi di lavoro dipendente, i quali concorrevano alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70%. A partire dall’anno di imposta 2017, invece, l’agevolazione era stata estesa anche ai redditi di lavoro autonomo, i quali, insieme ai redditi di lavoro dipendente, concorrevano alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta al 50%.
Come sappiamo, oggi queste percentuali sono nuovamente cambiate. In ogni caso, sembra leggersi dalla normativa che già nel 2017 era prevista la sua applicazione per i lavoratori autonomi.
Francesca
23 Gennaio 2023 at 15:31
Buon pomeriggio,
Grazie mille delle informazioni. Io avrei un paio di domande in merito:
1. Ci sono vincoli contrattuali? Il contratto di Espatrio vale ai fini del rientro dei cervelli?
2. Ci sono vincoli sull’azienda ? Possiamo rientrare nella stessa azienda?
Adriana
23 Gennaio 2023 at 18:12
Buon pomeriggio Francesca,
le sue domande si riferiscono, per caso, ad un distacco all’estero?
Francesca
23 Gennaio 2023 at 19:49
Si mi riferisco ad un contratto di distacco in una azienda acquisita dalla mia azienda italiana.
Adriana
24 Gennaio 2023 at 10:49
In caso di distacco all’estero, l’Agenzia delle entrate ha più volte precisato che l’agevolazione può non spettare nei casi in cui si rientra in una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa svolta in Italia.
Consideri, però, che le variabili sono molte. Dunque, può essere utile un’analisi dettagliata del suo caso di specie.
Se desidera, può scriverci una mail all’indirizzo info@studioallievi.com o contattarci telefonicamente al numero 02/9464246.
Francesca
24 Gennaio 2023 at 22:07
Grazie mille Adriana, appena la mia situazione sarà stabile, magari vi contatterò direttamente per avere la totale chiarità.
Buon lavoro
Francesca
Andrea
26 Gennaio 2023 at 14:38
Buongiorno, sono residente in Italia, ma lavoro in Svizzera da 10 anni e sono “Frontaliere fiscale”, cioè non devo pagare tasse in Italia. Non mi è chiaro se per lo stato italiano sono considerato “Residente fiscale” e quindi se posso o meno beneficiare del “Rientro dei cervelli”.
Grazie,
Andrea
Adriana
27 Gennaio 2023 at 13:58
Buongiorno Andrea,
la figura del “frontaliere fiscale” nasce da un accordo stipulato tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera ai sensi della quale lei continua a mantenere la residenza fiscale in Italia. Il regime degli impatriati, invece, trova applicazione solo e soltanto per contribuenti la cui residenza fiscale è estera.
Diletta
31 Gennaio 2023 at 17:39
Buonasera,
Le scrivo per un chiarimento. Sono residente nel Regno Unito da maggio 2022.
Considerando i requisiti del 2023, da quando sarei idonea alle agevolazioni del rientro dei Cervelli? Ipotizzo già nel luglio 2023, completando due periodi di imposta consecutivi. Il mio ragionamento è errato? Ci sono altri requisiti che non sto considerando?
Grazie mille in anticipo per la risposta
Diletta
Adriana
1 Febbraio 2023 at 14:47
Buon pomeriggio,
la residenza fiscale deve essere conteggiata tenendo conto dell’anno d’imposta (gennaio-dicembre) non del mese in cui ha acquisisto la residenza all’estero.
Dunque, se nel 2022 ha avuto residenza fiscale nel Regno Unito per tutto l’anno, dovrà considerare 2022 (primo anno) e 2023 (secondo anno). Se l’acquisizione è avvenuta nel 2023, allora dovrà considerare 2023 (primo anno) e 2024 (secondo anno). In quest’ultimo caso, salvo diversi cambiamenti della normativa e/o altre situazioni personali che non ci è possibile valutare in tal sede, potrà beneficiare del regime agevolato dal 2025.
Giovanni Cirillo
1 Febbraio 2023 at 13:02
Nel caso si trovasse lavoro all’estero prima dei due anni fiscali, cosa succederebbe.
Basterebbe essere impiegato e risiedere in italia per 185 gg (quindi fino a luglio) per essere considerato fiscalmente residente nell’anno 2023?
Adriana
1 Febbraio 2023 at 17:58
Dipende dai casi, in quanto il concetto di residenza fiscale (soprattutto nel novero del regime degli impatriati) è un po’ più ampia e complessa rispetto al semplice conteggio dei 183 giorni.
In ogni caso, la cancellazione della residenza in Italia prima della scadenza dei due anni comporta la restituzione di tutte le tasse non pagate.
Se desida approfondire la sua posizione, può contattarci al numero telefonico 02/9464246 o all’indirizzo email info@studioallievi.com.
VB Vivian Barda
2 Febbraio 2023 at 11:18
Buongiorno
Vorrei sapere se
1. nel caso in cui rientrassi in Italia lavorando come quadro per una ditta a partire da inizio maggio con sede fiscale in Italia, ma risiedendo in Irlanda fino a inizio luglio, sarebbe considerato rientro dei cervelli a partire da maggio?
2. se dovessi trasferire la mia residenza a maggio, dovrei pagare doppia tassazione su quanto percepito in Irlanda fino a quel momento? e se si la doppia tassazione verrebbe calcolata con agevolazione di rientro dei cervelli al 30%?
3. se dovessi trasferire la mia residenza in Italia ma mantenere lavoro per una ditta con sede fiscale in Irlanda, rientrerei ancora nella casistica di rientro dei cervelli? e che tassazione dovrei pagare?
Attendo gradito riscontro.
Cordiali saluti
Vivian
Adriana
2 Febbraio 2023 at 14:30
Buongiorno,
la sua è una casistica molto dettagliata, con quesiti le cui risposte richiedono una analisi personalizzata. Per questo tipo di assistenza può contattarci allo 02/9464246, oppure può prenotare una consulenza direttamente dal nostro sito alla pagina web http://www.studioallievi.com/servizi-di-consulenza/regime-impatriati/
Matteo
2 Febbraio 2023 at 12:14
Salve,
Il mio dubbio e´ il seguente: avendo acquistato un immobile in italia durante i due anni di lavoro estero e avendo fatto la residenza in loco e usufruito dei bonus prima casa potrei comunque rientrare nel programma ?
Oppure sarebbe sconventiente o rischioso in quanto andrebbero a decadere i bonus prima casa non essendo di fatto prima casa a causa di residenza estera ? (non sono iscritto aire)
Adriana
2 Febbraio 2023 at 14:38
Salve Matteo,
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Alessandro
2 Febbraio 2023 at 21:10
Buonasera,
il mio caso é il seguente:
Sono residente in Germania da 8 anni, iscritto all´Aire, lavoro con un contratto da dipendente a tempo indeterminato e pago le tasse in Germania.
Vorrei quest´anno tornare per motivi familiari in italia, con residenza e aprire una partita iva e iniziare la mia attivitá da freelance.
1. nel mio caso posso usufruire del regime dei rimpatriati?
2. nei primi anni di attivitá potrei continuare a lavorare da freelance fatturando al mio ex studio dove prima ero dipendente in Germania e pagando le tasse in Italia?
Ringrazio anticipatamente
Adriana
3 Febbraio 2023 at 14:21
Salve,
il regime degli impatriati è applicabile sia ai redditi derivanti da lavoro dipendente che autonomo. Dunque, salvo chiarimenti o modifiche future, al momento posso rispondere in maniera positiva ad entrambi i suoi quesiti (ovviamente, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legge regolante il regime di vantaggio).
Se desidera approfondire la sua posizione può contattarci allo 02/9464246, oppure può prenotare una consulenza direttamente dal nostro sito alla pagina web http://www.studioallievi.com/servizi-di-consulenza/regime-impatriati/
L.
8 Febbraio 2023 at 9:40
Buongiorno,
ai fini del beneficio, conta il periodo di dottorato retribuito trascorso in Svizzera? Nel mio caso per 5 anni sono stato dottorando in Svizzera e successivamente ho lavorato un anno in Germania. Ora sono tornato a lavorare in Italia da circa 1 mese nel settore privato, e vorrei fare domanda per il rientro dei cervelli.
Grazie,
L.
Adriana
8 Febbraio 2023 at 10:34
Buongiorno,
una volta verificata la sua effettiva residenza fiscale all’estero, il regime degli impatriati trova applicazione per i contribuenti che abbiano svolto attività di lavoro o di studio all’estero in modo continuativo per un periodo minimo e ininterrotto di almeno 24 mesi.
Nello specifico caso dell’attività di studio, tale requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno due anni accademici.
Cristiano Nicolini
9 Febbraio 2023 at 9:31
Buongiorno,
Sono un cittadino Italiano regolarmente iscritto all’ AIRE dal 2019 e attualmente risiedo a San Marino dove svolgo un lavoro dipendente. La normativa di riferimento è valida anche per gli impatriati da San Marino ?
Nel caso interrompessi il mio lavoro a San Marino e rientrassi Italia prima di aver trovato una occupazione in Italia mi consentirebbe lo stesso di accedere a questa agevolazione ?
Nel caso cambiassi lavoro durante i 5/10 anni dall’impatrio le agevolazioni mi seguirebbero nei vari datori di lavoro/lavoro autonomo ?
grazie
Adriana
9 Febbraio 2023 at 15:30
Buongiorno,
si, può usufruire del regime agevolato se per almeno i due anni precedenti il rimpatrio ha avuto residenza fiscale all’estero.
Per accedere al regime, però, deve esserci un collegamento tra il rientro in Italia e il lavoro che andrà a svolgere.
Se possiete tutti i requisiti previsti dalla legge, può beneficiare del regime anche nel caso in cui, nel corso dell’anno, cambia lavoro. Ovviamente, si ricordi che la detassazione si applica ai redditi derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo.
Lana
9 Febbraio 2023 at 22:45
Buona sera,
sono una cittadina ucraina che abita in Italia dal 2018. Mi sono laureata qui ed ho un contratto di lavoro subordinato. Vorrei sapere se posso ancora usufruire del regime dei rimpatriati?
Grazie mille!
Adriana
10 Febbraio 2023 at 11:49
Buongiorno,
purtroppo no. Avrebbe dovuto fare richiesta al momento del cambio di residenza.
Roberto
13 Febbraio 2023 at 6:29
Buongiorno,
A dicembre 2023 rientrerò in Italia dopo 6 anni di lavoro in Cina (sono ovviamente iscritto all’AIRE). Andrò a lavorare per un’azienda francese, ma risiederò fiscalmente in Italia. Ho due domande:
1. Posso richiedere le agevolazione per il rientro dei cervelli?
2. E’ possibile estendere le agevolazioni per il quinquennio successivo anche si è stati in un paese extra CE?
Grazie
Adriana
13 Febbraio 2023 at 14:14
Buongiorno:
1. Il fatto di avere un datore di lavoro stabilito all’estero non la esclude dal regime degli impatriati. La cosa importante è che la sua residenza fiscale sia in Italia e che l’attività lavorativa venga svolta prevalentemente in Italia.
2. Lei rientra in Italia come cittadino italiano con residenza estera. Dunque, al momento, posso dirle che non vi sono esclusioni per quanto riguarda l’estensione al secondo quinquennio.
Edoardo
13 Febbraio 2023 at 12:48
Buongiorno, avrei una domanda riguardo il vincolo di possesso dell’AIRE per l’estensione di ulteriori 5 anni.
Io ho usufruito dell’agevolazione per i primi 5 anni dopo essere rientrato da studi all’estero, pur non avendo mai avuto l’AIRE.
Dopo vari dibattiti infatti il requisito del possesso dell’AIRE era stato rimosso per l’utilizzo dell’ agevolazione nel primo quinquennio.
