P2P Lending Tasse: cosa dice la legge?

P2P LENDING TASSE

P2P LENDING TASSE: COSA SI INTENDE PER PEER TO PEER? COME DICHIARARE I PROFITTI? QUANTE  E QUALI TASSE VANNO PAGATE?

Il Peer to Peer Lending (o P2P) è una delle massime espressioni del cambiamento portato dal web in tema di investimenti e del modo di approcciarsi al mondo della finanza.
In un tempi passati, infatti, la gestione dei portafogli d’investimento era riservato ali soli istituti bancari; ora anche gli investitori privati o le aziende presenti online, capaci di escludere i canali tradizionali rappresentati dagli intermediari finanziari autorizzati, possono interessarsi a questo mondo ed agire sui portafogli elettronici per investire o disinvestendo a seconda della convenienza.
Il P2P Lending si sostanzia in prestiti tra privati, erogati attraverso siti di imprese online o enti di social lending, in cambio di una remunerazioni sotto forma di interesse.
Ma qual è il comportamento da adottare in termini fiscali?
Quali sono le Tasse da pagare per i guadagni derivanti dal P2P Lending?

In questo articolo scopriremo:

  • Cosa si intende per Peer 2 Peer Lending
  • Quali sono le Tasse previste in caso di guadagni derivanti dal P2P Lending
  • La differente normativa fiscale in caso di piattaforma italiana o estera
  • L’obbligo del monitoraggio fiscale e della compilazione del quadro RW

 

P2P LENDING TASSE: COSA SI INTENDE PER PEER TO PEER?

Si definisce P2P Lending un prestito personale erogato da privati ad altri privati, avente luogo sui siti web di aziende di social lending e senza alcun intervento dei canali tradizionali rappresentati da società finanziarie e/o banche.

Nella pratica, l’attività di P2P Lending mette in contatto due diversi soggetti:

  1. gli investitori, o “prestatori“, interessati a prestare il proprio denaro
  2. i richiedenti che necessitano di risorse finanziarie per dar vita o portare avanti un determinato progetto.

La procedura di prestito online prevede, da un lato, che i richiedenti prendano in prestito denaro da investitori interessati ad un determinato progetto, dall’altro che i prestatori finanzino una molteplicità di richiedenti anonimi basandosi esclusivamente sul loro profilo creditizio, ottenendo in cambio un profitto.

Attenzione!

In questa procedura non troviamo solo un richiedente ed un investitore. È da annoverare, infatti, una terza parte, ovvero la piattaforma web che agisce da intermediario e che ha il compito di aiutare a valutare le richieste di finanziamento nonché veicolare gli investitori verso i corretti profili di rischio e di remunerazione attesa.
Oltre al trasferimento di denaro dai finanziatori ai richiedenti, la piattaforma si occupa della fase di rimborso del finanziamento, predisponendo anche la reportistica utile alle parti ai fini dichiarativi ed impositivi.

 

P2P LENDING TASSE: LA NORMATIVA VIGENTE

Compreso il funzionamento del P2P Lending, passiamo alla analisi della normata tributaria, così da capire quali sono le Tasse da pagare in caso di profitti.

In prima istanza è bene sapere che, ai sensi della disciplina in vigore dal 2017, gli interessi riscossi da parte dei prestatori persona fisica erano da assoggettare a tassazione IRPEF. Dunque, l’investitore avrebbe dovuto scontare sui profitti l’imposta progressiva, dal 23 al 43%.

L’intervento della legge n. 145/18 ha modificato gran parte della norma, tanto che dal 1° gennaio 2018 i proventi derivanti dal P2P Lending sono stati assimilati ai redditi di capitale, con una modifica sostanziale in termini di Tasse: non più IRPEF bensì imposta sostitutiva pari al 26%.

DIFFERENZE TRA PIATTAFORMA ITALIANA E PIATTAFORMA ESTERA    

Va detto che un contribuente italiano, intenzionato ad avviare un piano d’investimento, può servirsi sia di piattaforme estere che italiane.
E questa differenza, per quanto possa sembrare banale, in realtà non lo è affatto!
In termini di Tasse nel P2P Lending, infatti, nonostante si tratti sempre di “redditi diversi”, l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 56/E 2020 ha specificato che l’intermediaria italiana può operare come sostituto d’imposta, riconoscendo al finanziatore gli importi al netto delle Tasse (nella percentuale del 26%).

Diversamente, l’utilizzo di piattaforme non residenti – impossibilitate ad operare in qualità di sostituti d’imposta in Italia –  obbliga l’investitore contribuente ad indicare in dichiarazione dei redditi il provento nel quadro RL.

Dunque, un “reddito diverso” che concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF.

In altre parole, in caso di utilizzo di piattaforma estera, la tassazione non sarà fissa al 26%, bensì variabile, proprio perché l’IRPEF è un’imposta progressiva, che aumenta all’aumentare del reddito.

Di seguito, la tabella riportante i nuovi scaglioni IRPEF 2022.

P2P LENDING TASSE

 

P2P LENDING TASSE: QUADRO RW E MONITORAGGIO FISCALE

L’utilizzo di piattaforme di P2P Lending non residenti, oltre ad imporre Tasse differenti, obbliga l’investitore alla conseguente compilazione del quadro RW del Modello Persone Fisiche, al fine di dichiarare le attività estere di natura finanziaria capaci di generare redditi di fonte estera imponibili in Italia.

In termini di compilazione, l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 56/E 2020 ha specificato che nel quadro RW devono essere presenti:

  1. Il valore iniziale e finale dell’investimento
  2. I soggetti titolari dell’investimento
  3. Il codice di individuazione del bene (in tal caso, codice “14”)
  4. Il Paese di investimento

L’Agenzia ha, inoltre, segnalato che il conto di pagamento acceso presso l’IP estero non rientra nell’ambito di applicazione dell’IVAFE, non configurando un tipico “conto corrente” bancario.

 

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