
Nuova Direttiva DAC7: qual è lo scopo di questa nuova direttiva europea? Quali sono le sanzioni per i venditori online che non adempiono agli obblighi ivi previsti?
La Nuova Direttiva DAC7 è una normativa europea che ha lo scopo di combattere l’evasione fiscale nel commercio online transfrontaliero. Si tratta di una misura importante che ha come obiettivo la creazione di un quadro normativo comune a livello europeo per la tassazione delle attività di commercio elettronico.
Entrata in vigore il 1º luglio 2021, ha introdotto importanti novità per chi guadagna online, in particolare per coloro che effettuano vendite online a consumatori finali in altri Paesi dell’Unione Europea. In particolare, la DAC7 stabilisce nuove regole sulla dichiarazione e il pagamento dell’IVA, in modo da garantire una maggiore trasparenza e un equo trattamento fiscale per tutti i soggetti coinvolti.
Oltre a questo, la Direttiva richiede alle piattaforme digitali che mettono in contatto i venditori con i consumatori finali di fornire informazioni dettagliate sui venditori e sulle transazioni che vengono effettuate. La direttiva prevede la creazione di un nuovo sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’UE, che permetterà alle autorità fiscali di avere una maggiore visibilità sulle attività di commercio elettronico transfrontaliero.
Nuova Direttiva DAC7: cosa cambia per chi guadagna online?
Per chi guadagna online, la Nuova Direttiva DAC7 comporta una serie di cambiamenti significativi, dal momento che le piattaforme online saranno obbligate a inviare i dati di tutti i venditori. Se effettui vendite online a consumatori finali in altri Paesi dell’UE la normativa prevede che dovrai dichiarare e pagare l’IVA nel Paese in cui si trova il consumatore e fornire informazioni dettagliate sulla tua attività, come il nome e l’indirizzo della società, il numero di partita IVA ecc.
Dati come il valore delle vendite effettuate e l’IVA pagata in ogni Paese sono informazioni che saranno trasmesse alle autorità fiscali degli Stati membri dell’UE attraverso il nuovo sistema di scambio di informazioni previsto dalla Direttiva Dac7.
Cosa si rischia se non si apre la partita IVA alla luce della DAC7?
Se un venditore non si conforma alla Nuova Direttiva DAC7 e non apre una partita IVA nei Paesi in cui effettua vendite, rischia di essere sanzionato dalle autorità fiscali. Le sanzioni possono variare a seconda del Paese in cui il venditore ha effettuato la vendita, ma possono includere multe e sanzioni penali.
Inoltre, se il venditore non fornisce le informazioni richieste dalla stessa Direttiva, potrebbe essere escluso dalle piattaforme digitali che mettono in contatto i venditori con i consumatori finali. Questo potrebbe comportare la perdita di opportunità di vendita e, di conseguenza, una diminuzione del fatturato del venditore.
Immaginiamo, ad esempio, che un venditore di prodotti di bellezza online basato in Italia effettui vendite a consumatori finali in Francia senza aprire una partita IVA in Francia. Se l’autorità fiscale francese venisse a conoscenza di queste vendite, il venditore potrebbe essere sanzionato con una multa e obbligato a pagare l’IVA dovuta in Francia.
Si aggiunga, inoltre, che il venditore inadempiente potrebbe anche essere escluso dalle piattaforme digitali come Amazon, Etsy o Ebay, che mettono in contatto i venditori con i consumatori finali. Questo perché le piattaforme digitali sono tenute a fornire informazioni dettagliate sui venditori e sulle transazioni che vengono effettuate sulla loro piattaforma per conformarsi alla Direttiva.
Per evitare sanzioni e problemi amministrativi, è importante che i venditori online si informino sulla Direttiva DAC7 e adattino i propri processi di fatturazione e contabilità per conformarsi alla normativa.
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Nuova Direttiva DAC7: quali sono i vantaggi garantiti dalla direttiva?
La Nuova Direttiva DAC7 comporta numerosi vantaggi per tutti i soggetti coinvolti nel commercio elettronico transfrontaliero. Innanzitutto, la Direttiva crea un quadro normativo comune a livello europeo per la tassazione delle attività di commercio elettronico. In questo modo, si intende garantire una maggiore trasparenza e un equo trattamento fiscale per tutti i soggetti coinvolti. Inoltre, introduce un nuovo sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’UE, che permetterà alle autorità fiscali di avere una maggiore visibilità sulle attività di commercio elettronico transfrontaliero. Ciò renderà più difficile per i venditori online evitare il pagamento dell’IVA nei Paesi in cui effettuano le vendite.
Infine, la Direttiva DAC7 introduce anche una serie di semplificazioni amministrative per i venditori online. Ad esempio, i venditori online potranno utilizzare il sistema One Stop Shop (OSS) per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sui loro servizi transfrontalieri. In questo modo, i venditori potranno evitare di dover registrarsi per la partita IVA in ogni Paese in cui effettuano le vendite.
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