Ora sembra essere indicato come requisito vincolante il possesso dell’AIRE per accedere all’estensione per ulteriori 5 anni. Confermate?
Da un punto di vista legale, è giusto includere un vincolo di questo tipo solo per l’estensione creando una differenza tra chi usufruisce della norma?
Adriana
13 Febbraio 2023 at 14:33
Buongiorno Edoardo,
da quello che mi sembra di capire, lei ha già terminato il primo quinquennio di agevolazione. Dunque, facendo un conto a ritroso, lei è rientrato in Italia prima del 2019.
Per quanto riguarda la mancata iscrizione AIRE, però, il decreto legge specifciava che potevano accedere al regime speciale (anche)
“I cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ….”.
Dunque, per coloro che erano rientrati prima del 2019, sembra che l’iscrizione all’AIRE fosse ancora richiesta. E, di conseguenza, anche l’estensione del beneficio prevede la medesima condizione.
Se desidera un approfondimento nel merito, può contattarci allo 02/9464246 oppure può prenotare una consulenza direttamente dal nostro sito alla pagina web http://www.studioallievi.com/servizi-di-consulenza/regime-impatriati/
Paolo
15 Febbraio 2023 at 15:34
Buongiorno,
Io terminerò di usufruire dell’agevolazione a dicembre 2023, dopo essere rientrato dal Brasile dopo 12 anni, pur non essedo mai stato iscritto all’AIRE.
Dopo vari dibattiti infatti il requisito del possesso dell’AIRE era stato rimosso, grazie anche all’Interpello+n.+207+del+2019, per l’utilizzo dell’ agevolazione nel primo quinquennio.
Ora sembra essere stato reintrodotto il vincolo dell’iscrizione all’AIRE per accedere all’estensione per ulteriori 5 anni.
Mi è stato detto che ci sono diversi ricorsi a tal proposito, ma sembrerebbe che la situazione sia ancora non definita, confermate?
Adriana
15 Febbraio 2023 at 17:59
Buongiorno,
i requisiti previsti per l’estensione (al momento) fanno riferimento ai rientrati in Italia prima del 2019, per i quali il primo quinquennio è terminato nell’anno 2022.
In quell’anno era richiesta l’iscrizione AIRE e, di conseguenza, anche l’estensione del beneficio prevede il medesimo requisito.
Attendiamo, dunque, specifiche per quanto riguarda l’estensione per i contributenti che terminano il primo quinquennio al 31/12/2023.
Valentina
15 Febbraio 2023 at 16:50
Buongiorno,
sono rientrata in Italia dopo 5 anni di residenza all’estero (iscritta all’AIRE) a seguito di offerta di lavoro subordinato da datore italiano.
Ho iniziato a febbraio ed il datore di lavoro mi ha già confermato l’applicabilità del rientro cervelli.
Immagino che se cambiassi lavoro sempre in Italia potrei fare di nuovo richiesta del beneficio al nuovo datore di lavoro, ma cosa potrebbe succedere nel caso di dimissioni o licenziamento senza un altro lavoro (ho un periodo di prova di 6 mesi)?
Si rischia di perdere il beneficio se tra un impego e l’altro trascorro del tempo in disoccupazione (qualche mese, il tempo di trovare un altro lavoro).
Grazie
Adriana
15 Febbraio 2023 at 18:07
Buongiorno Valentina,
il regime degli impatriati si applica sui redditi derivanti da lavoro dipendente, ed è fondamentale (per la sua applicazione) che sussista un collegamento tra il rientro in Italia ed il contratto di lavoro. Cosa che nel suo caso sussiste.
Dunque, al momento posso dirle che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, anche se nel medesimo anno d’imposta dovesse effettuare un cambio di occupazione, non perde l’agevolazione degli impatriati.
Paolo
16 Febbraio 2023 at 10:11
Buongiorno,
e grazie per la risposta…
scusi se torno sul punto, ma dal testo io interpreto che l’estensione sia possibile sia per gli iscritti all’AIRE, sia ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea, quindi anche per un Italiano che rientra dal Brasile; non si fa riferimento da dove si arriva ma chi arriva dall’estero
“L’articolo 1 comma 50 della legge di bilancio 2021 …….. ha previsto per i soli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020…..”
grazie ancora per la risposta
Adriana
16 Febbraio 2023 at 14:23
Salve Paolo,
è corretto. Il decreto ha, da sempre, permesso l’applicazione del regime degli impatriati (nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti ex lege) a tutti quei contributenti che decidono di acquisire la propria residenza in Italia. Questo vale sia per i cittadini Italia residenti all’estero sia per i cittadini di Paesi esteri.
Dunque, attenzione: quando la normativa parla di “cittadini di Paesi esteri” si riferisce ai contribuenti che NON hanno mai avuto la cittadinanza italiana (e che intendano prendere la residenza in Italia per la prima volta).
Francesco
16 Febbraio 2023 at 17:03
Buonasera,
io avrei un paio di domande in merito all’esercizio dell’opzione di rinnovo:
1) Il 10% dei redditi da lavoro dipendente da versare per il rinnovo, si riferisce ai redditi lordi o netti?
2) Il solito 10% è calcolato sull’ammontare complessivo dei redditi tassati presenti nella CU oppure sui redditi totali, ovvero i redditi tassati + i redditi esenti?
Per fare un esempio, se ho una RAL di 10.000€ e godo dell’agevolazione del 50%, ho 5000€ di reddito tassato e 5000€ di reddito esente. Quindi per ottenere il rinnovo, devo versare 500€ oppure 1000€? Oppure, nel caso la risposta al punto 1) fosse redditi netti, dovrò versare il 10% del reddito netto?
Grazie in anticipo.
Saluti
Francesco
Adriana
17 Febbraio 2023 at 13:02
Buonasera Francesco,
la normativa (e l’agenzia delle entrate nell’interpello 383/2022) parla di applicazione del 10% sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione.
Dunque, salvo altri particolari chiarimenti, sembra riferirsi al reddito complessivo (oggetto dell’agevolazione), e non anche quello già agevolato.
Elena
16 Febbraio 2023 at 19:49
Salve, sono entrato in Italia dopo 5 anni di residenza in Inghilterra per il nuovo contratto di lavoro. Cosa succede se perdo il lavoro? Come saranno tassati tutti i pagamenti dall’azienda (come bonus, benefici e uscita). Entreranno comunque in rientro di cervelli? Grazie
Adriana
17 Febbraio 2023 at 12:53
Buongiorno Elena,
il regime degli impatriati si applica sui redditi derivanti da lavoro dipendente, ed è fondamentale (per la sua applicazione) che sussista un collegamento tra il rientro in Italia ed il contratto di lavoro. Cosa che nel suo caso sussiste.
Al momento posso dirle che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, anche se nel medesimo anno d’imposta dovesse perdere il lavoro ed effettuare un cambio di occupazione, non perde l’agevolazione degli impatriati. Inoltre, le ricordo che la detassazione si applica solo sui redditi soggetti ad Irpef.
Joao
18 Febbraio 2023 at 10:20
Buongiorno, sono un medico con cittadinanza portoghese, ma mai ho lavorato in Europa. Soltanto in Sudamerica. Ho contratto di lavoro come dipendente e residenza in Italia da questo’anno. Potrei usufruire di questa legge ?. Grazie mille
Adriana
20 Febbraio 2023 at 17:39
Buongiorno,
ai sensi del comma 2 dell’art. 16 del decreto legislativo 147/2015, possono accedere al regime degli impatriati (anche) i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
E’ richiesto anche che il possesso di una laurea.
Nel rispetto di queste condizioni, i redditi da lavoro dipendente possono essere soggetti al regime degi impatriati.
Antonio
19 Febbraio 2023 at 22:33
Salve,
Volevo sapere se tale regime è applicabile anche per cittadini non italiani ma comunque parte dell’UE (nel mio caso Spagna).
Questa persona ha lavorato in Irlanda per 7 anni e adesso vuole trasfersi in Italia per lunga durata.
Ha anche questa persona il diritto al regime agevato degli impatriati?
Grazie mille,
Antonio
Adriana
20 Febbraio 2023 at 17:54
Salve,
ai sensi del comma 2 dell’art. 16 del decreto legislativo 147/2015, possono accedere al regime degli impatriati (anche) i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale. Al momento, inoltre, è richiesto che il cittadino non sia mai stato residente in Italia, nonchè il possesso di una laurea.
Nel rispetto di questi requisiti, è applicabile il regime degli impatriati. Ovviamente, il contribuente dovrà svolgere il proprio lavoro prevalentemente sul territorio italiano e conservare la residenza fiscale in Italia per almeno i due anni d’imposta seguenti.
Alessandro
20 Febbraio 2023 at 16:21
Buongiorno,
è corretta la mia interpretazione che non vi è alcun vincolo se si rientra attraverso la filiale Italiana di una Multinazionale straniera?
Mi spiego, lavoro da 5 anni in Germania per una multinazionale e sono iscritto all”AIRE . Al momento mi si è presentata la possibilità di rientrare in Italia attraverso la filiale Italiana della nostra azienda allo scopo di seguire i clienti Italiani invece che quelli Tedeschi.
In questo caso adempio ai requisiti di legge?
La Ringrazio,
Alessandro
Adriana
20 Febbraio 2023 at 17:57
Buongiorno,
se non c’è stata una situazione di distacco precedente da azienda italiana a tedesca, per quanto da lei indicato non vedo problemi nell’accedere al regime degli impatriati. Ovviamente, dovrà svolgere il suo lavoro prevalentemente sul territorio italiano e conservare la residenza fiscale in Italia per almeno i due anni d’imposta seguenti.
Francesco Pica
21 Febbraio 2023 at 17:22
Buonasera,
Rientrero’ in Italia a Marzo 2023 dopo un periodo di 9 anni all’estero per cominciare un nuovo lavoro come dipendente per una societa’ italiana ad Aprile 2023. Nella mia autocertificazione confermero’ il trasferimento di residenza in Italia a partire da fine Marzo e il mio impegno a risiedere fiscalmente in italia per almeno due anni. Saro’ in grado di usufruire dell’agevolazione in busta paga gia’ a partire da Maggio 2023?
Grazie
Adriana
22 Febbraio 2023 at 14:28
Buonasera,
corretto. Se ha tutti i requisiti per accedere al regime degli impatrati, la sua azienda potrà riconoscerle la detassazione spettante già dalla prima busta paga.
Rob
22 Febbraio 2023 at 17:38
Salve, sono rientrato definitivamente in Italia a giugno 2018, dopo circa 5 anni all’estero (UK)
Il periodo in questione è, nel dettaglio, così composto:
– Da Ottobre 2013 a Febbraio 2016 trascorso a Londra, UK
– da Febbraio 2016 a Ottobre 2016 in Italia
– Da Ottobre 2016 a Maggio 2017 a Liverpool, UK
– Da Maggio 2017 a Ottobre 2017 in Italia
– Da Ottobre 2017 a Giugno 2018 a Londra, UK
In UK ho sempre lavorato regolarmente, e dunque pagato le tasse lì regolarmente; non sono però mai stato iscritto all’AIRE. I lavori svolti in UK sono barman (Londra) e agente di servizio clienti (Liverpool).
Da Giugno 2018 sono in Italia “in maniera permanente” e da Dicembre 2018 lavoro regolarmente qui.
Parlando con dei colleghi mi è stata messa la pulce nell’orecchio che forse potrei usufruire dell’agevolazione.
Grazie in anticipo.
Adriana
23 Febbraio 2023 at 11:39
Salve,
leggendo il dettaglio devo farle presente, però, che prima di stabilirsi in Italia nel 2018, non ha avuto per due anni consecutivi la residenza fiscale in UK. Difatti, è tornato nel 2017 in Italia, poi nel 2018 in UK e poi di nuovo in Italia. Quindi, parliamo di un anno.
