
Network Marketing e Normativa Fiscale: cosa prevede la Legge 173/2005? Chi è il Promoter? E’ necessario aprire Partita Iva?
Network Marketing e Normativa Fiscale: il Network Marketing è un modello di business che grazie all’avvento di Internet, si è evoluto, permettendo ai venditori di raggiungere una platea di contatti e clienti molto più ampia.
All’interno di questa modalità di business, anche conosciuto come “Multi Level Marketing, ogni persona viene identificata dall’azienda promotrice con un codice identificativo e tutti coloro che decidono a loro volta di diventare distributori avranno un loro codice identificativo collegato al medesimo venditore.
Ma qual è la normativa fiscale vigente per il Network Marketing?
In questo articolo scopriremo:
- La legge di riferimento e l’oggetto di vendita
- Chi è il Promoter?
- Qual è la normativa fiscale prevista?
- E’ necessario aprire la Partita Iva?
Network Marketing e Normativa Fiscale: la legge di riferimento e l’oggetto di vendita
La legge 173/2005 è il riferimento normativo adatto per tutti coloro che intendono svolgere attività di Network Marketing e conoscere la Normativa Fiscale.
Tale provvedimento che disciplina il Network Marketing tratta le disposizioni della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, con lo scopo di prevenire l’espansione di metodologie di vendita piramidali, che sappiamo essere illegali, ma anche quello di tutelare la figura del consumatore finale.
All’interno della legge 173/2005 vengono analizzate alcune definizioni:
- All’interno Multi Level Marketing la vendita deve essere effettuata unicamente verso persone fisiche private, ovvero SENZA Partita Iva.
- La vendita diretta avviene attraverso la raccolta dei cd. ordini di acquisto, così che l’azienda di network possa procedere con l’evasione degli stessi presso il diretto domicilio del consumatore finale (o con la sua erogazione se oggetto di vendita non è un bene ma un servizio);
- L’oggetto della vendita può essere qualsiasi bene o servizio; la legge 173/2005 vieta però la vendita di prodotti e i servizi di natura finanziaria e assicurativa, contratti di costruzione o di compravendita di beni immobili.
Attenzione!
Il Promoter è solo un incaricato alla vendita! Dunque, non ha la facoltà di acquistare i prodotti dell’azienda per rivenderli direttamente ai propri clienti.
Network Marketing e Normativa Fiscale: la figura del Promoter
Prima di approfondire la Normativa fiscale, andiamo ad analizzare la figura del Promoter.
Ai sensi dell’articolo 1 comma 1 della legge 173/2005: si intende
per “incaricato alla vendita diretta a domicilio”, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio”
Detto questo, si evince che il Promoter, deve limitarsi alla sola raccolta degli ordinativi, quindi non ha la possibilità di acquistare e rivendere a terzi. Naturalmente, il Promoter, per ogni vendita conclusa, ottiene un compenso.
Attenzione! La raccolta degli ordinativi deve avvenire attraverso i cd. referral link o link di affiliazione che permettono al cliente interessato di acquistare direttamente dal sito web dell’azienda promotrice.
Ma quali caratteristiche deve avere un Promoter?
- Deve essere una persona fisica
- Deve aver raggiunto la maggior età
- Deve rispettare i requisiti di onorabilità
Vendita diretta e Vendita indiretta
I servizi offerti dall’azienda possono essere promossi e/o venduti in maniera diretta e/o indiretta:
- Nella vendita diretta, il Promoter ha un contatto diretto con i clienti, concludendo direttamente la raccolta di ordinativi di acquisto. Ricordiamo che il cliente finale deve essere persona fisica senza partita iva.
- Nella vendita indiretta, il Promoter “insegna” le tecniche della vendita diretta ai distributori che recluta, coordinandone l’attività ma senza mai esercitarla personalmente.
Network Marketing e Normativa Fiscale: IRPEF e contributi previdenziali
Veniamo, ora, alla Normativa Fiscale relativa all’attività di Network Marketing.
