
GLI NFT SI DEVONO INSERIRE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI? E SE SI IN QUALE QUADRO SI DICHIARANO?
In questo articolo andremo a vedere più nello specifico gli NFT e la loro fiscalità, come bisogna trattarli e come procedere per essere in regola.
Andremo ad osservare nello specifico:
- cosa sono gli NFT dal punto di vista fiscale e come bisogna muoversi per inserirli nella dichiarazione
- qual è la compilazione corretta del quadro RW
- le differenze in caso di possesso di NFT o Utility Token per inserirli correttamente nella dichiarazione
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COSA SONO GLI NFT DAL PUNTO DI VISTA FISCALE E COME BISOGNA MUOVERSI PER INSERIRLI NELLA DICHIARAZIONE?
Dal punto di vista fiscale gli NFT sono come dei beni patrimoniali detenuti all’estero, non sono quindi né delle monete virtuali, come le criptovalute, e non sono neanche un valore mobiliare a differenza ad esempio di azioni e obbligazioni.
Una caratteristica fondamentale degli NFT è la non fungibilità. Gli NFT sono delle opere uniche, in quanto ogni NFT ha il proprio valore, non come accade invece per le criptovalute.
Per poter dichiarare di essere in possesso di questi beni patrimoniali esteri è necessario compilare il quadro RW della Dichiarazione dei Redditi. Il quadro da compilare è uguale a quello da compilare nel caso di criptovalute, in quanto, in esso sono indicate sia le attività finanziarie estere, ma anche i beni patrimoniali detenuti all’estero: vengono pertanto inseriti nel quadro RW.
É importante sottolineare che gli NFT possono guadagnare valore sia con la vendita diretta sia con lo sfruttamento del bene, percependo le cosiddette “royalties”, ovvero dei diritti di future vendite. Significa che ottengono valore nell’immediato, ma anche in un futuro prossimo, di breve o lunga durata.
Il quadro RW, come chiarito anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38/13, è obbligatorio compilarlo per qualsiasi investimento estero che potrebbe, anche in futuro, produrre reddito in Italia. Gli NFT, quindi, anche se non si effettuano vendite e non si è realizzata una plusvalenza effettiva, solo per il fatto di detenerli, si devono obbligatoriamente dichiarare.
QUAL È LA COMPILAZIONE CORRETTA DEL QUADRO RW?
Per compilare correttamente il quadro RW bisogna prima sapere che tipo di NFT si detiene perché cambia il tipo di codice da inserire nella dichiarazione dei redditi.
Per capire meglio come compilare il quadro RW, nel caso in cui si è in possesso di NFT, facciamo un esempio.
Ipotizziamo che il Sig. Rossi, il giorno 18 agosto 2021, ha comprato su Opensea un NFT “Criptopunks” e che ha pagato per acquistarlo 3ETH. Andando a cercare il cambio a quella data, ovvero al 18 agosto 2021, 1 ETH valeva 2.567,24 €.
Ipotizziamo poi che alla fine dell’anno, al 31/12/2021, l’NFT acquistato dal signor Rossi abbia un valore pari a 7 ETH e andando a cercare il cambio a quella data notiamo che 1 ETH valeva 3.235,98 €.
Come già anticipato, il Sig. Rossi, anche se non ha venduto l’NFT e non ha quindi realizzato una plusvalenza, solo per il fatto di detenerlo e per la potenzialità che ha il bene di genare reddito, dovrà dichiararne il valore. È da precisare inoltre che anche nel caso in cui il Sig. Rossi avesse detenuto un NFT, il cui valore alla fine dell’anno era più basso rispetto che all’inizio dell’anno, era ugualmente obbligato a dichiarare di detenere l’NFT.
COME COMPILARE IL QUADRO RW
Per compilare quindi correttamente il quadro RW, il Sig. Rossi, dovrà inserire nella cella 1, il valore “1”. Tale valore si utilizza infatti per indicare la proprietà dell’NFT.
La colonna 2 si dovrà lasciare in bianco e nella colonna 3 si dovrà indicare il codice “17”, il valore che indica che il bene detenuto è un’opera d’arte.
La colonna 4, come la 2, non si dovrà compilare, mentre nella colonna 5 indichiamo “100”. Indicando tale valore, il Sig. Rossi dichiara infatti di essere possessore dell’NFT al 100%.
La colonna 6 dovrà compilarla indicando il valore “1” dichiarando così che il criterio di determinazione del valore è il valore di mercato.
Nella colonna 7 il Sig. Rossi dovrà indicare il valore iniziale, nonché quanto effettivamente ha pagato l’NFT al momento dell’acquisto e nella colonna 8 il valore finale. Il valore iniziale sarà calcolato moltiplicando 2.567,24 € per 3 (3 ETH), mentre il valore finale moltiplicando 3.235,98 € per 7 (7 ETH).
L’ultima colonna da compilare è la colonna 20. Il Sig. Rossi dovrà barrare questa cella perché, in questo modo, dichiara che, non avendo realizzato nessuna plusvalenza derivante dalla vendita, il fine della dichiarazione è unicamente il monitoraggio fiscale, quindi non quello di percepire un reddito.
LE DIFFERENZE IN CASO DI POSSESSO DI NFT O UTILITY TOKEN PER INSERIRLI CORRETTAMENTE NELLA DICHIARAZIONE
Nel caso in cui si detiene un NFT considerato come un Utility Token, cioè un NFT con un servizio al suo interno, per compilare correttamente il quadro RW si dovrà procedere in modo diverso.
Nel caso in cui si sta dichiarando un NFT considerato come un Utility Token, il valore da indicare nella cella 3 è il numero 9. Indicando tale valore infatti si dichiara che l’NFT rientra nella categoria di “Altri rapporti finanziari conclusi al di fuori del territorio dello Stato”.
Infine, nel caso in cui una persona detiene un NFT “normale” e un NFT considerato come NFT Utility Token, è necessario compilare due sezioni del quadro RW distinte e indicare nella cella 3 i relativi codici.
Qui puoi trovare la circolare n. 38/13 dell’Agenzia delle Entrate
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