In ogni caso, anche se lei avesse avuto residenza fiscale per i precedenti due anni d’imposta, essendo tornato in Italia nel 2018 ormai il quinquennio è scaduto. Dunque, non ha più tempo per usufruire del regime agevolato.
Daniela
24 Febbraio 2023 at 12:16
Buongiorno,
sono appena rientrata in Italia dopo aver vissuto per 8 anni in Austria. Ancora non ho un nuovo lavoro.
Se dovessi percepire ora la disoccupazione e trovare un lavoro tra uno/due mesi avrei poi diritto all’agevolazione?
Grazie mille
Daniela
Adriana
24 Febbraio 2023 at 18:17
Buongiorno,
di regola, per l’applicazione del regime degli impatriati deve sussistere un collegamento tra il lavoro da svolgere ed il rientro in Italia. Dunque, per come si presenta la sua situazione – e salvo altri elementi che in tal sede non possono essere oggetto di trattazione-, al momento devo dare risposta negativa.
Paolo
24 Febbraio 2023 at 15:15
Salve,
ho regolarmente acquistato un immobile, spostandoci la residenza, per poter accedere al regime dei rimpatriati. Per accedere all’estensione di altri 5 anni, devo necessariamente mantenere la proprietà e/o la residenza di quell’immobile acquistato al mio rientro? Oppure posso vendere quell’immobile e comprarne un altro, mantenendo comunque il requisito?
Grazie mille
Adriana
24 Febbraio 2023 at 18:23
Salve,
per l’estensione, è necessario che l’acquisto dell’immobile sia stato effettuato nei 12 mesi precedenti il rientro o durante il primo quinquennio. Ovviamente, deve trattarsi di un immobile ad uno residenziale, di proprietà del contribuente che beneficia del regime agevolato.
Per quanto riguarda la vendita e l’acquisto di un secondo immobile non ci sono specifiche pronuncie da parte dell’agenzia delle entrate.
E’ però, da dire che lei, comuqnue, acquisterebbe un immobile e, anche se si dovesse trattare del secondo, godrebbe in ogni caso di una proprietà immobiliare ad uso residenziale (requisito richiesto per l’estensione del beneficio).
Rudy
26 Febbraio 2023 at 17:24
Buongiorno, pianificando un rientro in Italia nel mese di Luglio 2023, ovvero con meno di 186 giorni trascorsi in Italia prima della fine dell’anno fiscale, riuscirei a usufruire dell’agevolazione rientro dei cervelli da subito o dovrei attendere l’anno successivo (ovvero Gennaio 2024)? Grazie
Adriana
27 Febbraio 2023 at 14:20
Buongiorno,
il regime degli impatriati si applica solo a seguito dell’acquisizione della residenza fiscale in Italia. Dunque, se nel 2023 la sua residenza è in un altro Paese, la tassazione di riferimento sarà quella del Paese in questione, ed il regime degli impatriati potrà essere applicato dall’anno successivo.
Carmine
1 Marzo 2023 at 21:08
Buonasera,
Mi sono trasferito in Italia nel Gennaio 2021 e ho cominciato a lavorare ad Aprile 2021 dopo aver vissuto in UK per quasi 5 anni.
Posso ancora richiedere adesso il bonus fiscale? E se si dovrei ricevere gli arretrati da Aprile 2021 ad oggi?
Grazie mille in anticipo.
Carmine
Adriana
3 Marzo 2023 at 18:24
Il regime degli impatriati non prevede il riconoscimento degli arretrati. Quindi, eventualmente, se dovesse iniziare a beneficiarne adesso, gli anni precedenti saranno persi.
Le ricordo per poter accedere al regime agevolato è richiesto un collegamento tra il rientro in Italia ed il lavoro da svolgere al mometno del rimpatrio.
Giuseppe Benevento
3 Marzo 2023 at 8:40
Buongiorno Adriana
Ho 32 anni, ho un dottorato di ricerca in fisica e sono stato residente AIRE per due anni. Sono rientrato in Italia a settembre 2022, ho cominciato allora ad insegnare le mie materie a scuola, sono in attesa di iniziare ad aprile un’attività di ricerca con una università italiana. Ho fatto richiesta di residenza in Italia proprio ieri. La mia domanda è: come devo produrre la domanda e a chi devo inviarla per usufruire dei benefici fiscali connessi al ” rientro dei cervelli? Che tempi ci sono ? Potrò usufruirne da aprile in poi quando avro’ un contratto di ricerca con l’università in Italia?
Grazie.
Adriana
3 Marzo 2023 at 18:30
Buonasera Giuseppe,
tra i requisiti richiesti per l’applicazione del regime degli impatriati vi è anche “la presenza di un collegamento tra il rientro in Italia e il lavoro da svolgere al momento del rientro”.
Vista la sua situazione, bisognerebbe effettuare una verifica circa le tempistiche di acquisizione della residenza fiscale in Italia e la firma dei contratti di lavoro, nonchè lo svolgimento all’estero, per almeno 24 mesi continuativi, di attività di lavoro o di studi post laurea.
Detto ciò, per accedere al regime come dipendente, deve presentare un’autodichiarazione di atto notorio al datore di lavoro nella quale dichiara, sotto sua responsabilità, di possedere i requisiti per accedere all’agevolazione fiscale.
Attivita prevalentemente svolta in Italia
4 Marzo 2023 at 10:59
Buongiorno Dott e grazie per il video e le informazioni. Sono un Italiano residente fiscalmente all Estero da piu di 10 anni che pero non si e’ mai scritto all Aire.
vorrei tornare in Italia come lavorare autonomo e aprire un attivita di rappresentanza a livello Italiano ed Europeo per una ditta Americana.
In altre parole fatturerei ogni mese ad una ditta straniera.
Potrei usufruire dei benefici? Inoltre come dimostro che lavoro sull territorio Italiank piuttosto che quello Europeo?
Cordialmente
Nicola
Cordialmente
Nicola
Adriana
6 Marzo 2023 at 14:52
Per applicare il regime degli impatriati è importante che vi sia un collegamento tra il rientro in Italia e il lavoro da svolgere (sia come autonomo che come dipendente).
Non è più richiesta l’iscrizione all’AIRE, basta avere elementi probanti capaci di dimostrare la conduzione della propria vita all’estero.
Ovviamente, per poter avere il beneficio fiscale, deve svolgere la sua attività sul territorio nazionale – ossia, deve vivere in Italia.
Gian Maria
6 Marzo 2023 at 14:26
Buongiorno,
grazie delle panoramica decisamente interessante. Mi permetto di chiedere una delucidazione circa lo “spostamento fisico” dell’impatriato relativamente al luogo in cui andrà a soggiornare in Italia. Nello specifico, nel mio caso da anni (1996) residente in Svizzera, rientrerei per un lavoro dipendente a Milano, ma vorrei effettuare il rientro su Campione d’Italia (che è provincia di Como, ma è un’enclave in Svizzera). Vi sono al riguardo delle eccezioni o, come spero, non vi è alcuna discriminazione relativamente al luogo di residenza, purché in territorio italiano?
Grazie
Adriana
6 Marzo 2023 at 17:52
Buongiorno,
l’acquisizione della residenza in Campione d’Italia, a seconda delle condizioni del suo contratto di lavoro dipendente poste dall’azienda, già prevede agevolazioni di natura fiscale. Se così fosse, non sarebbe possibile applicare anche il regime degli impatriati.
Gaetano
13 Marzo 2023 at 22:50
Salve
Io sono rientrato in Italia nel Novembre 2022 e dal Gennaio 2023 usufurisco del regime impatriati con contratto a tempo indeterminato.
Siccome non amo molto il lavoro vorrei sapere che succederebbe se decidessi di dimettermi prima dei due anni fiscali (luglio 2024) restando in italia ma senza cominciare un nuovo lavoro.
Dovrei pagare gli arretrati e le multe sui redditi percepiti come impatriato? Oppure no visto che resterei residente fiscale italiano?
Grazie
Adriana
15 Marzo 2023 at 12:30
Salve,
al momento la normativa non da specifica risposta ad un caso come il suo.
In termini prudenziali, però, mi preme fare presente questo: la legge parla di “svolgimento del lavoro prevalentemente sul territorio italiano” e “mantenimento della residenza per almeno due anni”. Duqnue, è possible pensare che, ai fini dell’applicabilità del regime agevolato, si debba generare un reddito per almeno i due anni succesivi il rientro.
Simone
14 Marzo 2023 at 16:00
Buongiorno Dott.,
io ho soggiornato e lavorato all’estero nel periodo maggio 2012-maggio 2016, iscritto all’AIRE. A luglio 2016 sono rientrato in Italia, e mi sono cancellato dall’AIRE 5gg prima di inizare a lavorare in Italia. Al momento dell’assunzione non mi è stato detto nulla da parte del datore di lavoro per quanto riguarda l’agevolazione per il rientro dei cervelli, ma avendo acquistato casa di prima proprietà nel 2017 ed avendo avuto un figlio nel 2021, ho diritto all’estensione di ulteriori 5 anni. Vorrei sapere se è possibile fare la richiesta subito al datore di lavoro per rientrare nell’agevolazione.
Adriana
15 Marzo 2023 at 12:33
Buongiorno Simone,
la legge parla di “estensione del quinquennio”. Quindi, da queste parole sembra che i secondi 5 anni debbano essere collegati ai primi. Ormai è anche trascorso il primo termine quinquennale, quindi non credo che lei possa più usufruire di questo beneficio.
Dogan
14 Marzo 2023 at 16:01
Buongiorno Dott.,
Dopo aver conseguito la cittadinanza italiana all’estero a Novembre 2017 ed essermi registrata all’AIRE, mi sono sucessivamente trasferita in italia e in marzo 2018 mi sono cancellata dall’AIRE , ed ho iniziato a lavorare a febbraio 2019. Ho avuto un figlio nel 2021.Posso ancora usufruire dei benefici per il rientro dei cervelli se faccio adesso la domanda al datore di lavoro per gli anni rimanenti come estensione 5+5? In passato erò già stata residente in italia nel periodo 2006-2009 come cittadina straniera.
Adriana
15 Marzo 2023 at 12:38
Buongiorno,
mi scusi ma non sono molto chiari i tempi di trasferimento da uno Stato all’altro.
Prima di cancellarsi dall’aire, quanti anni è stato residente fiscalmente all’estero? In ogni caso, vedo la data del trasferimento in marzo 2018 con inizio dell’attività lavorativa l’anno dopo (febbraio 2019) ed uno dei requisiti per accedere al regime agevolato riguarda il “collegamento tra il trasferimento e l’inzio di una attività lavorativa) che, viste le sue tempistiche, non sembra ci sia stato.
Anto
14 Marzo 2023 at 21:55
Buongiorno,
Qualora si dovesse restare senza lavoro per un periodo di 3/4 mesi durante le 2 fiscalità all’estero, si potrà lo stesso accedere al bonus rientrando?
Adriana
15 Marzo 2023 at 12:41
Buongiorno,
la normativa parla di “svolgimento del lavoro in maniera continuativa per almeno 24 mesi prima del rientro”. Quindi, senza conoscere la sua stuazione in maniera dettagliata, le direi di affidarsi al dictum della legge appena riportato. Poi, ovviamente, va analizzato il motivo di questo periodo di vacatio lavorativa durata circa 3/4 mesi.
