
PEER TO PEER LENDING TASSAZIONE: COSA SI INTENDE PER PEER TO PEER? COME DICHIARARE I PROFITTI E QUANTE TASSE DEVONO ESSERE PAGATE?
L’avvento di Internet ha rivoluzionato il modo di investire nonché il modo di approcciarsi al mondo della finanza – prima riservato ai soli istituti bancari, ora anche agli investitori privati o alle aziende online capaci di escludere i canali tradizionali rappresentati dagli intermediari finanziari autorizzati (di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario).
Il Peer to Peer Lending (o P2P) è una delle massime espressioni di questo cambiamento. Si tratta di presti tra privati, erogati da un privato ad un altro privato attraverso siti di imprese online o enti di social lending, in cambio di una remunerazione sotto forma di interesse.
Ma qual è il comportamento da adottare in termini fiscali?
Qual è la Tassazione prevista in caso di guadagni derivanti dal Peer To Peer Lending?
In questo articolo scopriremo:
- Cosa si intende per P2P Lending
- Qual è la Tassazione prevista in caso di guadagni derivanti dal Peer To Peer Lending
- La differente normativa fiscale in caso di piattaforma italiana o estera
- L’obbligo del monitoraggio fiscale
PEER TO PEER LENDING TASSAZIONE: COSA SI INTENDE PER P2P?
Come anticipato, si definisce Peer To Peer Lending un prestito personale erogato da privati ad altri privati. Ha luogo sui siti web di aziende di social lending, senza alcun intervento dei canali tradizionali rappresentati da società finanziarie e/o banche.
Nella pratica, l’attività di P2P lending mette in contatto due diversi soggetti:
- gli investitori, anche detti “prestatori“, interessati a prestare il proprio denaro
- i richiedenti meritevoli (privati o aziende) che necessitano di risorse finanziarie per dar vita o portare avanti un determinato progetto.
E la procedura di prestito online sarà la seguente:
- I richiedenti possono prendere a prestito denaro da investitori che hanno valutato il loro merito creditizio, sfruttare i vantaggi e la facilità di ottenimento del credito rispetto ai più complessi canali tradizionali;
- I prestatori, dal canto loro, possono finanziare una molteplicità di richiedenti anonimi, basandosi esclusivamente sul loro profilo creditizio, in cambio di un interesse.
Attenzione, in questa procedura non troviamo solo un richiedente ed un investitore. È da annoverare, infatti, una terza “figura”: una piattaforma web che agisce da intermediario, il cui compito è quello di aiutare a valutare le richieste di finanziamento e veicolare gli investitori verso i corretti profili di rischio e di remunerazione attesa.
Oltre al trasferimento di denaro dai finanziatori ai richiedenti, la piattaforma si occupa della fase di rimborso del finanziamento, predisponendo anche la reportistica utile alle parti.
PEER TO PEER LENDING TASSAZIONE: LA NORMATIVA VIGENTE
Compreso il funzionamento del Peer To Peer Lending e i soggetti interessati in questa particolare attività, analizziamo ora la normata tributaria così da comprenderne la Tassazione.
Una prima analisi è da farsi tenendo in considerazione la disciplina in vigore dal 2017, ai sensi della quale gli interessi riscossi da parte dei prestatori persona fisica erano d assoggettare a tassazione IRPEF. Dunque, il soggetto che prestava denaro avrebbe dovuto scontare su tali importi la propria aliquota marginale, dal 23 al 43%.
L’intervento della legge n. 145/18 ha modificato gran parte della norma, tanto che dal 1° gennaio 2018 i proventi derivanti dal Peer To Peer Lending sono stati assimilati ai redditi di capitale, con una differente Tassazione – non più IRPEF ma aliquota sostitutiva pari al 26%.
DIFFERENZE TRA PIATTAFORMA ITALIANA E PIATTAFORMA ESTERA
Il contribuente finanziatore si vede possibilitato ad investire utilizzando sia piattaforme italiane che estere.
Attenzione! In termini di Tassazione questa è una differenza di non poco conto. Difatti, nonostante si tratti sempre di “redditi diversi”, l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 56/E 2020 ha specificato che l’intermediaria italiana può fungere da sostituto d’imposta, riconoscendo al finanziatore gli importi al netto della tassazione (nella percentuale del 26%).
Di converso, l’utilizzo di piattaforme non residenti – che non possono, dunque, fungere da sostituti d’imposta in Italia – richiede all’investitore contribuente di indicare in dichiarazione dei redditi il provento nel quadro RL.
Dunque, un “reddito diverso” che concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF.
In altre parole, in caso di utilizzo di piattaforma estera, la tassazione non sarà fissa al 26%, bensì variabile, proprio perché l’IRPEF è un’imposta progressiva, che aumenta all’aumentare del reddito.
Di seguito, la tabella riportante i nuovi scaglioni IRPEF 2022.
PEER TO PEER LENDING TASSAZIONE: UN FOCUS SUL MONITORAGGIO FISCALE
L’utilizzo di piattaforme di Peer To Peer Lending non residenti, oltre ad una differente Tassazione, obbliga il contribuente/prestatore alla compilazione del quadro RW, utile a dichiarare le attività estere di natura finanziaria capaci di generare redditi di fonte estera imponibili in Italia.
In termini di compilazione, l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 56/E ha specificato che nel quadro RW devono essere presenti:
- Il valore iniziale e finale dell’investimento
- I soggetti titolari dell’investimento
- Il codice di individuazione del bene (in tal caso, codice “14”)
- Il Paese di investimento
Inoltre, l’approfondimento dell’Ente ha segnalato che il conto di pagamento acceso presso l’IP estero non rientra nell’ambito di applicazione dell’IVAFE, non configurando un tipico “conto corrente” bancario.
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