Regime fiscale di vantaggio: scopri come funziona

regime fiscale di vantaggio

IL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO NEL 2017

La Legge di Stabilità 2017 ha introdotto alcune novità inerenti il Regime Forfettario, modificando i termini di applicazione. L’istituzione di tale agevolazione risale al 2014 con l’entrata in vigore della Legge numero 190, ovvero la Legge di Stabilità 2015 che prevedeva benefici fiscali per le persone fisiche, gli imprenditori e i professionisti con attività di dimensioni contenute. Nel 2016 è diventato l’unico regime agevolato destinato ai nuovi e ai vecchi titolari di impresa, purché il volume di affari sia piuttosto piccolo. Il Regime Fiscale di Vantaggio viene oggi riservato all’imprenditoria giovanile e ai lavoratori in mobilità, secondo le norme contenute nel Decreto Legge numero 98 del 2011. Prima c’era il regime dei minimi, ora ha cambiato nome e si è diretto esclusivamente alle imprese già costituite e che hanno aderito all’agevolazione fiscale prima del 31 dicembre 2015. Il prolungamento per l’anno in corso, pone tuttavia una scadenza, legata all’età, da rispettare e limita l’ambito di applicazione.

Si può usufruire del beneficio:
– per il periodo d’imposta in cui è stata avviata l’attività e per i quattro periodi successivi;
– per il periodo successivo al quarto anno purché l’età del beneficiario non superi i 35 anni.

Il risparmio economico e la facilitazione nel disbrigo delle formalità fiscali sono pensati per aiutare i giovani imprenditori o liberi professionisti che iniziano una propria attività, ai quali si richiede di rispettare determinati requisiti. Il Regime Fiscale di Vantaggio rappresenta una buona opportunità perché per i primi anni, il cui numero varia a seconda dell’età del titolare, si può pagare meno spese destinate allo Stato e di avere così un aiuto concreto per il successo dell’impresa. Naturalmente si tratta di attività che non portino a grandi introiti, almeno in fase iniziale.

Per utilizzare tale supporto, è opportuno approfondire il suo funzionamento. Sarà comunque utile chiedere un consiglio al commercialista, così da farsi guidare dal professionista nella valutazione della convenienza e della capacità di soddisfare i vari requisiti previsti dalla normativa vigente. L’accesso al Regime Fiscale di Vantaggio non è sempre la strada migliore da seguire, anche se è in via generale un’ottima iniziativa.

I REQUISITI PER APPROFITTARE DEL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO

Sia l’accesso sia il mantenimento dei vantaggi indicati dalla legge in relazione al Regime Fiscale di Vantaggio sono disciplinati da regole che richiedono il rispetto di alcuni requisiti. Il riferimento riguarda sempre l’anno precedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. L’attività e il suo titolare devono rientrare tra tali limiti:
– a seconda del tipo di professione svolta i ricavi non devono superare i limiti massimi imposti tra i 25 mila e i 50 mila euro annuali, in base all’attività;
– le spese destinate al pagamento dei dipendenti e collaboratori non possono superare i 5 mila euro lordi all’anno;
– il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non può superare i 20 mila euro all’anno.

Tali elementi devono essere presenti ogni anno fino al raggiungimento dell’età massima. Ciò significa che per il 2017 si deve dimostrare di aver rispettato i requisiti nel 2016 e così via. Nel caso in cui si superino i limiti si perde l’agevolazione. L’anno in corso, però, introduce una regola riguardante coloro che svolgono operazioni con l’estero. Le cessioni sull’export sono ammesse nei limiti, con qualche eccezione per attività specifiche, e si devono seguire le modalità previste dall’apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questo aggiornamento comporta in realtà una restrizione per molte attività operanti con altri Paesi e quindi il limite comporterà la fuoriuscita di diverse imprese dal Regime Fiscale di Vantaggio.

Lo scorso anno erano già stati esclusi coloro che all’attività abbinavano un lavoro dipendente o un reddito assimilato oltre i 30 mila euro annui. Una volta verificatosi l’eccesso, non si può più usufruire del vantaggio fiscale, quindi alla prima perdita delle agevolazioni, viene inibito il futuro, anche se per gli anni successivi si contenesse il volume di affari alle cifre massime indicate dalle normative in vigore. Meglio quindi fare conti precisi prima di decidere di accedere al regime.