Dogan
15 Marzo 2023 at 16:03
Buongiorno,
la ringrazio per la risposta. Aono rimasta fiscalmente all’estro per anni, dal 2009 al 2017, ed a novembre 2017 ho conseguito la cittadinanza italiana all’estero, iscrivendomi all’AIRE. Sono rientrata in italia a Marzo 2018 cancellandomi dall’AIERE, ed ho iniziato a lavorare a Febbraio 2019. Nella sua risposta dice che ci deve essere un “collegamento tra il trasferimento e l’inzio di una attività lavorativa”, ma non viene definito un termine esatto? La ringrazio per la sua disponibilità
Giacomo
20 Marzo 2023 at 15:04
Buongiorno,
ho rinnovato per un altro quinquennio (23-27) il diretto al beneficio fiscale che avevo già attivato dal 2018 al 2022. Nel caso mi trasferissi all’estero per lavoro prima del 2027 la somma pagata tramite F24 sarebbe rimborsabile pro-rata per gli anni non goduti?
Grazie
Adriana
21 Marzo 2023 at 14:47
Buongiorno,
no. Salvo futura diversa indicazione, al momento posso dirle che si tratta di un importo non rimborsabile.
Edoardo
21 Marzo 2023 at 15:35
Buongiorno se una persona come mio figlio è residente all’estero dal marzo 2022 e ha avuto una proposta di lavoro in Italia da giugno 2023, come calcoliamo il periodo d’imposta?
Adriana
21 Marzo 2023 at 16:55
Buongiorno,
la residenza fiscale va calcolata tenendo conto dei mesi di permanenza in uno Stato, che devono assere più di 6 in un anno. Per l’applicazione del regime agvolato, però, deve considerare anche il requisito inerente lo “svolgimento di un lavoro all’estero per almeno 24 mesi cotinuativi precedenti il rientro”.
federica
22 Marzo 2023 at 15:24
Ciao Giacomo,
Devo anche io estendere il rientro dei cervelli per il secondo quinquiennio, avendo comprato casa. Volevo sapere se il 10% va applicato alla voce della certificazione unica “Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato” oppure alla voce “Imponibile Previdenziale”?
Grazie mille
Anna
22 Marzo 2023 at 15:56
Salve
Con le agevolazioni suddette posso acquistare casa anche se ne posseggo una già da quando vivevo all’estero ?
Grazie
Adriana
23 Marzo 2023 at 14:16
Salve,
il fatto di avere già il possesso di un immobile non inficia sull’applicazione dell’estensione. Dunque, può acquistare un immobile (ad uso resiedenziale e abitativo) ed estendere il beneficio fiscale se sussistino tutte le altre condizioni previste dl d.lgs. 147/2015.
Gian Maria
23 Marzo 2023 at 15:14
Buongiorno,
grazie della precedente risposta, ma credo di essermi espresso male. La mia assunzione a Milano, come dipendente senza alcuna agevolazione fiscale, è stata in data 9 gennaio. Per ora sono ancora residente in Svizzera e vado avanti e indietro da Lugano, ma vorrei effettuare il rientro in Italia su Campione d’Italia, ma non come luogo di lavoro, bensì solo come residenza. Ecco che allora chiedo se le condizioni di agevolazione fiscale come dipendente su Milano, possono essere applicate indipendentemente dallo statuto fiscale dell’enclave.
Grazie
Adriana
24 Marzo 2023 at 11:15
Buongiorno Gian Maria,
il discorso parte proprio dalla residenza fiscale. Le imposte vengono calcolate e pagate a seconda della residenza fiscale del contribuente, non della sede legale di una azienda. Ad esempio, il regime degli impatriati prevede l’applicazione di una percentuale differente di detassazione (70% o 90%) non in base alla regione in cui ha sede il datore di lavoro ma in base alla residenza del contribuente. Per questo le dico che applicando la residenza fiscale in un luogo che già prevede agevolazioni in termini di tassazione, può non trovare applicare anche il regime agevolato del rientro dei cervelli.
Michele
24 Marzo 2023 at 12:52
Salve,
Abito in UK da 7 anni ma ho avuto un’offerta per rientrare in Italia. La mia domanda e’ qualora spostassi la residenza in Italia a Giugno e il contratto partisse dal 1 Luglio, potrei usufruire del rientro cervelli per i mesi restanti del 2023?
Grazie
Adriana
24 Marzo 2023 at 18:19
Salve,
se nel 2023 ha la sua residenza in Italia per più di 6 mesi, si, può già dal 2023 applicare il regime degli impatriati. Attenzione che con i tmpi è davvero al limite. Però, se sposta la sua residenza prima dei 6 mesi, posso darle risposta affermativa.
Alex
25 Marzo 2023 at 11:52
Buongiorno,
Sarei interessato ad avere una consulenza. Prima però, vorrei sapere se, una volta confermata la sussistenza dei requisiti per poter usufruire delle agevolazioni previste dal decreto sul rientro dei cervelli, sarà possibile compilare un documento insieme nel quale viene indicato che ho sostenuto una consulenza con voi, da inviare al mio datore di lavoro.
Grazie mille e a presto!
Alex
Adriana
27 Marzo 2023 at 15:56
Buongiorno, le confermo che possiamo assisterla nella sua specifica richiesta. Le lascio di seguito il link per procedere con la prenotazione della videoconsulenza:
http://www.studioallievi.com/servizi-di-consulenza/regime-impatriati/
Gabriele
25 Marzo 2023 at 12:48
Buongiorno,
ipotizzando un rientro in Italia ad Agosto 2023, quindi con applicazione dell’agevolazione a partire da Gennaio 2024, i 5 anni si conterebbero dal primo anno di applicazione (2024) o dall’anno effettivo del rientro (2023)?
Grazie
Adriana
27 Marzo 2023 at 15:59
Buongiorno,
i 5 anni decorrono da quando lei ha (ri)acquisito la sua residenza fiscale in Italia.
Salvatore Di Costanzo
27 Marzo 2023 at 18:26
Salve, io rientrato dall’estero a fine 2017, ho beneficiato dell’agevolazione (50% ) per il quinquennio 2018-2022 e sto chiedendo la proroga perché nel 2020 ho acquisito un appartamento.
Come si calcola il 10% da versare? sulla RAL intera? sulla RAL dedotta dei contributi o come sostiene un amico che è rientrato con me sul valore presente a pagina 2 del CUD? (pari alla RAL meno i contributi e poi diviso 2)
Adriana
28 Marzo 2023 at 18:00
Buongiorno,
la normativa parla di una percentuale pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. Quindi, per rispondere alla sua domanda, dovrebbe riferirsi a TUTTI i redditi per i quali ha applicato la detassazione, non la percentuale del reddito già detassato.
Silvio
29 Marzo 2023 at 10:46
Buongiorno.
Sto beneficiando dell’agevolazione dal 2020 quindi il 2024 sarà il mio quinto anno.
Sto valutando se comprare casa.
In tal caso, alla luce del Ddl di Bilancio 2023, potrò prolungare il beneficio per i 5 anni successivi?
Dovrò pagare, in caso affermativo, l’imposta del 10%?
Grazie.
Adriana
29 Marzo 2023 at 17:37
Buongiorno,
la legge di bilancio 2023 non ha apportato modifiche in termini di estensione del beneficio. Quindi, l’acquisto della casa entro il primo quinquennio le permette di estendere per un secondo quinquennio il beneficio fiscale con detassazione al 50%.
E’ corretta l’aliquota del 10%.
antonella
3 Aprile 2023 at 17:02
Buongiorno,
se accettassi per questa stagione il lavoro dipendente con richiesta al mio datore di lavoro dell’agevolazione del 10% ( Regione Sardegna) e poi aprissi la partita iva, potrei sempre applicare l’agevolazione della tassazione del 10%?
Grazie.
Adriana
4 Aprile 2023 at 12:38
Buongiorno,
è possibile applicare il regime degli impatriati anche alla p.iva aperta successivamente solo se esiste un collegamento tra l’attività che lei svolgerà come dipendente (e per la quale sussisteva un collegamento al momento del suo rientro in Italia) e l’attività che svolgerà con la p.iva.
Tiziano
4 Aprile 2023 at 9:14
Buongiorno,
nelle varie domande e nella legge non trovo riferimenti alla tassazione di eventuali premi produzione (bonus)
essi concorrono al reddito irpef, immagino quindi che anche i premi produzione, a prescindere dalla loro consistenza, vengano tassati al 50% o 30% o 10%?
grazie
Adriana
4 Aprile 2023 at 12:39
Buongiorno,
si tutti i redditi che lei percepisce come lavoratore dipendente e che sono passivi IRPEF, seguiranno la medesima tassazione.
MARTA
4 Aprile 2023 at 11:14
Buongiorno,
al momento ho diritto alle agevolazioni fiscali per rientro cervelli. Nel caso in cui dovessi andare a lavorare per un periodo di cinque mesi presso una sede europea della mia azienda italiana tramite distacco, non cambiando la residenza e con tassazione italiana, perderei il diritto alle agevolazioni oppure no? se si, le perderei solo per i cinque mesi o durante tutto l’anno fiscale?
Grazie
Saluti
Adriana
4 Aprile 2023 at 12:44
Buongiorno,
se il distacco è momentaneo, previsto dalla sua azienda per contratto e a sguito del quale, comunque, garantisce la sua permanenza in Italia per la maggior parte dell’anno d’imposta, non ha problemi con il regime degli impatriati.
La cosa fondamentale è che, salavo diverse condizioni contrattuali o situazioni personali che in tal sede restano fuori dalla nostra analisi, permane in Italia per la maggior parte dell’anno e conserva la sua residenza fiscale in Italia.
Ivan
4 Aprile 2023 at 11:35
Buongiorno,
attualmente mi trovo all’estero come lavoratore dipendente da 5 anni, iscritto AIRE.
Se dovessi rientrare in Italia e lavorare come consulente (quindi aprire partita iva) svolgendo attivita’ esclusiva per la mia attuale azienda olandese, usufruirei del beneficio?
Molte grazie
Ivan
Adriana
4 Aprile 2023 at 12:47
Buongiorno,
con risposta ad interpello 596/2021 l’agenzia delle entrate ha dato risposta affermativa ad un caso simile al suo ma con rientro del lavoratore come dipendnete. Non abbiamo pronuncie o specifiche rispetto alla sua specifica casistica.
Però, se è vero che la normativa assimila e assoggetta ad agevolazione fiscale sia i redditi derivanti da lavoro dipendente che autonomo, allora è anche vero che non avrebbe alcun senso creare una disparità di trattamento tra coloro che, in Italia, continuano a lavorare come dipendenti verso il medesimo datore di lavoro estero e coloro che, invece, lo fanno con partita iva
Francesco
5 Aprile 2023 at 12:32
Buongiorno, mi servirebbe il vostro aiuto. Sono rientrato dall’estero il 22 Marzo e ho trasferito la residenza in Italia tramite il portale del comune il 1 Aprile. La società mi ha chiesto di compilare un autocertificazione per accedere al regime agevolato. La certificazione mi chiede di confermare la data di acquisizione della residenza FISCALE in Italia…cosa devo indicare? Il 1 Aprile 2023? Sarò in grado di beneficiare dell’agevolazione in busta paga già da Maggio 2023? Grazie
Grazie
Adriana
6 Aprile 2023 at 18:48
Il Comune dovrebbe averle rilasciato una ricevuta inerente la richiesta di acquisizione della residenza. Se non è in suo possesso, lo chieda all’ente.
Dunque, se la sua richiesta è stata accolta dal comune (e ne ha prova mediante una ricevuta), dal 1° aprile può iniziare a beneficiare del regime agevolato.
Francesco
12 Aprile 2023 at 15:03
Il requisito della permanenza in Italia per almeno due anni fa riferimento alla residenza fiscale (intendendo periodi di imposta) oppure residenza “fisica”? Cosa succede se prima dei due anni la persona perde/lascia il lavoro?
Grazie mille
Adriana
13 Aprile 2023 at 10:10
La normativa sugli impatriati si riferisce sempre alla residenza fiscale. Se prima dei due anni il lavoratore perde il lavoro (lo cambia o ne trova un altro) non è un problema ai fini della detassazione.
