P2P Lending e Dichiarazione dei Redditi: come funziona?

P2P LENDING DICHIARAZIONE DEI REDDITI

COME COMPILARE UNA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN CASO DI GUADAGNI DERIVANTI DA ATTIVITA’ DI P2P LENDING?

L’avvento di Internet ha rivoluzionato il modo di investire nonché il modo di approcciarsi al mondo della finanza – prima riservato ai soli istituti bancari, ora anche agli investitori privati o alle aziende online differenti dalle banche o da intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario).
Il Peer to Peer Lending (o P2P) è una delle massime espressioni di questo cambiamento: qui i prestiti vengono erogati direttamente da privati attraverso siti di imprese online o enti di social lending, in cambio di una remunerazione sotto forma di interesse.
Ma qual è il comportamento da adottare in termini fiscali? E, soprattutto, come compilare la Dichiarazione dei Redditi in caso di guadagni derivanti dal P2P Lending?

In questo articolo scopriremo:

  • Cosa si intende per P2P Lending
  • Quali tasse si pagano nel P2P Lending
  • La differente normativa fiscale in caso di piattaforma italiana o estera
  • Come compilare la Dichiarazione dei Redditi in caso di guadagni derivanti dal P2P Lending

 

P2P LENDING E DICHIARAZIONE DEI REDDITI: COSA SI INTENDE PER P2P?

Come anticipato, si definisce P2P Lending un prestito personale erogato da privati ad altri privati. Ha luogo sui siti web di aziende di social lending, senza alcun intervento dei canali tradizionali rappresentati da società finanziarie e/o banche.

Nella pratica, l’attività di P2P Lending mette in contatto due diverse categorie di soggetti: da una parte gli investitori (anche detti “prestatori”), interessati a prestare il proprio denaro, dall’altra parte i richiedenti meritevoli (privati o aziende) che necessitano di risorse finanziarie per dar vita o portare avanti un determinato progetto.

Nella pratica, la procedura di prestito online si sostanzia in due momenti di vitale importanza:

  1. I richiedenti possono prendere a prestito denaro da investitori che hanno valutato il loro merito creditizio, sfruttare i vantaggi e la facilità di ottenimento del credito rispetto ai più complessi canali tradizionali;
  2. I prestatori, possono decidere di finanziare una molteplicità di richiedenti anonimi, basandosi esclusivamente sul loro profilo creditizio, in cambio di un interesse.

Attenzione: le due parti su menzionate (richiedente e prestatore) non sono le uniche protagoniste di questa particolare “procedura” d’investimento. È da annoverare, infatti, una terza figura: la piattaforma web che agisce da intermediario, il cui compito è quello di aiutare a valutare le richieste di finanziamento e veicolare gli investitori verso i corretti profili di rischio e di remunerazione attesa.
Oltre al trasferimento di denaro dai finanziatori ai richiedenti, la piattaforma si occupa anche delle reportistiche utili alle parti in fase di Dichiarazione dei Redditi e pagamento delle imposte.

 

P2P LENDING E DICHIARAZIONE DEI REDDITI: LA NORMATIVA VIGENTE

Compreso il funzionamento del P2P Lending e i soggetti interessati in questa particolare attività, analizziamo ora la normata tributaria così da comprendere le modalità e le regole inerenti il momento della Dichiarazione dei Redditi.

Una prima analisi è da farsi tenendo in considerazione la disciplina in vigore dal 2017, ai sensi della quale gli interessi riscossi da parte dei prestatori persona fisica erano da assoggettare a tassazione IRPEF. Dunque, il soggetto che prestava denaro avrebbe dovuto scontare su tali importi la propria aliquota marginale, dal 23 al 43%.

L’intervento della legge n. 145/18 ha modificato gran parte della norma, tanto che dal 1° gennaio 2018 i proventi derivanti dal P2P Lending sono stati assimilati ai redditi di capitale – non più soggetti IRPEF ma ad aliquota sostitutiva del 26%.

DIFFERENZE TRA PIATTAFORMA ITALIANA E PIATTAFORMA ESTERA    

Il contribuente finanziatore può investire utilizzando sia piattaforme italiane che estere.

Attenzione! In termini di tassazione e di Dichiarazione dei Redditi del P2P Lending questa è una differenza di non poco conto. Difatti, nonostante si tratti sempre di “redditi diversi”, l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 56/E 2020 ha specificato che l’intermediaria italiana può fungere da sostituto d’imposta, riconoscendo al finanziatore gli importi al netto della tassazione (nella percentuale del 26%).

Di converso, l’utilizzo di piattaforme non residenti – che non possono, dunque, fungere da sostituti d’imposta in Italia –  richiede all’investitore contribuente di tassare i proventi ai fini IRPEF.

Dunque, in caso di utilizzo di piattaforma estera la tassazione non sarà fissa al 26%, bensì variabile, perché l’IRPEF è un’imposta progressiva, che aumenta all’aumentare del reddito.

Di seguito, la tabella riportante i nuovi scaglioni IRPEF 2022.

P2P LENDING E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

 

P2P LENDING E DICHIARAZIONE DEI REDDITI: I QUADRI DA COMPILARE

Il diverso obbligo impositivo nascente dalla differente nazionalità della piattaforma utilizzata per gli investimenti in P2P Lending comporta una sostanziale differenza anche in termini dichiarativi.

Difatti, se da un lato le piattaforme italiane autorizzate dalla Banca Centrale italiana decurtano l’imposta del 26% alla fonte (agendo in qualità di sostituti d’imposta), l’utilizzo di piattaforme web di P2P Lending aventi sede all’estero obbliga il contribuente ad includere i proventi ed i redditi investiti in Dichiarazione dei Redditi, nel modo seguente:

1. Compilazione del quadro RW utile a dichiarare le attività estere di natura finanziaria capaci di generare redditi di fonte estera imponibili in Italia. In termini di compilazione, l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 56/E 2020 ha specificato che nel quadro RW devono essere presenti:

  • Il valore iniziale e finale dell’investimento
  • I soggetti titolari dell’investimento
  • Il codice di individuazione del bene (in tal caso, codice “14”)
  • Il Paese di investimento.

Nel merito, va ricordato che il conto di pagamento acceso presso l’IP estero non rientra nell’ambito di applicazione dell’IVAFE, non configurando un tipico “conto corrente” bancario.

Di seguito, un estratto del quadro RW.

P2P LENDING E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

2. Compilazione del quadro RL presente nella Sezione I-A, rigo RL2, con indicazione del codice “1” nella colonna 1 e del profitto generato (da assoggettare ad imposta) nella colonna 2.

Di seguito, un estratto del quadro RL.

P2P LENDING E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Attenzione: i due quadri di riferimento (RW ed RL) non sono presenti nel modello 730, bensì solo e soltanto nel Modello Unico Persone Fisiche. Va da sé che il contribuente, per dichiarare tali proventi, dovrà utilizzare il modello ultimo menzionato.

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