
IL QUADRO RW
Il quadro RW presente all’interno del modello UNICO è fondamentale per il monitoraggio fiscale degli investimenti e delle disponibilità detenuti all’estero.
Recentemente sono state apportate delle modifiche, infatti:
- non vanno comunicati quei trasferimenti diversi da investimenti e attività finanziarie esteri e per cause diverse da questo;
- vi è stata inserita la figura del titolare effettivo degli investimenti esteri;
- é stato aumentato da 10.000 euro a 15.000 la soglia di riferimento per l’esonero dal monitoraggio fiscale;
- sono escluse dall’ IVAFE le quote di partecipazione nelle società estere;
Si ricorda inoltre che in caso di valori in valuta estera gli importi da inserire nel quadro RW devono essere convertiti in euro, facendo riferimento dei cambi medi mensili.
LA DETENZIONE DI IMMOBILI E PARTECIPAZIONI ALL’ESTERO
Con la compilazione del quadro RW si verifica la sussistenza per il contribuente dell’obbligo di dichiarare i redditi sui beni/attività posseduti all’estero come: canoni di locazione, interessi attivi, dividendi.
Per quanto riguarda gli immobili situati all’estero il loro valore va individuato, in base al costo storico, al valore di mercato, e nel valore catastale. Mentre la base imponibile IVIE degli immobili situati in Belgio, Francia, Irlanda e Malta va determinata con riferimento al costo al momento dell’acquisto.
Nel caso di proprietà di partecipazioni in società estere, non sono assoggettati ad IVAFE quelle partecipazioni e quei finanziamenti in società estere che devono essere indicati nel quadro RW per l’obbligo del monitoraggio fiscale. Se vi è una partecipazione rilevante, nel quadro RW va indicato il valore della partecipazione nella società estera e la percentuale di partecipazione. Mentre per le società residenti in Italia che sono proprietarie di immobili in paesi esteri, il contribuente non deve compilare il quadro RW, sempre che la società italiana non sia considerata un soggetto interposto.
IL QUADRO RW: CONTI BANCARI E GLI AMMINISTRATORI
In riferimento ai conti bancari esteri è importante sapere che dal 2013 non devono più essere monitorati i trasferimenti con l’estero e dall’estero. Il monitoraggio fiscale va effettuato anche dalle persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, per i quali vi è l’obbligo di dichiarazione indipendentemente dal tipo di contabilità adottata.
In riferimento agli amministratori con potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, non devono compilare il quadro RW della propria dichiarazione dei redditi, a meno che non siano possessori di questi redditi.
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Steven Famurewa
18 Maggio 2022 at 15:17
Dovrei compilare quadro RW per investimenti all’estero
Gaia Tonani
20 Maggio 2022 at 17:46
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