L’obbligo della restituzione delle imposte non pagate nasce nel momento in cui, prima della scadenza dei due anni, trasferisce nuovamente la residenza all’estero.
Ovviamente, per accedere al regime di vantaggio il contribuente deve lavorare prevalentemente sul territorio dello Stato.
FEDERICA
12 Aprile 2023 at 15:22
Salve! Vi contatto circa la proroga: secondo quanto leggo dal sito dell’ agenzia delle entrate (che riporto qui di seguito) bisogna pagare il 10% o il 5% dei redditi agevolati relativi all’ annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione.
Vorrei chiedervi:
1. se per reddito agevolato si intende il reddito da lavoro dell’ ultimo CUD relativo all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione e quindi il reddito già detassato (ovvero agevolato)
2. se devo considerare altri redditi oltre a quello da lavoro
grazie!
Federica
“La legge di bilancio 2021 ha esteso a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e, al 31 dicembre 2019, beneficia del regime per i “lavoratori impatriati”, la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per cinque periodi d’imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% – a seconda dei requisiti posseduti – dei redditi agevolati relativi all’ annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione. La misura non si applica agli sportivi professionisti.”
Adriana
13 Aprile 2023 at 10:18
Buongiorno,
l’agenzia delle entrate specifica “dei redditi agevolati relativi all’ annualità precedente”. Quindi, non il reddito già detassato ma il reddito soggetto alla detassazione.
Quindi, secondo la nostra interpretazione deve considerare il reddito totale presente nel CUD dell’ultimo anno del primo quinquennio.
Antonio
13 Aprile 2023 at 11:39
Buongiorno,
avrei una domanda:
I due periodi di imposta consecutivi di lavoro (da gennaio a dicembre dello stesso anno), devono riferirsi all’anno precedente la richiesta o devono essere consecutivi ma riferiti ad anni diversi?
Es. una persona lavora all’estero per due anni di imposta, 2020 e 2021, a luglio 2022, causa covid,
viene licenziato ma continua a risiedere all’estero. In questo caso, sussistono i requisiti per l’agevolazione? e a partire da che periodo possono applicarsi?
Adriana
13 Aprile 2023 at 12:51
Buogiorno,
i 24 mesi si riferiscono al periodo immediatamente precedente il rientro. Se, però, vi sono gap temporali dovuti a cause di forza maggiore (come il COVID), a seconda dei casi, le cose possono leggermente cambiare. Consigliere un approfondimento della sua situazione personale.
Antonio
13 Aprile 2023 at 14:11
faccio riferimento a quanto ha risposto ad un’altra persona nelle richieste precedenti “La normativa sugli impatriati si riferisce sempre alla residenza fiscale. Se prima dei due anni il lavoratore perde il lavoro (lo cambia o ne trova un altro) non è un problema ai fini della detassazione”.
Adriana
13 Aprile 2023 at 16:45
La situazione è molto diversa.
Lei Antonio fa riferimento al momento pre-rientro. Il commento di Francesco si riferisce, invece, al momento post-rientro: una volta entrato ed applicato il regime degli impatriati (perchè siamo in presenza dei requisiti), cosa accade se il lavoratore perde il lavoro prima del decorso dei due anni (post rientro)?
Sono due situazioni differenti.
Giovanni
15 Aprile 2023 at 9:08
Buongiorno,
Attualmente usufruisco di agevolazioni per rientro di cervelli dal Gennaio 2019.
Ho acquistato un immobile in Italia e vorrei estendere il periodo per ulteriori 5 anni. É possibile farlo nel mio caso? Qual’é la scadenza per dichiarare il rinnovo e il pagamento del 10%?
In caso la mia azienda mi proponesse distacco/espatriazione presso sede estera potrei continuare ad usufruire di agevolazioni fiscali sui redditi?
Grazie mille
Adriana
17 Aprile 2023 at 14:05
Buongiorno,
mantenendo la sua residenza fiscale in Italia, termina il primo quinquennio al 31/12/2023. Dunque, per estendere l’agevolazione dovrà effettuare il versamento del 10% entro il 30 giugno 2024.
Attenzione! L’agevolazione fiscale trova applicazione unicamente per quei contribuenti che risiedono in Italia. Di conseguenza, se dovrà trasferirisi all’estero, non potrà usufruirne.
Gian Maria
19 Aprile 2023 at 14:54
Gentile Adriana,
grazie della risposta circa l’eventuale rientro con residenza fiscale a Campione d’Italia. La sua risposta comunque mi mette il dubbio circa un elemento che nel nostro ordinamento italiano è da sempre forse il tallone d’Achille e cioè l’interpretazione della legge o dell’emendamento o la sua adattabilità ai singoli casi. Infatti lei stessa dice che andando a risiedere in una zona a tassazione agevolata, la formula del rientro dei cervelli “può non trovare applicazione” ciò facendomi intendere che vi questa possibilità, ma non la matematica certezza. Ergo domando, potrebbe anche essere che la legge venga adattata e applicata fino al raggiungimento dell’aliquota coerente con il provvedimento? Anche perchè se non vado errato non vi è nel provvedimento alcuna menzione di differente trattamento per le aree soggette a fiscalità privilegiata, altrimenti sarebbe una palese discriminazione, no? Grazie mille di un suo riscontro, molto apprezzato. Buona giornata
Rudy
22 Aprile 2023 at 21:18
Con un rientro da Regno Unito in Italia nel Luglio 2023, dato che l’anno fiscale in Regno Unito va da Aprile ad Aprile mentre in Italia va da Gennaio a Gennaio, non raggiungo i 183 giorni di residenza fiscale in nessuno dei due paesi. In questo scenario, come si interpreta la normativa del rientro dei cervelli?
Michele
23 Aprile 2023 at 18:15
Buongiorno, ci tengo innanzitutto a ringraziarvi per l’ottimo sito, ricco di utili informazioni.
Sono un 37enne da poco rientrato in Italia dopo un periodo di 12 anni di lavoro svolto all’estero tra Francia e Stati Uniti nel campo della consulenza, iscritto all’AIRE da oltre 10 anni.
Il motivo del rientro è dovuto al fatto che mia moglie ha firmato un contratto di lavoro per un’Università di Milano, mentre io mi sono licenziato dall’impiego in USA per accompagnarla in Italia e ho iniziato da un mese a cercare un nuovo impiego presso un’azienda dello stesso settore.
Questa è la mia timeline:
20 Dicembre 2022 interruzione lavoro negli USA
1 marzo 2023 : rientro in Italia
16 marzo: inoltro richiesta cambio di residenza
21-30 marzo: comunicazione presa in conto cambio di residenza che sarà confermata se nulla osta dopo 45 giorni a partire dalla data di richiesta
I quesiti che mi pongo per sapere se ho diritto alle agevalazioni fiscali per i rimpatriati sono:
1) deve essere rispettato un tempo massimo tra la data del termine del lavoro all’estero e l’inizio di un nuovo lavoro in Italia?
2) è un problema avere già richiesto il cambio di residenza dall’AIRE all’Italia? E nel caso non lo fosse, esiste anche in questo caso un tempo massimo da rispettare tra la data del cambio di residenza e l’inizio di un nuovo lavoro in Italia?
3) se i tempi si prolungassero, sarebbe eventualmente possibile iniziare ad aprire una Partita IVA per lavoro autonomo di consulenza , per passare in un secondo momento ad un lavoro dipendente ?
Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.
Cordiali saluti,
Michele
Adriana
26 Aprile 2023 at 11:36
Buongiorno Michele,
per accedere al regime degli impatriati vi deve essere un “collegamento” tra il trasferimento (con cambio di residenza) nel Paese e l’inizio del lavoro in Italia. Questo vuol dire che:
1. per applicare il regime agevolato sui redditi derivanti da lavoro dipendente, avrebbe dovuto avere un contratto di lavoro già prima del rientro,
2. per applicare il regime agevolato sui redditi derivanti da lavoro autonomo avrebbe dovuto aprire p.iva al rientro e cominciare a fatturare entro breve tempo.
Francesco Stea
24 Aprile 2023 at 11:40
Buongiorno mi e’ chiara la normativa per il rientro dei cervelli o rimpatriati e i benefici dalla parte del lavoratore, ma quali sono i benefici per l’azienda che mi assume?
Adriana
26 Aprile 2023 at 12:06
Buongiorno,
i benefici sono previsti per il contribuente lavoratore (che tassa meno il proprio reddito). Dunque, per l’azienda non vi è alcuna differenza.
Chiara
25 Aprile 2023 at 23:26
Salve,
1. Con riferimento alla dicitura
“svolgimento di un lavoro all’estero per almeno 24 mesi cotinuativi precedenti il rientro”
Un periodo di maternità (in parte retribuito e in parte no), all’interno di un contratto di lavoro da dipendente a tempo indeterminato, è da considerarsi un’interruzione?
2. Rientrando in Italia dopo la fine di giugno 2023, il regime di tassazione agevolata si applicherebbe da gennaio 2024. Se nel frattempo dovessero essere approvate modifiche alla legge, esse si applicherebbero o no? Cioè conta il momento in cui la richiesta viene fatta (cioè il cambio di residenza fisico) o quando si comincia a beneficiare (cioè l’anno fiscale)?
Grazie mille
Adriana
26 Aprile 2023 at 12:12
Salve,
1. salvo diversa specifica futura, non è da considerarsi un’interruzione;
2. Purtroppo non possiamo dirle a priorio cosa accadrebbe se il regime degli impatrtiati venisse modificato o eliminato poichè tutto dipenderebbe da quanto stabilito dalla norma (di modifica o di eliminazione). In merito al “tempo” a cui fare riferimento, lei dovrebbe considerare gennaio 2024 (periodo a partire dal quale trova applicazione il regime agevolato).
Giovanni
26 Aprile 2023 at 11:04
Buongiorno, faccio riferimento all’ordinanza del 6 giugno 2022 con la quale la Corte di Cassazione ha accettato il ricorso fatto da una lavoratore italiano residente (con casa, famiglia e interessi principali) in Svizzera, che scendeva in Italia a lavorare e poi faceva rientro in serata al proprio domicilio in Svizzera. A questo lavoratore è stata restituita infatti tutta l’IRPEF versata durante il rapporto di lavoro.
La domanda sorge spontanea, in una simile situazione è possibile fare richiesta di medesimo trattamento ex ante e cioè direttamente nella busta paga, se vengono soddisfatti i requisiti per i quali si è pronunciata favorevolmente la Corte di Cassazione? Non sarebbe un rientro dei cervelli, ma potrebbe essere un’alternativa per chi dovesse recarsi a lavorare in Italia, mantenendo i propri interessi (famiglia, casa etc) in altra nazione, nella quale pagherebbe poi le tasse conseguenti. Grazie
Adriana
26 Aprile 2023 at 12:18
Buongiorno,
le imposte devono essere sempre calcolate in base alla residenza fiscale del lavoratore e del luogo in cui egli mantiene il proprio centro degli interessi.
Avendo la residenza in Svizzera le imposte del lavoratore devono essere, giustamente, pagate in Svizzera. Dunque, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti dettati dal TUIR (in tema di residenza fiscale e centro degli interessi) nonché dalle Convenzioni stipulate tra gli Stati d’interesse, ha senso affermare che il corretto trattamento d’imposta può essere appplicato fin dal principio.
