
PARTITA IVA INFLUENCER: E’ OBBLIGATORIA? ESISTONO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA FISCALE?
Partita Iva Influencer: Grazie all’innovazione tecnologica, vi è stato un cambiamento relativo ai mezzi di comunicazione, facendo sorgere così nuovi scenari lavorativi. Basta pensare al cambiamento delle strategie di marketing: molte aziende, ad oggi, centrano la propria strategia sulla figura dell’Influencer, il quale promuove e sponsorizza i prodotti e servizi attraverso i social network.
Questa figura, per le proprie prestazioni riceverà un compenso, ma questo è soggetto a tassazione? Se si, di che tipo?
In questo articolo analizzeremo:
- Cosa si intende per prestazione occasionale?
- I regimi fiscali che l’influencer può adottare
- I codici ateco adatti a questa attività
PARTITA IVA INFLUENCER: COSA SI INTENDE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE?
Ad oggi gli Influencer posso raggiungere dei guadagni davvero importanti, ma ovviamente tali guadagni devono essere dichiarati e tassati a seconda della loro natura.
Innanzitutto, bisogna capire se l’attività di Influencer può essere svolta anche Senza essere in possesso di Partita Iva. Generalmente, una qualsiasi attività svolta professionalmente può essere svolta Senza Partita Iva, ma questa deve essere occasionale, ovvero esercitata in maniera saltuaria, sporadica e senza vincolo di subordinazione.
Diversamente, quando l’attività di Influencer diventa l’unica o la principale fonte di reddito, quindi viene considerata abituale e non più occasionale, sorge l’obbligo di apertura della Partita Iva.
IL LIMITE DEI 5.000€
Uno degli errori più comuni riguardanti la non apertura della Partita Iva, nello svolgimento di qualsiasi attività (professionale, commerciale o artigianale che sia), è quello di considerare occasionale una prestazione che non fatturi più di 5.000 € l’anno.
Nella realtà dei fatti, una prestazione di lavoro autonomo occasionale si ha nei casi in cui l’attività stessa sia caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e organizzazione. Tutte le volte in cui tali condizioni vengono meno, a prescindere se si è superata o meno la soglia dei 5.000€ annui, il lavoratore deve procedere all’apertura di Partita Iva, con regime fiscale forfettario o ordinario a seconda delle sue condizioni personali e imprenditoriali.
PARTITA IVA INFLUENCER: I REGIMI FISCALI CHE L’INFLUENCER PUO’ ADOTTARE
Vediamo ora quali regimi l’Influencer può adottare:
- regime forfettario
- regime semplificato
- regime ordinario
IL REGIME FORFETTARIO
Il regime forfettario, anche detto “regime di vantaggio” è adatto ai neoimprenditori, dal momento in cui prevede una gestione contabile semplice e garantisce il non addebito dell’iva in fattura.
L’Influencer, titolare di Partita Iva in regime forfettario, vede assoggettare il proprio reddito imponibile ad un’imposta del 15% in via ordinaria e del 5% in caso di “start up”; la base imponibile viene calcolata a forfeit, ovvero, è determinata da un coefficiente di redditività definito in base al codice ateco dell’attività.
IL REGIME SEMPLIFICATO
Il regime semplificato, evidenzia due importanti differenze rispetto al regime forfettario:
- bisogna addebitare l’Iva in fattura,
- i costi non sono detraibili/deducibili in maniera “forfettaria”, bensì in ossequio all’equazione “fatturato meno costi”.
IL REGIME ORDINARIO
Il regime ordinario, implica il sostenimento di costi di gestione elevati, a causa dei numerosi adempimenti richiesti dalla normativa, ma permette di avere un’ottimizzazione fiscale di non poco conto, giungendo ad un tax rate particolarmente vantaggioso grazie all’inserimento di costi capaci di abbattere la base imponibile.
Inoltre, in termini legali non va dimenticato che le società di capitali garantiscono una limitata responsabilità patrimoniale e personale dei soci che ne fanno parte: in caso di debiti societari, infatti, i soci ne rispondono limitatamente alle quote possedute.
PARTITA IVA INFLUENCER: I CODICI ATECO ADATTI A QUESTA ATTIVITA’
Cosa si intende per codice ateco? Il codice ateco è una combinazione numerica che identifica una specifica attività capace di produrre reddito.
Nello caso specifico dell’Influencer, è possibile optare per due codici ateco:
- 73.11.02, “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”
- 73.11.01, “Ideazione di campagne pubblicitarie”
Nei casi in cui l’attività prevalente sia quella di ideare contenuti o post social per campagne pubblicitarie, il codice ateco da utilizzare sarà il 73.11.01. Al contrario, la sola conduzione di campagne pubblicitarie prevede l’utilizzo del codice ateco 73.11.02.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
L’Influencer, come altri professionisti che svolgono attività innovative, non ha una specifica cassa di riferimento o un albo al quale iscriversi. Pertanto, la sua prima cassa previdenziale sarà quella Inps, sezione Gestione Separata, riservata ai liberi professionisti. Tali contributi devono essere pagati in percentuale al fatturato.
Accanto alla Gestione separata Inps, al momento appare ancora in dubbio se gli Influencer siano tenuti anche all’iscrizione presso la cassa di previdenza “ex Enpals” (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) in quanto, tale nuova professione, non risulta ad oggi presente tra le categorie dei soggetti da assicurare al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (cosa prevista, invece, per gli attori, i modelli e così via).
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