
Network Marketing e Partita Iva: in quali casi la prestazione può essere definita occasionale? Quante tasse deve pagare un network marketer?
Anche conosciuto come MLM o Multi Level Marketing, il Network Marketing è un sistema di vendita in cui i consumatori finali acquistano i prodotti grazie all’intervento dei promoter che lavorano per conto dell’azienda promotrice.
In questo sistema, l’acquirente finale non ha rapporti diretti con l’azienda. O meglio: acquista attraverso un carello online dell’azienda ma solo a seguito dell’intervento di vendita del promoter, il quale percepisce un compenso per ogni vendita portata a termine.
I venditori, però, possono avere un guadagno anche grazie alle cd. vendite indirette, ossia effettuale da altri venditori da egli reclutati.
Si tratta, dunque, di uno schema piramidale, regolamentato dalla legge 173/2005, capace di portare (anche) ingenti guadagni ai promoter e ai distributori/venditori che ne fanno parte.
Ma tali compensi come devono essere tassati? Per svolgere attività Network Marketing è necessaria l’apertura di una Partita Iva?
In questo articolo scopriremo:
- La legge numero 173/2005
- Chi è il Promoter e le modalità di vendita che adotta
- Quando è richiesta l’apertura di una Partita Iva nel Network Marketing
- I limiti entro i quali è possibile lavorare in prestazione occasionale
Network Marketing e Partita Iva: la legge 173/2005
Il Network Marketing è regolamentato dalla legge 173/2005, all’interno della quale sono enucleate le disposizioni inerenti la vendita diretta a domicilio nonché la tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali.
La legge 173/2005 ha posto le basi per una nuova forma di vendita basta su “più livelli”, nonché per una nuova figura di venditore, capace di generare guadagno attraverso vari modo – e non solo dalla vendita effettuata direttamente da lui.
Prima di approfondire questo argomento e prima di vedere quando è obbligatorio aprire una Partita Iva per lo svolgimento di un’attività di Network Marketing, cerchiamo di capire quali sono le modalità di vendita e l’oggetto della stessa.
L’ordine di acquisto e i limiti posti dalla legge 173/2005
- Nel Network Marketing la vendita viene effettuata unicamente verso persone fisiche non operanti in regime d’impresa, ossia NON possessori di partita iva. Per meglio dire: l’acquirente può essere un commerciante, un artigiano o un libero professionista, ma l’ordine deve essere fatto al di fuori dell’attività imprenditoriale o professionale svolto con Partita iva. Allo stesso modo, l’acquirente non può essere né società di persone o di capitali né associazione, fondazione o cooperativa.
- La vendita diretta deve prevedere la raccolta dei cd. ordini di acquisto, così che l’azienda di network possa procedere con l’evasione degli stessi presso il diretto domicilio del consumatore finale, o con la sua erogazione se oggetto di vendita non è un bene ma un servizio.
La raccolta degli ordini deve avvenire attraverso i cd. referral link o link di affiliazione, che permettono al cliente interessato di acquistare direttamente dal sito web dell’azienda promotrice.
Nel merito è importante attenzionare che il distributore (o Promoter) non è altro che un incaricato alla vendita. Dunque, NON gli è assolutamente riconosciuta la possibilità di acquistare i prodotti dell’azienda per rivenderli direttamente ai propri clienti.
- L’oggetto della vendita può essere qualsiasi bene o servizio, salvo quelli che la legge 173/2005 esplicitamente vieta, come i prodotti e i servizi di natura finanziaria e assicurativa, contratti di costruzione o contratti di compravendita immobiliare.
Network Marketing e Partita Iva: chi è il promoter?
Prima di vedere i casi in cui è obbligatorio aprire una Partita Iva per svolgere attività di Network Marketing, è importante approfondire la figura del Promoter.
Ai sensi dell’articolo 1 comma 1 della legge 173/2005, il Promoter è colui che
con o senza vincolo di subordinazione promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso consumatori finali per conto di imprese esercenti attività di vendita a domicilio.
Dunque, i beneficiari dell’opera del Promoter sono le aziende esercenti attività di vendita diretta a domicilio le quali, per supportare il suo operato, sono tenute ad organizzare periodicamente eventi di formazione gratuiti.
Ovviamente, come contropartita, per ogni vendita effettuata, il Promoter riceve una provvigione.
La promozione e la vendita dei prodotti o dei servizi offerti dall’azienda di network può avvenire in due modi, ossia attraverso la vendita diretta e la vendita indiretta.
Vendita Diretta
Il Promoter contatta direttamente potenziali clienti ai quali proporre l’offerta, completando (direttamente e in prima persona) la raccolta degli ordinativi di acquisto.
Vendita Indiretta
Il Promoter “insegna” le modalità della vendita diretta ai distributori che recluta, coordinandone l’attività ma senza MAI esercitarla personalmente.