Rodolfo
26 Aprile 2023 at 14:37
Buongiorno, se il compromesso di acquisto di una proprietá in Italia viene eseguita prima dei 12 mesi precedenti al rientro in Italia dall’estero, sará possibile ottenere l’estensione dell’agevolazione oltre i 5 anni considerando che la proprietá verrá completata e rogitata dopo il rientro in Italia? In pratica, l’acquisto dell’unitá immobiliare decorre dal momento di firma del contratto preliminare o del rogito e quindi il definitivo contratto di compravendita? Grazie mille
Adriana
27 Aprile 2023 at 12:58
Buongiorno,
ai fini dell’estensione, non basta il contratto preliminare. Entro le scadenze stabilite dal d.lgs. 147/2015 è richiesto il rogito notarile, ovvero il contratto definitivo di compravendita dell’immobile.
Julia
29 Aprile 2023 at 13:55
Buongiorno,
Avevo sempre la mia residenza principale in Italia (Alto Adige), ma ho conseguito i miei studi in Austria (molto vicino alla frontiera Italiana, a Innsbruck) per 5anni ci ho vissuto in un appartamento con contratto e ci ho fatto anche dei piccoli lavori. A Innsbruck, AT avevo una “seconda residenza” da 03/2014-09/2020. Poi sono ritornata in Italia (Alto Adige), dove ho cominciato a lavorare 09/20.
Un anno prima però (09/19-08/20) ho gia lavorato in Italia, ma facendo la pendolare dall’estero e vivendo ancora con “seconda residenza all’estero”, dove ho terminato gli studi ad ottobre 2019, dunque 2 mesi dopo aver cominciato a lavorare in IT, ma tuttavia vivendo ancora in Austria!
Nel corso dei 5 anni di studi ho lavorato anche per 2 estate in Italia e ho fatto la dichoarazione dei redditi in Italia a partire dal 2018.
Avrei comunque diritto al rientro dato che prima del 2020 vivevo veramente in Austria, facendo piccoli lavori, studi etc etc.?
Grazie in anticipo!
J.
Adriana
2 Maggio 2023 at 18:51
Buongiorno, se la sua residenza è sempre stata in Italia, non può accedere al rietro dei cervelli.
Dove ha pagato le tasse per tutti questi anni? Dove aveva la residenza fiscale?
Sharon
14 Maggio 2023 at 14:32
Buongiorno,
Ho vissuto in Francia (non iscritta all’AIRE) dal 2020 al 2023. Non ho lavorato ma ho presentato dichiarazione dei redditi in Francia come moglie a Carico. Rientrerò in Italia perché ho trovato lavoro, posso accedere al regime impatriati?
Adriana
15 Maggio 2023 at 14:31
Buongiorno,
uno dei requisiti richiesti dalla legge è lo svolgimento di una attività lavorativa all’estero per almeno 24 mesi. Diversamente, non è possibile accedere al regime agevolato.
Pasquale
14 Maggio 2023 at 23:53
Salve,
dopo aver vissuto all’estero per 7 anni sono rientrato in Italia nell’ottobre 2021 ed ho usufruito del regime previsto per il rientro dei cervelli.
Purtroppo nell’aprile 2022 sono dovuto rientrare in Francia per degli accordi presi con il mio ex datore di lavoro che dureranno fino a settembre 2023, mese nel quale conto rientrare in Italia.
In base alla suddetta situazione, potrò ancora usufruire della riduzione sulle imposte?
La ringrazio in anticipo
Adriana
15 Maggio 2023 at 14:33
Salve,
qui il problema principale è che lei perde nuovamente la residenza meno di due anni successivi al rimpatrio.
Una delle condizioni è proprio questa: una volta rientrati, per accedere al regime degli impatriati il contribuente deve conservare la propria residenza fiscale in Italia per almeno i due periodi d’imposta successivi. Pena la perdita del regime.
Sulla base delle poche informazioni che ho riguardo il suo caso, le darei risposta negativa.
Davide
15 Maggio 2023 at 17:34
Buongiorno e complimenti per il sito,
volevo chiederle se per un rimpatriato avente tutti i requisiti, sia possibile conservare questa agevolazione se assunto all’inizio come dipendente da organizzazione italiana, passi a lavoro autonomo per altri clienti. E possibile anche rimpatriare con partita iva e cambiare lavoro successivamente come dipendente? Grazie in anticipo
Adriana
15 Maggio 2023 at 18:06
Si, il regime speciale può essere applicato sia ai redditi da lavoro autonomo che dipendente. Quindi, anche in caso di cambio da una modalità di lavoro all’altra, può applicare la detassazione ai suoi redditi.
DANIELA
21 Maggio 2023 at 18:55
Buongiorno,
Nell’anno 2021 ho frequentato un Master presso un’Univeristà in Scozia e conseguito il diploma di Laurea.
Nell’anno 2022 sono rimasto a Lavorare come libero professionista nel Regno Unito emettendo fatture e pagando le Tasse nel regno Unito.
Rientrerò in Italia a Luglio 2023 per essere assunto in un’azienda come dipendente. Potrò usufruire del regime agevolato? Grazie in anticipo per la risposta.
Adriana
22 Maggio 2023 at 12:37
Buongiorno, la normativa specifica che il tempo di lavoro all’estero o di studi post lauream debbano durare almeno 24 mesi. La sua è una situazione ibrida, quindi ci sarebbe da effettuare alcune verifiche relativamente, ad esempio, all’iscrizione AIRE o alla dimostrazione di residenza fiscale all’estero per l’anno 2021.
DANIELA
22 Maggio 2023 at 21:03
Gent.le Adriana
Il corso universitario prevedeva l’obbligo di frequenza e la residenza è dimostrabile dal contratto di affitto nella residenza universitaria, potrebbe bastare? Il titolo universitario mi ha permesso di specializzarmi per il tipo di lavoro per il quale rientro in Italia. Grazie
Adriana
26 Maggio 2023 at 17:04
Buongiorno Daniela,
oltre il contratto non ha un certificato di residenza rilasciato dall’authority del paese estero in cui ha vissuto?
Ambra Miette
24 Maggio 2023 at 16:55
Buongiorno,
Avrei due domande per due situazioni diverse, la mia e quella del mio compagno.
Per me:
A novembre mi trasferirò a Palermo dopo 3 anni di residenza fiscale a Parigi. Devo rimanere per due anni almeno con residenza fiscale in Italia per mantenere il regime dei lavoratori impatriati.
Non trovo da nessuna parte cosa succede se in quei 5 anni cambio lavoro e mi sposto dal sud al nord, perdo il regime dei lavoratori impatriati? O cambia la tassazione dal 10% al 30% nel momento in cui mi sposto? Oppure devo ridare la differenza della tassazione degli anni passati al sud?
Per il mio compagno:
E medico con contratto a tempo indeterminato in italia attualmente in aspettativa. Ha sposato la residenza fiscale a Parigi anche lui. Se dovesse rientrare dopo piu di due anni in Francia nella stesso posto di lavoro dove attualmente é in aspettativa avrebbe diritto al rientro dei cervelli?
Grazie mille.
Ambra
Adriana
26 Maggio 2023 at 17:13
Buongiorno.
1. Non perde la detassazione se cambia lavoro, potrà solo cambiare la percentuale di reddito tassato se andrà al nord (a seconda dei casi). E’ importante, in ogni caso, che presenta al nuovo datore una nuova autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti.
2. No, se il contratto resta lo stesso non può accedervi.
Paolo
24 Maggio 2023 at 16:59
Buongiorno,
avevo scritto mesi fa, ma essendo ancora la situazione non definita allora, vorrei riproporre la mia situazione; terminerò di usufruire dell’agevolazione a dicembre 2023, dopo essere rientrato dal Brasile dopo quasi 12 anni, pur non essedo mai stato iscritto all’AIRE ma avendo in modo chiaro dimostrato la mia residenza fiscale all’estero e presentato tra le altre cose il mio libretto di lavoro brasiliano che dimostrava la mia attività lavorativa per oltre 11 anni all’estero
Dopo vari dibattiti infatti il requisito del possesso dell’AIRE era stato rimosso, grazie anche all’Interpello+n.+207+del+2019, per l’utilizzo dell’ agevolazione nel primo quinquennio.
Ora vorrei capire se il vincolo dell’iscrizione all’AIRE torna ad essere un problema o se nel frattempo è stata fatta chiarezza per accedere all’estensione per ulteriori 5 anni (ho due figli minori).
Mi è stato detto che posso pagare il 10% all’IMPS e sperare che le cose si sistemino nel frattempo, ma magari il tutto è già chiarito; nel caso entro quando dovrei fare questo deposito?
Grazie mille per l’attenzione
Adriana
26 Maggio 2023 at 17:15
Buongiorno Paolo,
purtroppo ad oggi non vi è stato alcun chiarimento. Il requisito dell’AIRE per accedere all’estensione, previsto dalla legge di bilancio 2021, è ancora in essere.
Francesca
24 Maggio 2023 at 23:18
Buonasera,
Avrei bisogno di un chiarimento su uno dei requisiti per il rientro. È necessario avere due anni fiscali all’estero o 24 mesi consecutivi di lavoro all’estero?
Mi spiego meglio se sono residente all’estero da maggio 22 (anno 22 estero) e rientro settembre 23 (anno 23 estero) potrei beneficiare del regime?
Grazie
Francesca
Jacopo
26 Maggio 2023 at 13:41
Buongiorno,
per i 2 periodi d’imposta precedente al rientro in Italia (previsto per Agosto 2023), sono risultato residente all’estero (iscritto normalmente all’ Aire). Quindi dovrei rispettare i requisiti per le agevolazioni previste dal decreto sul rientro dei cervelli, corretto?
Essendo la mia futura società una multinazionale italiana, potrebbe esserci la possibilità di essere spostato all’estero. In tal caso come posso continuare ad avere le agevolazioni? Continuare ad essere assunto dall’entità italiana, garantirebbe il principio di residenza fiscale in Italia?
Grazie
Adriana
26 Maggio 2023 at 17:20
Oltre i due periodi di imposta è importante lo svolgimento del lavoro all’estero per almeno 24 mesi precedenti il rientro.
Per quanto riguarda, invece, la seconda domanda, se ritorna all’estero prima dei due anni seguenti il rientro perde l’agevolazione. La perdita, però, avviene anche se continua ad essere dipendente di una azienda italiana ma vive all’estero.
Quindi, la cosa fondamentale è che:
1. al momento del rientro conserva la residenza fiscale in italia per almeno due anni,
2. lavora prevalentemente sul territorio Italiano.
Paolo
27 Maggio 2023 at 0:31
Grazie,
invece per quanto riguarda la scadenza de versamento del 10% da fare all’IMPS?
Luigi
27 Maggio 2023 at 12:05
Salve,
io sono ritornato in Italia a gennaio 2018 e usufruito delle agevolazioni fino dicembre 2022(tassazione 50%).
Durante la mia permanenza in Spagna non ero iscritto all’AIRE ma laureato.
Ho acquistato un appartamento a Febbraio 2023.
Potrei usufruire dell’ulteriore periodo di 5 anni al 50%?
Mi ero informato nel 2021 e ad allora il vincolo dell’iscrizione all’AIRE era bloccante per l’ottenimento degli ulteriori 5 anni ma sembra sia cambiato qualcosa, mi sbaglio?
Saluti,
Luigi
Adriana
29 Maggio 2023 at 15:44
Salve,
no al momento non è stato eliminato il requisito AIRE per l’estensione previsto dal decreto bilancio 2021.
Quindi, al momento devo confermarle quanto già è di sua conoscenza.
Rosanna
28 Maggio 2023 at 6:41
Salve Adriana,
grazie per il webinar, è stato molto interessante e ben fatto, complimenti!
Dopo 18 anni in Messico rientrerò in Italia presumibilmente nella seconda parte del 2023.
Se ho capito bene questo vuol dire che posso accedere ai benefici del regime impatriati a partire dal 2024 poiché nel 2023 non avrò la residenza fiscale in quanto sarò in Italia per meno di 183 giorni.