I BENEFICI DEL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO

Chi usufruisce del forfait per tasse e imposte ha l’opportunità di ottenere una grande semplificazione negli adempimenti contabili e fiscali, perché il reddito si calcola in maniera forfettaria. Si applica un coefficiente di redditività nel rapporto tra ricavi e compensi percepiti, sempre calibrati sull’attività esercitata. Tra i benefici c’è l’esonero di tenere i registri contabili e di fare le normali registrazioni fiscali. É sufficiente conservare la documentazione delle spese e dei guadagni in modo da dimostrare, a un eventuale controllo, di essere in regola. Le pezze giustificative e le fatture vanno presentate insieme alla dichiarazione dei redditi finalizzata al pagamento dell’imposta sostitutiva che ammonta al 15% per i contribuenti.

Nel caso delle nuove imprese il contributo forfettario scende al 5%. L’impresa deve avere le caratteristiche della novità per i primi 5 anni. Vige l’obbligo di avere una Partita Iva, ma la procedura da seguire è diversa rispetto alla normalità. Chi apre una Partita Iva nell’ambito del Regime Fiscale di Vantaggio:
– non addebita l’Iva all’interno della fattura a titolo di rivalsa e inoltre non può usufruire di alcuna detrazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Sul documento emesso nei confronti del cliente si deve riportare un’apposita dicitura di esenzione dall’Iva con la citazione dell’articolo di legge;
– deve numerare e conservare ke fatture emesse e quelle ricevute per gli acquisti effettuati;
– non si deve adempiere a nessuno degli obblighi fiscali previsti per la gestione dell’Iva.

Se si esercita con il Regime Fiscale di Vantaggio, come accade per qualsiasi impresa, si deve procedere con l’iscrizione all’Inps artigiani e commercianti per la gestione dei contributi, ma si può avere una riduzione delle spese nella misura del 35%. Entro il 28 febbraio di ogni anno è necessario presentare una comunicazione telematica all’Inps per confermare l’istanza e il relativo rispetto dei requisiti di legge per ottenere l’agevolazione, che anche in questo caso si traduce in un risparmio economico, con la riduzione degli importi da pagare sotto forma di contributi. L’accesso ai benefici va di anno in anno e quindi i limiti si riferiscono sempre alle attività dell’anno precedente rispetto a quello di presentazione delle richieste.

LE CARATTERISTICHE DEL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO

La durata di questo tipo di vantaggio è di cinque anni dal periodo di imposta relativo all’avvio dell’attività. Chi ha meno di 35 anni di età può usufruire dei benefici fino al compimento del 35esimo anno di età e quindi di andare oltre i cinque anni massimi. Tale limite è valido anche per chi in precedenza aveva aderito al regime ordinario oppure a quello semplificato, ora soppresso. Va precisato, a questo proposito, che se si perdono i vantaggi non si può più rientrare nel regime, ma è possibile fare istanza per chi in precedenza non ha aderito al Regime Fiscale di Vantaggio. Tra gli adempimenti, proprio in funzione delle operazioni con l’estero, si deve:
– integrare le fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge;
– presentare un elenco che riepiloghi gli acquisti intracomunitari.

Riguardo all’Iva valgono gli esoneri, ma la decisione consente al contribuente la facoltà di adottare l’Imposta sul Valore Aggiunto, da includere in fattura, e di aderire per questa parte al regime ordinario. Le imprese possono entrare a far parte del regime contabile semplificato delle imprese minori, mentre il liberi professionisti hanno l’opportunità di optare per il regime di contabilità semplificato oppure quello ordinario. La validità per queste due modalità di calcolo e pagamento delle imposte è di tre anni. Se però si decide di applicare l’Iva e di rinunciare al Regime Fiscale di Vantaggio non si potrà mai tornare indietro, rimanendo nel regime ordinario. In ogni caso la scelta deve essere fatta all’inizio e indicata nel modulo per la dichiarazione di inizio attività da presentare all’Agenzia delle Entrate.

Prima di agire è bene consultare il commercialista, che oltre a suggerire l’iter da seguire, si potrà occupare del disbrigo delle pratiche, a partire dalla compilazione dei moduli, così da lasciare l’imprenditore o il libero professionista concentrarsi sul lavoro da svolgere e non sulla burocrazia fiscale. Se si prevede di avere un fatturato basso, è opportuno considerare di aderire al Regime Fiscale di Vantaggio.

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