Regime sanzionatorio sulla tracciabilita’ dei pagamenti

regime sanzionatorio sulla tracciabilità dei pagamenti

REQUISITI E CAUSE DI DECADENZA DAL REGIME CHE PREVEDE LA DETERMINAZIONE FORFETARIA

Il D.lgs. n. 158/2015 ha ridefinito il regime sanzionatorio sulla tracciabilita’ dei pagamenti per le società, associazioni e altri enti sportivi dilettantistici, relativo alle violazioni dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti di importo superiore ai 1000 euro.

La Finanziaria 2016 ha modificato anche i termini di applicazione del nuovo regime sanzionatorio, a partire dal 1/1/2016.

Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche affiliate al CONI, hanno la possibilità di optare per il regime che prevede la determinazione forfetaria del:

  • Reddito imponibile per IRES e IRAP, applicando il coefficiente di redditività del 3% ai proventi commerciali e prendendo in considerazione anche le plusvalenze patrimoniali.
  • IVA da versare che viene determinata prendendo in considerazione anche le plusvalenze patrimoniali.

La concessione di optare per il regime forfetario è permessa anche alle società:

  • sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro
  • associazioni senza scopo di lucro
  • pro-loco
  • associazioni di musica e danza popolare senza scopo di lucro, associazioni bandistiche e cori amatoriali.

La finanziaria ha posto delle limitazioni per l’adozione del regime, tra cui  quello relativo ai proventi derivanti da attività commerciali dell’esercizio precedente, inferiori a 250.000 euro.

Oltre alle limitazioni è importante conoscere anche le cause di decadenza dal regime forfetario, tra cui:

  • superamento del limite di 250.000 euro, dei proventi da attività commerciali;
  • perdita del requisito soggettivo di ente non lucrativo;
  • mancata tenuta del prospetto dei corrispettivi;
  • omessa redazione del rendiconto dei proventi commerciali.

OBBLIGO DI TRACCIABILITA’

E’ obbligatorio che i versamenti effettuati a favore di società , associazioni sportive dilettantistiche e i pagamenti superiori a 1.000 euro da questi effettuati, siano tracciabili. Tali versamenti devono quindi essere effettuati tramite i conti corrente postali e bancari o comunque con modalità idonee per essere rintracciati dall’Amministrazione finanziaria. Se non si rispettano tali disposizioni, ne deriva la decadenza dell’agevolazione.

I versamento , contributi concessi, quote associative e proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile, devono essere effettuati tramite operazioni rintracciabili dall’Amministrazione finanziaria. Tali indicazioni vanno rispettate anche per i pagamenti nei confronti di attività istituzionali, ai collaboratori, atleti e allenatori.

Nel 2014 è stata ampliata l’applicabilità di tali condizioni, al fine di aumentare la tracciabilità sia dei:

  • soggetti che applicano il regime forfetario;
  • soggetti destinatari, a prescindere dal fatto che gli essi risultino espressamente destinatari anche di altre disposizioni tributarie, relative ad altre associazioni sportive dilettantistiche;

ma anche per quei soggetti privi dello scopo di lucro che sono obbligatoriamente sottoposti ad esame, come:

  • pro-loco
  • società o enti sportivi dilettantistici senza scopo di lucro;
  • associazioni dilettantistiche affiliate al CONI;
  • associazioni bandistiche, cori amatoriali, di musica e di danza.

NUOVO REGIME SANZIONATORIO SULLA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

Dal 1 gennaio 2016 il regime sanzionatorio sulla tracciabilita’ dei pagamenti e dei versamenti di importi superiori a 1.000 euro prevede una sanzione da 250 euro a 2.000 euro.

Fino al 31/12/2015 (Legge n. 398/91) in caso di omessa  tracciabilità, era prevista la decadenza dal regime e il pagamento di una somma da 258 a 2.065 euro.

Nel caso venissero applicate tali sanzioni può essere preso in considerazione il “favor rei”, ossia in caso di sanzioni derivanti dalla violazione dell’obbligo di tracciabilità, se le leggi che erano  in vigore nel momento  in cui è stata commessa la violazione, stabiliscono sanzioni diverse da quelle odierne, si applica la legge più favorevole tra le due, sempre che il provvedimento della sanzione non sia divenuto definitivo. In tal caso se le novità introdotte sono più favorevoli rispetto alla disciplina precedente, sono applicabili anche a favore di violazioni commesse anche prima del entrata in vigore del nuovo regime (1/1/2016), sempre che non siano già definitive.

La Corte di Cassazione ha ammesso l’applicazione del favor rei, con riguardo a quelle sanzioni a svantaggio del contribuente, che abbia violato termini e obblighi per cui viene maggiorata l’imposta e negata la deduzione, la detrazione e aumentando così il reddito imponibile.

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