Non capisco questo come si coniughi con la questione del nesso tra rientro e lavoro e con la necessità di cominciare a lavorare subito dopo il rientro in patria: in altri termini, nel 2023 pagherei le tasse senza usufruire dell’agevolazione?
Io sono in possesso di tutti i requisiti richiesti par l’applicazione dell’agevolazione ma sono certa che dopo 18 anni di assenza dall’Italia avrò bisogno di un periodo di assestamento e dovrò espletare tante pratiche burocratiche prima di poter iniziare a lavorare con tranquillità.
E` indispensabile iniziare a lavorare nell’immediatezza dal rientro per usufruire dell’agevolazione?
Grazie in anticipo per la sua risposta, sicuramente la contatterò prima di rientrare in Italia.
Adriana
29 Maggio 2023 at 15:49
Salve Rosanna, la ringrazio per i complimenti!
Per nesso collegamento si fa riferimento al momento del rientro e all’esistenza di un contratto di lavoro/lettera di incarico che le permetterà di iniziare a lavorare in Italia.
Questo vuol dire che se il suo rientro con iscrizione della residenza alle anagrafi italiane, ad esempio, avverrà il 1° agosto 2023, entro quella data deve già avere un contratto/lettera di inciarico/preliminare che le garantirà di lavorare in Italia – in altri termini, non può tornare in Italia senza la certezza di un lavoro.
Ai fini della tassazione, corretto: se percepisce un guadagno in Italia avendo ancora la residenza fiscale all’estero, non applicherà l’agevolazione fiscale poichè questa decorrerà dall’1/1/2024.
Giulia
28 Maggio 2023 at 12:42
Buongiorno,
Grazie mille per le tante informazioni. Leggendo i commenti vorrei chiedere chiarimenti sulla regola dei 24 mesi citata sopra in risposta a Paolo.
Per caso è una novità? Perchè in alcuni risposte ai commenti precedenti (esempio Diletta 01/02/23), sembrava ok i due periodi fiscali, senza necessità dei 24 mesi, inoltre anche vedendo tutti i vostri video si parla di 2 anni fiscali.
Mi aiutate a capire dove mi sto perdendo e in particolare in quale articolo si legge di questo requisito?
Grazie buon lavoro
Adriana
29 Maggio 2023 at 15:55
La circola 33/E/2020 specifica il requisito dei due anni all’estero con la condizione di aver solto un lavoro o un percorso di studi post lauream per almeno gli ultimi 24 mesi prima del rientro. Aggiungo che il dictum è ripreso nella risposta ad interpello 51/2018 dell’AdE.
Giacomo
29 Maggio 2023 at 7:25
Buongiorno,
Io e la mia famiglia ritorneremo Italia dopo circa 3 anni trascorsi all’estero, lavorando in maniera continuativa.
La mia famiglia si stabilirà nel Sud Italia, ed io lavorerò nel Lazio.
Sicuramente affitterò una casa nel Lazio (potrei avere anche la possibilità anche di lavorare direttamente dal Sud in smart working anche per il 60%).
Essendo la mia residenza fiscale al Sud (luogo in cui la mia famiglia vivrà), sarà quindi applicabile la tassazione del 10% per i lavoratori che trasferiscano la residenza fiscale nelle Regioni del Centro-Sud d’Italia?
Grazie anticipatamente
Adriana
29 Maggio 2023 at 15:58
Si Giacomo, se lei iscrive la sua residenza al sud o nelle isole e vi stabilisce la sua dimora abituale (abitandoci, quindi), può beneficiare della detassazione al 90%.
Paolo
5 Giugno 2023 at 12:51
Buongiorno, entro quando bisogna fare il versamento del 10% all’IMPS?
Grazie
Adriana
6 Giugno 2023 at 18:00
Se si riferisce al versamento del “ticket d’ingresso” per accedere alla proroga dei 5 anni, entro il 30 giugno.
LUISA CRAVERO
5 Giugno 2023 at 13:41
Buongiorno,
sono rientrata in Italia a gennaio 2023 e ho i requisiti per richiedere il bonus “rientro dei cervelli” ma vorrei sapere se posso non usufruire dell’agevolazione temporaneamente, in quanto sto pensando di tornare in UK, e vorrei eventualmente usufruirne al successivo rientro in Italia, è possibile ? o se non ne usufruisco ora “perdo” la possibilita’ di ottenere il bonus?
grazie
saluti
Luisa
Adriana
6 Giugno 2023 at 18:02
Può accedere al bonus una sola volta. Non può sospenderlo (salvo alcune eccezioni legate alla messa in aspettattiva del lavoratore).
Soprattutto, si ricordi che per poter beneficiare della detassazione deve rimanere in Italia per almeno i successivi due anni fiscali decorrenti dal momento del rientro.
Paolo
7 Giugno 2023 at 13:51
grazie per l’informazione
Giulio
8 Giugno 2023 at 10:53
Buongiorno,
è necessario essere stati iscritti AIRE per procedere con l’estensione del beneficio di +5 anni?
Cordiali saluti
Giulio
Adriana
9 Giugno 2023 at 17:26
Al momento l’agenzia delle entrate richiede, per l’estensione, anche l’iscrizione AIRE.
Paolo
8 Giugno 2023 at 15:33
Buongiorno Adriana,
vista la scadenza del 30 giugno nel mio caso per la richiesta della proroga di 5 anni, senza essere stato iscritto all’AIRE ed aver usufruito del rientro cervelli dal 01/2019, mi sto informando su quali siano le possibilità di ottenere la modifica della norma che permetterebbe di accettare la proroga; parlando con il commercialista aziendale che aveva seguito il mio caso, ho notato che dall’ottimismo iniziale è passato ad un moderato pessimismo, nel senso che gli interpelli sinora portati avanti, hanno trovato un muro da parte dell’Agenzia delle entrate, come nel caso che ho trovato in rete, interpello 321/2022. Visto il deposito da effettuare e il processo lungo a cui si va incontro, facendo richiesta a fine anno di riduzione tributi, con l’appoggio di una consulenza di un commercialista e di un avvoccato tributario, la spesa potrebbe, almeno nel mio caso, far recedere ai propositi battaglieri. Voi immagino ch abbiate un processo collaudato e mi chiedevo quali sono secondo voi le possibilità d successo, i tempi per arrivarci e il costo annuale per seguire il caso
Salvatore
15 Giugno 2023 at 18:52
Salve,
Al momento lavoro all’estero come ricercatore scientifico, a luglio 2023 mi trasferirò in Italia e a gennaio 2024 comincerò a lavorare in università in lombardia. Avrò diritto ai benefici fiscali per rimpatriate? la mia residenza fiscale sarà in Italia solo dal 2024
Grazie
Saluti
Adriana
19 Giugno 2023 at 17:54
salve Salvatore,
per come riporta il quesito, devo dirle che rislta complessa l’applicazione perchè rientra in Italia molto tempo prima rispetto all’avvio del nuovo lavoro.
Vi deve essere, infatti, un nesso collegamento tra rientro e inizio della nuova attività.
Consiglierei un approfondimento della sua casistica.
Saverio
15 Giugno 2023 at 20:45
Salve,
Io lavoro come dipendente da Gennaio 2022 in olanda, mi sono iscritto all’Aire Aprile 2022 e ma vivo in olanda da Gennaio 2021 e tra Aprile e Ottobre 2022 ho svolto un tirocinio. Mi chiedevo, nel mio caso, quando scattano i 2 anni? Gennaio 2024, Aprile 2024 oppure già ci rientro perché il tirocinio già contava?
Perché se conto l’esercizio fiscale, io ho pagato le tasse per il 2021 (tirocinio quindi nulle) e per il 2022 (tasse da normale dipendente).
Grazie mille per la disponibilità
Adriana
19 Giugno 2023 at 18:00
Salve,
i due anni sono fiscali (almeno 183 giorni in un Paese estero) e, oltre questo, per accedere agli imaptriati deve aver lavorato per almeno 24 mesi in maniera conitnuativa all’estero.
Se per il 2021 e per il 2022 ha pagato le imposte all’estero, allora aveva residenza fiscale non in Italia. Verifichi lo svolgimento dell’attività per almeno 24 mesi prima del rientro.
Anna
19 Giugno 2023 at 11:18
Buon giorno, io sono rientrata il 1 gennaio 2022, sto comprando casa. Non capisco se per avere l’agevolazione fiscale per altri 5 anni ( dopo i primi 5) devo comprare casa entro il 30 giugno 2023 e se avrò l’agevolazione. Grazie
Adriana
19 Giugno 2023 at 18:03
Buongiorno, l’acquisto deve avvenire entro il primo quinquennio (o entro 12 mesi precedenti il rientro stesso).
Davide
19 Giugno 2023 at 23:43
Buonasera,
ho conseguito una laurea della durata di 24 mesi all’estero (Danimarca) e sono rientrato in Italia nell’Ottobre 2018. Durante i due anni di studio all’estero non sono stato iscritto all’AIRE. Dal 2018 usufurisco del regime impatriati con contratto a tempo indeterminato.
Nel 2021 ho acquistato una casa che è attualmente la mia residenza. Mi chiedevo se, nel mio caso, ci sia la possibilità dell’estensione ad ulteriori 5 anni fiscali del regime agevolato nonostante durante i due anni all’estero non abbia effettuato l’iscrizione all’AIRE.
Grazie,
Adriana
26 Giugno 2023 at 18:04
Salve Davide,
al momento purtroppo devo darle risposta negativa in quanto l’agenzia delle entrate sembra inamovibile riguado questo requisito.
Dunque, salvo diversa e futura pronuncia, l’iscriione AIRE è obbligatoria per la proroga del benefico fiscale degli impatriati.
GABRIELE
20 Giugno 2023 at 18:45
Buon giorno,
il rientro dei cervelli prevede presenti agevolazioni fiscali anche per il reddito derivante da immobili o strumenti finanziari? ( affitti, plusvalenze, dividendi) ?
grazie
Adriana
26 Giugno 2023 at 18:04
No, solo reddito da lavoro dipendete o assimilato, e reddito da lavoro autonomo.
Marco
23 Giugno 2023 at 21:02
Buonasera.
Mi sono trasferito all’estero (dove ancora risiedo) nel Febbraio 2022. Nel 2022 e 2023 risulterò fiscalmente residente all’estero. Tuttavia a inizio 2022 ho ricevuto 15 giorni di stipendio da lavoratore dipendente (più la liquidazione) per il periodo fino a metà Gennaio, in quanto ancora dipendente di un’azienda italiana per la prima parte del mese di Gennaio. Da quando potrò godere del regime fiscale agevolato per il rientro dei cervelli?
Adriana
26 Giugno 2023 at 18:14
Potrà godere del regime se, una volta rientrato, ha trascorso almeno due anni all’estero ivi conservando la sua residenza fiscale (ai fini del pagamento delle imposte).
Marco
2 Luglio 2023 at 20:07
Grazie. Quindi il fatto di aver percepito uno stipendio a Gennaio 2022 in Italia non inficia la possibilità di godere del beneficio a partire da Febbraio 2024 (soddisfacendo ovviamente la residenza fiscale all’estero per il 2022 ed il 2023)?
Adriana
3 Luglio 2023 at 13:09
Se lei ha percepito solo un compenso in italia ma la sua residenza fiscale per il 2022 era all’estero, le imposte le avrebbe dovute pagare all’estero. Quindi, se ha avuto residenza fiscale per almeno due periodi d’imposta all’estero, può beneficiare del regime.
Da valutare anche l’attività di lavoro svolta all’estero per almeno 24 mesi.
Se deisdiera può approfondire la sua posizione con una consulenza personalizzata scrivendo all’indirizzo info@studioallievi.com.
