
LO SPLIT PAYMENT
Lo split payment consiste in un meccanismo di liquidazione dell’IVA che è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.
Generalmente lo split payment si applica in quei rapporti tra imprese private e la Pubblica Amministrazione. E’ fondamentale prima di tutto suddividere l’operazione in due parti, nella prima parte il soggetto privato o l’impresa versa l’ammontare dovuto dell’operazione al netto dell’IVA alla Pubblica Amministrazione; successivamente la P.A. saranno tenute a versare l’IVA, che è stata addebitata dal fornitore, direttamente all’erario.
La suddivisione dei pagamenti viene applicata a partire dal primo gennaio del 2015. I fornitori dovranno quindi emettere fattura regolarmente, ma con indicazione dell articolo 21 del DPR 633/1972 indicando appunto l’annotazione split payment.
La Pubblica Amministrazione dovrà invece versare l’IVA, che potrà essere effettuata:
- con un versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- ogni giorno del mese,con un versamento dell’IVA dovuta, tenendo in considerazione tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- entro il giorno 16 di ogni mese, versando cumulativamente l’IVA divenuta esigibile nel mese precedente, considerando tutte le fatture.
I SOGGETTI OBBLIGATI
I soggetti obbligati a effettuare lo split payment IVA sono i fornitori degli enti pubblici indicati dall’art. 17 ter del d.p.r. 633/1972, tali enti sono:
- lo Stato;
- gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- gli enti pubblici territoriali;
- i consorzi costituiti tra enti pubblici;
- le CCIAA;
- gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.
- gli istituti universitari;
- le aziende sanitarie locali;
- gli enti ospedalieri;
- gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico.
NOVITA’ 2017
Per quanto riguarda lo split payment a decorrere dal 1/7/2017 e fino al 30/06/2020 è stato esteso l’ambito di applicazione di tale meccanismo anche alle operazioni effettuate nei confronti di:
- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città, Comuni e Unioni di comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente dalle predette società;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
SOGGETTI ESCLUSI
Sono invece soggetti esclusi dallo split payment:
- enti privati;
- enti pubblici economici;
- ordini professionali;
- enti ed istituti di ricerca;
- agenzie fiscali;
- autorità amministrative indipendenti e agenzie.
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