In Italia, i redditi derivanti da lavoro dipendente, da lavoro autonomo occasionale e da un’attività d’impresa o professionale esercitata con partita iva in regime ordinario, sono tassati con l’imposta progressiva (e a scaglioni) IRPEF, la cui aliquota più bassa parte dal 23% per i redditi fino a 15.000€.
Di seguito, le percentuali di tassazione, collegate alle varie fasce di reddito.
La disciplina che regolamenta questo fenomeno impositivo la rinveniamo nel D.P.R. n. 600 del 1973, recante proprio le Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Ai fini della gestione fiscale e della Normativa rigurdante la Fiscalità sui redditi derivanti dal Network Marketing, al DPR appena menzionato si affianca la legge 173/2005.
Applicazione della Normativa
L’articolo 25 bis del dpr 600/73, al comma 6 specifica che:
“Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio [….], la ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito”
In altre parole, la ritenuta alla fonte a titolo di imposta è operata sul solo 78%, sempre con applicazione della prima aliquota IRPEF pari al 23%. In questo modo, il Promoter non risulta obbligato alla dichiarare di tali redditi, poiché già tassati alla fonte (proprio come accade per i lavoratori dipendenti).
Si noti bene: la tassazione IRPEF ordinaria permette al contribuente di portare in deduzione e/o detrazione tutte le spese personali (visite sanitarie, acquisti di prodotti farmaceutici, ristrutturazioni immobiliari). Nel caso di network marketing, invece, non è possibile dedurre o detrarre alcun costo personale in quanto la legge prevede (e impone) una deduzione forfettaria che definisce a monte il reddito soggetto ad imposta (ovvero, il 78% del totale).
Ipotizziamo, dunque, un compenso totale pari a 50.000€: quanto sarà la tassazione IRPEF?
50.000€ x 78% = 39.000€ (reddito imponibile)
39.000€ x 23% = 8.970€ (Tasse da pagare)
È da specificare che la tassazione IRPEF resterà così invariata sia nei casi in cui il network marketer svolga la propria attività in maniera occasionale, sia che la stessa venga esercitata in maniera professionale.
Attenzione!
Il concetto di “prestazione occasionale” nell’ambito del Network Marketing si basa solo e soltanto sui compensi che in un anno d’imposta matura un promoter – e non anche sulla continuatività od organizzazione del lavoro di vendita.
Contributi INPS
Nel momento in cui il networker supera i 5.000€ di fatturato netto annuo, è tenuto a versare i contributi previdenziali ed è anche sottoposto all’obbligo dell’apertura di una partita iva.
Dunque, si inserisce l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, e il versamento dei contributi stabiliti con aliquota vigente pari al 33,72%, di cui 1/3 versati dal Promoter o dei distributori e 2/3 a carico dell’azienda di Network Marketing.
Network Marketing e Normativa Fiscale: P.Iva e prestazione occasionale
Analizziamo ora la prestazione occasionale.
Per prestazione d’opera occasionale si intende una prestazione professionale per conto di un soggetto committente, titolare o meno di partita iva, erogata in maniera intermittente. Quindi, questo servizio può essere svolto senza l’obbligo di Partita Iva.
Al di fuori del Network Marketing, affinché una collaborazione sia definibile come occasionale, NON deve sussistere alcuna abitualità né organizzazione nello svolgimento del lavoro.
Analogamente, qualora il guadagno del professionista diventasse l’unica o la principale fonte di reddito, l’attività può solo che essere abituale, professionale e non più occasionale. Di conseguenza, a prescindere dal raggiungimento o meno della soglia di fatturato di 5.000€ annui, sorge l’obbligo di apertura della partita iva.
Attenzione! La regola generale appena detta non vale nel caso di inquadramento del promoter come Networker professionista poiché l’attività di distribuzione è considerata occasionale fino ad un fatturato annuo lordo di 6.410,26€ (ovvero, 5.000€ netti).
Va da sé, quindi, che se un network marketer svolge attività in maniera continuativa ma senza mai raggiungere in un anno fiscale compensi netti pari a 5.000€, non è tenuto ad aprire partita iva. Al contrario, il superamento della suddetta soglia obbliga il promoter ad aprire partita iva entro 30 giorni dal superamento della soglia.
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