Network Marketing e Partita Iva: l’Irpef e i contributi previdenziali
Provando ad avvicinarci sempre più verso la conoscenza del momento in cui è richiesta l’apertura della Partita Iva nel Network Marketing, vediamo, ora, le tasse che i venditori sono tenuti a pagare sui compresi che ricevono dalle venite dirette e indirette.
In Italia i redditi derivanti da lavoro dipendente, autonomo occasionale e da un’attività d’impresa o professionale esercitata con partita iva in regime ordinario sono tassati con l’imposta progressiva e a scoglioni IRPEF, la cui aliquota più bassa parte dal 23% per i redditi fino a 15.000€ ed arriva al 43% per redditi eccedenti i 50.000€.
Ebbene, il D.P.R. 600 del 1973 si occupa di disciplinare l’accertamento fiscale in materia di imposte sui redditi. Ai fini della gestione fiscale dei redditi derivanti dal Network Marketing, il DPR appena menzionato deve leggersi in concerto della legge 173/2005.
Cerchiamo di capire meglio!
L’articolo 25 bis del dpr 600/73, al comma 6 specifica che:
“Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio [….], la ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito”
In altre parole, la ritenuta alla fonte a titolo di imposta è operata sul solo 78%, sempre con applicazione della prima aliquota IRPEF pari al 23%. Questo vuol dire che, per quei compensi, il network marketer non è obbligato a presentare alcuna dichiarazione dei redditi, poiché già tassati alla fonte (proprio come accade per i lavoratori dipendenti).
ATTENZIONE! La tassazione IRPEF ordinaria permette al contribuente di portare in deduzione e/o in detrazione tutte le spese personali (visite sanitarie, acquisti di prodotti farmaceutici, ristrutturazioni immobiliari). Nel caso di network marketing, invece, non è possibile dedurre o detrarre alcun costo personale in quanto la legge prevede una deduzione forfettaria che definisce, a monte, il reddito soggetto ad imposta (ovvero, il 78% del totale).
È da specificare che la tassazione IRPEF resta così invariata sia nei casi in cui il network marketer svolga la propria attività in maniera occasionale, sia che la stessa venga esercitata in maniera professionale.
Il concetto di “prestazione occasionale” nell’ambito del Network Marketing si basa solo e soltanto sui compensi che in un anno d’imposta matura un promoter – e non anche sulla continuatività od organizzazione del lavoro di vendita.
Contributi Inps
I contributi previdenziali sono obbligatori solo dal momento in cui il network marketer supera i 5.000€ di fatturato netto annuo – momento a partire dal quale sorge anche l’obbligo dell’apertura di una partita iva.
Dunque, sui guadagni eccedenti il fatturato netto di 5.000€ è richiesto al professionista il versamento dei contributi Inps alla Gestione Separata, nella percentuale pari al 33,72%, di cui 1/3 a carico del promoter e 2/3 a carico dell’azienda di network marketing.
Network Marketing e Partita Iva: la prestazione occasionale
Giunti a questo punto: quando è obbligatorio aprire Partita Iva se svolgiamo attività di Network Marketing?
Partiamo dal concetto di “prestazione occasionale”.
Per poter inquadrare una attività di vendita di beni come occasionale, dobbiamo trovarci dinnanzi ad una vera e propria cessione una tantum. Allo stesso modo, se saltuariamente decidiamo di erogare una prestazione professionale per conto di un soggetto committente, titolare o meno di partita iva, vuol dire che stiamo svolgendo una “prestazione d’opera occasionale” che può essere svolta anche senza l’apertura della partita iva.
AL DI FUORI del Network Marketing, affinché una collaborazione sia definibile come occasionale o affinché una vendita rimanga nell’ambito delle prestazioni commerciali occasionali, NON deve sussistere alcuna abitualità né organizzazione nello svolgimento del lavoro.
Diversamente, quando il guadagno del professionista diventa l’unica o la principale fonte di reddito, l’attività può solo che essere abituale, professionale e non più occasionale. Di conseguenza, a prescindere dal raggiungimento o meno della soglia di fatturato di 5.000€ annui, sorge l’obbligo di apertura della Partita Iva.
Ebbene, questa regola (generale) non vale nel Network Marketing o, almeno, non vale nel caso di inquadramento del promoter come Networker professionista poiché l’attività di distribuzione è considerata occasionale fino ad un fatturato annuo lordo di 6.410,26€ (ovvero, 5.000€ netti).
Va da sé, quindi, che se un venditore svolge tale attività in maniera continuativa ma senza MAI raggiungere in un anno solare compensi netti pari a 5.000€, non è tenuto ad aprire Partita Iva. Diversamente, il superamento della suddetta soglia obbliga il promoter ad aprire partita iva entro 30 giorni dal superamento della soglia stessa.
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