Quadro RW P2P: cosa si intende per peer to peer lending? Come dichiarare i profitti? Quante tasse vanno pagate?
L’avvento di Internet ha rivoluzionato il modo di investire e di approcciarsi al mondo della finanza, e il Peer to Peer Lending, anche conosciuto come P2P, è una delle massime espressioni di questo cambiamento. Il P2P si basa su finanziamenti erogati direttamente da contribuenti privati attraverso piattaforme d’investimento online o enti di social lending, ricevendo in cambio una remunerazione sotto forma di interesse.
Ma qual è il comportamento da adottare in termini fiscali? In sede di dichiarazione dei redditi, come deve essere compilato il Quadro RW nel P2P?
Come anticipato, il P2P è una modalità di investimento mediante la quale un soggetto privato investe su di un progetto di uno o più soggetti privati o società. Le operazioni di investimento avvengono attraverso siti web di aziende di social lending, senza alcun intervento dei canali tradizionali rappresentati da società finanziarie o da banche.
Nella pratica, dunque, l’attività di P2P mette in contatto due diverse categorie di soggetti:
- gli investitori (anche detti “prestatori”), interessati a prestare il proprio denaro,
- i richiedenti meritevoli (privati o aziende) che necessitano di risorse finanziarie per dar vita o portare avanti un determinato progetto.
La procedura di prestito online si sostanzia in due momenti:
- I richiedenti prendono a “prestito” denaro da investitori che hanno valutato il loro merito creditizio, sfruttando i vantaggi e la facilità di ottenimento del credito che questa modelità garantisce rispetto ai più complessi canali tradizionali (come le banche);
- I prestatori, o investitori, possono decidere di finanziare una molteplicità di richiedenti anonimi, basandosi esclusivamente sul loro profilo creditizio, in cambio di un interesse.
Attenzione! Richiedente e Prestatore non sono le uniche parti in causa. Si affianca, infatti, una terza figura, ossia la piattaforma web che agisce da intermediario, il cui compito è quello di aiutare a valutare le richieste di finanziamento e veicolare gli investitori verso i corretti profili di rischio e di remunerazione.
Oltre al trasferimento di denaro dai finanziatori ai richiedenti, la piattaforma si occupa anche delle reportistiche utili alle parti in fase di dichiarazione dei redditi per la compilazione del Quadro RW sui redditi investiti e maturati grazie al P2P.
Quadro RW P2P: cosa dice la normativa vigente?
Compreso il funzionamento e i soggetti interessati in questa particolare attività di investimento, analizziamo ora la normativa tributaria così da comprenderne le modalità di compilazione del Quadro RW nel P2P.
Una prima analisi è da farsi partendo dalla disciplina in vigore dal 2017, ai sensi della quale gli interessi riscossi da parte dei prestatori persona fisica erano da assoggettare a tassazione IRPEF. Dunque, il soggetto che prestava denaro avrebbe dovuto scontare sugli interessi percepiti la propria aliquota marginale, dal 23% al 43%.
L’intervento della legge n. 145 del 2018 ha modificato gran parte della norma, tanto che dal 1° gennaio 2018 i proventi derivanti dal P2P iniziarono ad essere assimilati ai redditi di capitale. Dunque, non più passivi IRPEF ma soggetti ad imposta sostitutiva del 26%.
Il finanziatore può decidere di investire utilizzando sia piattaforme italiane che piattaforme estere.
In termini di tassazione e di compilazione del Quadro RW nel P2P questa è una differenza di non poco conto. Infatti, nonostante si tratti sempre di redditi diversi, l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 56/E 2020 ha specificato che l’intermediaria italiana può operare da sostituto d’imposta, riconoscendo al finanziatore gli importi al netto della tassazione (trattenendo, quindi, il 26%).
Di contro, l’utilizzo di piattaforme estere, per le quali non vi è alcuna possibilità di agire come sostituti d’imposta a meno che non siano identificate in Italia, obbliga l’investitore a tassare i proventi ai fini IRPEF.