Loris
5 Luglio 2023 at 12:00
Buongiorno,
per ottenere il prolungamento oltre i 5 anni del regime fiscale agevolato, l’iscrizione all’AIRE tardiva e’ un problema? Mi spiego meglio, ho iniziato a lavorare in Germania a Febbraio 2022, ma mi sono iscritto all’AIRE solo ad Ottobre 2022.
Se io tornassi in Italia nel primo trimestre del 2024, sicuramente rispetterei i requisiti per l’ottenenimento dell’agevolazione per il primo quinquennio (potendo dimostrare residenza fiscale all’estero per due periodi d’imposta), mentre per l’eventuale estensione oltre i primi cinque anni, avrei iscrizione all’AIRE per un solo periodo fiscale (anno 2023), questo potrebbe precludermi l’estensione?
Grazie!
Adriana
6 Luglio 2023 at 18:24
Salve,
la legge di bilancio del 2021 definisce come obbligatoria l’iscrizione AIRE per l’estensione del beneficio. Limitandomi alla lettura della disposizone, non vi è alcuna specifica circa l’esigenza di una iscrizione “totale” e non anche “parziale” come nel suo caso.
Dunque, propenderei per darle risposta affermativa, consigliandole, comqunque, di verificare con l’agenzia delle entrate.
Francesca
8 Agosto 2023 at 12:16
Buongiorno, sono attualmente residente all’estero, e ho un contratto con la mia attuale azienda per tornare in Italia dal 1 gennaio 2024. (non si trattava di lavoro distaccato, sono residente all’estero da 12 anni).
La mia domanda riguarda la residenza: dovrei modificarla PRIMA di cominciare il mio nuovo impiego? Non essendoci un tempo “vuoto” (dato che si tratta di un trasferimento interno), non mi e’ chiaro quando dovrei cambiare la residenza fiscale, se prima o dopo la data di inizio del nuovo contratto, e se vi sono dei limiti.
grazie in anticipo, e complimenti per il sito ricco di informazioni!
Adriana
9 Agosto 2023 at 16:51
Buongiorno, ciò a cui deve prestare attenzione è il rispetto del “nesso collegamento” tra l’iscrizione della nuova residenza e la data del contratto che ha stipulato, o di una lettera di intenti probante l’impegno ad inziare una nuova attività lavorativa in Italia.
Dunque, se ha già un contratto che le permetterà di lavorare, il cambio di residenza può avvenire anche contestualmente al suo rientro in Italia.
Grazie per i complimenti!
Francesco
15 Agosto 2023 at 17:51
Buonasera,
sono rientrato in Italia nel 2020 dopo circa 6 anni in UK e sto usufruendo del Decreto Crescita 2019. Inoltre avendo due figli minorenni posso estendere per altri 5 anni al 50%.
Il mio dubbio è se eventuali modifiche future alle leggi in vigore possano togliere le agevolazioni acquisite (quindi modifiche retroattive). Ad esempio se ci fossero modifiche con la legge di bilancio 2024 sarebbe possibile che il governo italiano possa togliere un agevolazione a chi già ne sta usufruendo? Grazie mille.
Adriana
4 Settembre 2023 at 17:05
Salve,
l’applicazione di una nuova normativa, solitamente, non è retroattiva. Purtroppo, però, non è possibile dare una risposta certa in quanto dipende da vari fattori. Possono, infatti, palesarsi modifiche migliorative per la posizione del contribuente, oppure modifiche la cui esecutività può cominciare da un dato momento in poi anche per i rientrati in un momento anteriore.
Insomma, dire a priori in che modo una normativa di nuova emanazione può/deve essere applicata è cosa molto complesso.
Ettore
17 Agosto 2023 at 13:15
Sono iscritto AIRE dal 2012 e residente fiscale estero a far data dal Maggio 2012. Dovrei rientrare in Italia e rieleggere il mio domicilio fiscale entro il primo semestre del 2024.
E’ prevedibile che le agevolazioni di cui al 2023 verranno estese anche all’anno successivo o trattasi di agevolazioni che non verranno rinnovate nel 2024?
Nel caso, dovrò richiedere la residenza contestualmente alla stipula del contratto con l’Azienda italiano o successivamente?
Grazie per l’attenzione riposta al mio quesito.
Adriana
4 Settembre 2023 at 17:08
Salve,
al momento non è possibile prevedere con certezza se la disciplina seugli impatriati verrà o meno confermata per gli anni futuri ed in che modo. Quello che, però, posso dirle è che dal 2015 (anno di emanazione del d.lgs n. 147), non vi è mai stata alcuna sospensione o modifica peggiorativa. Anzi, la disciplina è andata sempre migliorandosi.
In merito all’applicazione del regime, questo inizierà a decorrere dal momento in cui lei acquisirà residenza fiscale in italia.
Ettore
20 Agosto 2023 at 16:41
Buongiorno,
Dovrei rientrare in Italia dopo dodici anni di residenza fiscale all’estero (AIRE), entro la metà del 2024.
Ci sono possibilità che l’agevolazione possa essere estesa anche al 2024?
Quando il legislatore prenderà (o meno) in mano il provvedimento?
Grazie.
Adriana
4 Settembre 2023 at 17:17
Salve,
al momento non è possibile prevedere con certezza se la disciplina seugli impatriati verrà o meno confermata per gli anni futuri ed in che modo. Quello che, però, posso dirle è che dal 2015 (anno di emanazione del d.lgs n. 147), non vi è mai stata alcuna sospensione o modifica peggiorativa. Anzi, la disciplina è andata sempre migliorandosi.
Un elemento di certezza è possibile averlo verso fine 2023/inizio 2024.
Francesco
21 Agosto 2023 at 10:47
Buongiorno,
A novembre 2023 mi trasferirò in Italia per lavoro dopo aver vissuto e lavorato in Svizzera (con residenza in Svizzera) da Febbraio 2021 and Ottobre 2023.
Ho due domande:
1) se il contratto di lavoro in Italia inizia il 1 Novembre 2023, quando dovrei spostare la residenza per usufruire dell’ agevolazione? Potrebbe andar bene anche il 31 di Ottobre?
2) Potrò usufruire dell’ agevolazione a partire dal 2024 oppure da Novembre 2023?
La ringrazio molto per la sua risposta.
Cordialmente,
Francesco
Adriana
4 Settembre 2023 at 17:20
Salve,
spostando la residenza anagrafica al termine dell’anno, acquisirà la residenza fiscale nel 2024, periodo dal quale potrà cominciare a beneficiare del regime degli impatriati.
Sil
31 Agosto 2023 at 17:10
Buonasera, ho lavorato continuativamente all’estero da gennaio 2014 a gennaio 2019 (metà del mese).
Sono rientrata in Italia a gennaio 2019 (fine mese) e non ho presentato la richiesta, poiché non ero iscritta all’Aire.
So che dal 2020 l’iscrizione all’Aire non è più obbligatoria: vorrei gentilmente chiedere se c’è ancora qualche margine per presentare una domanda in forma retroattiva, se sono fuori tempo massimo o se, comunque, il mio caso non mi permette di avanzare richieste poiché, essendo il mio soggiorno di competenza ante 2020, l’iscrizione all’Aire sarebbe stata d’obbligo.
Grazie, saluti
Adriana
4 Settembre 2023 at 17:34
Riferendosi il suo rientro a gennaio 2019, vedo difficile l’applicazione del regime vista l’assenza del certificato AIRE.
In ogni caso, l’applicazione non può essere retroattiva.
Giuseppe
2 Settembre 2023 at 12:53
Buongiorno,
avrei 3 domande :
1.Mi sono trasferito in Olanda per lavorare con contratto a tempo indeterminato presso un’azienda multinazionale a Novembre 2021 e mi sono subito iscritto all’AIRE.
Per il 2021 ho quindi pagato sia le tasse in Italia che in Olanda, vista la doppia residenza.
Per il 2022 interamente in Olanda.
Per il 2023 saranno anche interamente in Olanda.
È quindi corretto dire che saró intitolato ad applicare per il Rientro Di Cervelli a partire da Gennaio 2024 ?
Nel senso che se trovassi un lavoro in Italia a partire da tale data, potrei subito fare richiesta al datore di lavoro ed ottenere lo sconto fiscale gia da Febbraio ?
2.Il datore di lavoro ha delle agevolazioni (fiscali) ad assumere un dipendente che beneficia di tale tassazione ? Intendo dire, può in qualche modo essere un vantaggio per l’azienda assumere un rientrante dall’estero ?
3.Per avere certezza che questa normativa sia valida anche nel 2024, bisogna attendere la nuova legge di bilancio o si puó già considerare valida per il 2024 fino a differenti comunicazioni, restando valido quanto legiferato nel 2023 ?
Grazie mille !
Adriana
4 Settembre 2023 at 17:39
Salve,
in ripsosta alle sue domande:
1) andrebbe analizzata per bene la cronologia dei fatti. Comunque, per come la scrive, potrebbe beneficiare del regime impatriati dal 2024 se acquisisce la residenza fiscale in italia;
2) no, il vantaggio è per il lavoratore;
3) per avere certezza al 100%, attendere la nuova legge di bilancio.
Se desidera approfondire la sua posizione, può prenotare una consulenza personalizzata utilizando il seguente link: https://www.studioallievi.com/servizi-di-consulenza/regime-impatriati/
Stefania Lionetti
4 Settembre 2023 at 16:25
Buongiorno,
ma e’ vero che il governo sta valutando se concellare il rientro dei cervelli?
Adriana
4 Settembre 2023 at 17:31
Salve,
al momento non è possibile saperlo fino a nuova finanziaria.
Roberta
5 Settembre 2023 at 12:06
Sono rientrata in Italia dopo uN periodo di studio/lavoro passato in Inghilterra: esattamente dal 28 settembre 2020 a 10 settembre 2021 per un master post universitario. Dal 15 settembre 2021 ad agosto 2023 per lavoro con regolare contratto di lavoro, senza di fatto essermi mai iscritta all’ AIRE. Ho maturato i requisiti per usufruire adesso delle agevolazioni fiscali, rientrando in Italia?
Adriana
5 Settembre 2023 at 16:26
Per gli anni che ha trascorso all’estero senza iscrizione AIRE, se può provare di aver vissuto ed avuto la residenza fiscale in Inghilterra, può beneficiare del regime agevolato.
Per avere il quadro completo le consiglierei di analizzare anche la questione legata al centro degli interessi di vita.
Federica
14 Settembre 2023 at 17:07
Salve,
come si fa a sapere la data esatta di decorrenza della residenza fiscale? Nel 2022 ho percepito redditi austriaci fino al 30 gennaio e poi usufruito della tassazione agevolata a partire da marzo. Se dovessi trasferirmi all’estero l’1 Gennaio 2024 pagherei la penale per non aver completato due anni interi?
Grazie
Adriana
15 Settembre 2023 at 15:29
Salve, la residenza fiscale non ha una data esatta. Quella è la residenza anagrafica.
La residenza fiscale definisce il Paese al quale pagare le imposte. Dunque, se si è trasferita in Italia nel gennaio 2022 ed ha trascorso almeno 183 in Italia (acquisendovi la residenza fiscale), il primo anno è il 2022. Dopo due anni può decidere di tornare all’estero.
Mario
17 Settembre 2023 at 19:11
il rientro dei cervelli per caso potrebbe essere richiesto tardivamente ?
Esempio: rientrato in Italia nel 2019 che solo adesso scopre di poter richiedere l’agevolazione, la può richedere tardivamente ?
Grazie
Adriana
18 Settembre 2023 at 18:04
Si, ma non si applica retroattivamente. Dunque, se la sua residenza fiscale decorre dal 2019, il primo quinquennio termina nel 2023, a prescindere da quando inizierà ad applicare la detassazione al suo reddito.