Dunque, in caso di utilizzo di piattaforma estera la tassazione non sarà fissa al 26%,
bensì variabile poiché l’IRPEF è un’imposta progressiva che aumenta all’aumentare del reddito.
Quadro RW P2P: quali sono i quadri da compilare?
Il diverso obbligo d’imposta derivante dalla differente sede legale (estera o italiana) della piattaforma utilizzata nel P2P comporta una sostanziale differenza anche in termini dichiarativi e di compilazione del Quadro RW.
Difatti, se da un lato le piattaforme italiane autorizzate dalla Banca Centrale italiana decurtano l’imposta del 26% alla fonte, l’utilizzo di piattaforme web aventi sede all’estero obbliga il contribuente ad includere i proventi ed i redditi investiti in dichiarazione dei redditi nel modo di seguito riportato.
Nel P2P è richiesta la compilazione del Quadro RW per dichiarare le attività estere di natura finanziaria generatrici di reddito estero imponibile in Italia. Il quadro del modello unico persone fisiche andrà completato inserendo i seguenti dati:
- valore iniziale e finale dell’investimento
- soggetti titolari dell’investimento
- codice di individuazione del bene (in tal caso, codice “14”)
- Paese di investimento.
Nel merito, l’agenzia delle entrate, con Risoluzione 56/E 2020, ricorda che il conto di pagamento acceso presso l’IP estero non rientra nell’ambito di applicazione dell’IVAFE, non configurando un tipico “conto corrente” bancario. Dunque, la compilazione del Quadro RW nel P2P non vedrà il calcolo di tale imposta.
Di seguito, un estratto del quadro RW.
Seguire la compilazione del quadro RL presente nella Sezione I-A, rigo RL2, con indicazione del codice “1” nella colonna 1 e del profitto generato (da assoggettare ad imposta) nella colonna 2.
Di seguito, un estratto del quadro RL.
Attenzione: va ricordato che il Quadro RW e il quadro RL per il P2P non sono presenti nel modello 730, bensì solo e soltanto nel Modello Unico Persone Fisiche.
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FAQ: le risposte alle tue domande
1. Qual è la differenza fondamentale tra un trader non professionista e un trader professionista in Italia dal punto di vista fiscale?
La distinzione tra trader non professionista e professionista è cruciale in ambito fiscale. Il trader non professionista opera in modo occasionale, usando il proprio capitale, senza svolgere l’attività in maniera organizzata e continuativa: in questi casi, i guadagni sono tassati con un’imposta sostitutiva del 26%, e si può scegliere tra regime amministrato (se il broker è italiano) o dichiarativo (se il broker è estero). Il trader professionista, invece, esercita un’attività abituale con finalità di lucro. È quindi obbligato ad aprire Partita IVA, a versare i contributi INPS e a dichiarare i redditi come lavoro autonomo o d’impresa. A differenza dei non professionisti, può dedurre i costi sostenuti per l’attività (formazione, strumenti, software, consulenze). Questo comporta un inquadramento fiscale e previdenziale più articolato.
2. Come vengono tassati i guadagni da trading per i non professionisti in Italia?
Per i trader non professionisti, i profitti da compravendita di strumenti finanziari – inclusi quelli su valute o derivati – sono considerati redditi diversi e tassati al 26%. Se si opera con broker italiani, l’imposta viene trattenuta automaticamente (regime amministrato), evitando obblighi dichiarativi. Se invece si lavora con broker esteri, si deve optare per il regime dichiarativo, compilando il quadro RT del modello Redditi PF. In tal caso, è fondamentale calcolare correttamente le plusvalenze e riportarle nella dichiarazione. Inoltre, il quadro RW deve essere compilato per attività estere, comprese criptovalute, con eventuale applicazione dell’IVAFE. Le perdite possono essere compensate entro i quattro anni successivi.
3. Quali sono i principali regimi fiscali disponibili per un trader professionista in Italia e come si sceglie il migliore?
Chi decide di svolgere l’attività in modo professionale con Partita IVA può scegliere tra tre regimi fiscali. Il Forfettario è il più semplice, prevede un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per le nuove attività), ma non consente la deduzione analitica delle spese e ha limiti di fatturato. Il Regime Semplificato, adatto a chi ha volumi contenuti ma desidera dedurre le spese, si basa sulla contabilità per cassa. Il Regime Ordinario è più complesso ma indicato per chi sostiene costi rilevanti o ha una struttura più ampia. La scelta va fatta tenendo conto di fatturato, spese e prospettive di crescita, idealmente con l’aiuto di un professionista.
4. Quali sono le implicazioni fiscali del trading sul Forex in Italia?
Nel Forex, le regole fiscali variano in base alla qualifica del trader. I non professionisti versano un’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze, e devono dichiarare i redditi se operano con broker esteri. I trader professionisti, invece, devono tassare i guadagni come redditi d’impresa o autonomi, e possono dedurre costi come abbonamenti, software, corsi di formazione e consulenze. Anche le perdite sono fiscalmente rilevanti e devono essere documentate. Per entrambi i profili è fondamentale mantenere una documentazione accurata e completa delle operazioni.
5. Come la Legge di Bilancio 2023 ha modificato la tassazione delle criptovalute per i trader non professionisti in Italia?
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un nuovo regime fiscale per le criptovalute, assimilandole ai redditi di capitale. Le plusvalenze sono tassate al 26%, ma solo se superano la soglia annua di 2.000 euro. Le operazioni crypto-to-crypto non sono imponibili, a meno che non si convertano in euro o altre valute. Inoltre, è obbligatoria la compilazione del quadro RW per il monitoraggio fiscale e può essere dovuta l’IVAFE per asset detenuti all’estero. Le perdite possono essere riportate e compensate con guadagni futuri. Queste novità hanno fornito maggiore certezza normativa e un approccio coerente alla fiscalità delle criptovalute.
6. Quali sono gli obblighi di dichiarazione dei redditi per chi fa trading, sia non professionista che professionista?
I non professionisti devono compilare il quadro RT per le plusvalenze e il quadro RW per le attività finanziarie estere. Se operano in regime amministrato con broker italiani, sono esonerati dagli adempimenti fiscali. I professionisti, invece, devono presentare la dichiarazione dei redditi con Partita IVA, indicando i guadagni nei quadri appropriati (RL, LM o RE a seconda del regime fiscale scelto), assolvere agli obblighi previdenziali (INPS gestione separata o altra cassa) e, se del caso, versare l’IVA. In ogni caso, è obbligatorio conservare la documentazione delle operazioni per almeno cinque anni, pena il rischio di sanzioni in caso di controlli.
7. Che cos'è un Prop Trader e quali sono le sue implicazioni fiscali in Italia?
Il Prop Trader è un operatore che fa trading con capitale messo a disposizione da una società (prop trading firm), e non da clienti privati. Di solito, il rapporto contrattuale è di tipo autonomo (collaborazione o prestazione occasionale), ma se l’attività è continuativa, è necessaria l’apertura della Partita IVA. I redditi vengono tassati come lavoro autonomo e, se rispettati i requisiti, si può accedere al regime forfettario. È possibile dedurre i costi inerenti all’attività, e si è soggetti a contributi INPS nella Gestione Separata.
8. Quali sono i principi fondamentali del sistema fiscale italiano che riguardano il trading e quali enti ne sono responsabili?
Il sistema fiscale italiano si fonda sui principi di legalità, progressività, universalità e capacità contributiva. Il trading, sia in forma occasionale che professionale, rientra nella tassazione dei redditi in base alla normativa vigente. Gli enti responsabili sono principalmente l’Agenzia delle Entrate, che gestisce controlli e accertamenti, e il Ministero dell’Economia, che elabora le linee guida normative. I trader, quindi, devono rispettare obblighi dichiarativi, conservare i documenti contabili e usare i modelli fiscali corretti. Un errore formale o sostanziale può comportare sanzioni anche gravi: per questo è essenziale operare con trasparenza e affidarsi a un consulente esperto.



