Lending Crowdfunding Tassazione: come funziona?

LENDING CROWDFUNDING TASSAZIONE

LENDING CROWDFUNDING TASSAZIONE: QUALE IMPOSTE DEVE PAGARE L’INVESTITORE? IRPEF O 26%? COME E QUANDO E’ RICHIESTA LA COMPIALZIONE DEL QUADRO RW?

In Italia, la tassazione sul Crowdfunding sta diventando una tematica sempre più discussa. L’aumento delle piattaforme web e la possibilità di ottenere un ritorno economico anche spendendo capitali di piccole entità, sono tra i principali fattori che hanno condotto tanti investitori verso questa nuova forma di investimento.
Ma, tali guadagni, come devono essere giustificato agli occhi del fisco?
Qual è la Tassazione prevista in casi di attività di Lending Crowdfunding?

In questo articolo scopriremo:

  • Cosa si intende per Lending Crowdfunding
  • Qual è la Tassazione sui guadagni derivanti dal Lending Crowdfunding
  • La differente normativa fiscale in caso di piattaforma italiana o estera
  • L’obbligo del monitoraggio fiscale e l’esenzione dall’IVAFE

 

LENDING CROWDFUNDING TASSAZIONE: DI COSA PARLIAMO?

In linea generale, il Crowdfunding può essere definito come “il processo mediante il quale più persone, attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica, conferiscono somme di denaro per finanziare un progetto o una iniziativa imprenditoriale, ricevendo in cambio un utile o un compenso”.

Le piattaforme informatiche si impegnano a mettere a disposizione degli investitori interessati tutti i dettagli inerenti le iniziative finanziabili, così che questi possano liberamente (e consapevolmente) decidere di collaborare o meno ad un’idea o ad un progetto.
Sembra, dunque, possibile inquadrare il fenomeno del Crowdfunding come caratterizzato dalla partecipazione di tre entità:

  • La folla (crowd)
  • L’attività di investimento (funding)
  • Il progetto alla cui realizzazione mira l’attività di raccolta fondi, presente su di una piattaforma web e messo a disposizione della “folla”.

Ad oggi, esistono diverse forme Crowdfunding:

  • Equity crowdfunding, dove l’azienda che raccoglie i fondi riconosce all’investitore una partecipazione all’interno della società,
  • Lending Crowdfunding, quale prestito personale riconosciuto da un privato ad un altro privato, senza l’intervento di società finanziarie o di banche,
  • Donation crowdfunding, ossia una donazione finalizzata a sostenere una causa, senza ricompensa,
  • Reward-based Crowdfunding che, infine, prevede una ricompensa per l’investitore.

La forma più conosciuta e adottata in Italia è il Lending Crowdfunding, riguardo al quale cercheremo di capire la condotta che un investitore deve adottare in termini di Tassazione.

 

LENDING CROWDFUNDING TASSAZIONE: LA NORMATIVA VIGENTE

Il Lending Crowdfunding, anche conosciuto come social lending o peer-to-peer (p2p) lending, prevede la raccolta di somme di denaro attraverso piattaforme web, utile a riconoscere ai richiedenti un certo credito.

Coloro che investono nel Lending Crowdfunding, però, a fronte del credito riconosciuto ai richiedenti, possono ricevere in cambio delle ricompense in danaro: cosa prevede la normativa tributaria in termini Tassazione di tali guadagni?

Una prima analisi è da farsi tenendo in considerazione la disciplina in vigore dal 2017, ai sensi della quale gli interessi riscossi da parte degli investitori persone fisiche erano da assoggettare a tassazione IRPEF. Dunque, il soggetto che prestava denaro avrebbe dovuto scontare su tali importi la propria aliquota marginale, dal 23 al 43%.

A partire dal 2018, anche grazie all’emanazione della legge n. 145/18, si è visto un cambio di rotta, tanto che dal 1° gennaio 2018 i proventi derivanti dal peer to peer lending e dal Lending Crowdfunding sono stati assimilati ai redditi di capitale, con una differente Tassazione – non più IRPEF ma aliquota sostitutiva pari al 26%.

DIFFERENZE TRA PIATTAFORMA ITALIANA E PIATTAFORMA ESTERA    

I contribuenti intenzionati ad investire proprie somme di danaro hanno la possibilità di utilizzare sia piattaforme italiane che estere.

Attenzione! In termini di Tassazione del Lending Crowdfunding questa è una differenza di non poco conto. Difatti, nonostante si tratti sempre di “redditi diversi”, l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 56/E 2020 e con risposta ad interpello n. 168/2020 ha specificato che l’intermediaria italiana può fungere da sostituto d’imposta, riconoscendo al finanziatore gli importi al netto della tassazione (nella percentuale del 26%).

Di converso, l’utilizzo di piattaforme non residenti – che non possono, dunque, fungere da sostituti d’imposta in Italia –  comporta per l’investitore l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il provento nel quadro RL.

Dunque, un “reddito diverso” che concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF.

In altre parole, in caso di utilizzo di piattaforma estera, la tassazione non sarà fissa al 26%, bensì variabile, proprio perché l’IRPEF è un’imposta progressiva dal 23 al 43%, che aumenta all’aumentare del reddito.

 

LENDING CROWDFUNDING TASSAZIONE: IL MONITORAGGIO FISCALE

L’utilizzo di piattaforme di Lending Crowdfunding (o p2p lending) non residenti, oltre ad una differente Tassazione, obbliga l’investitore residente alla compilazione del quadro RW, utile a dichiarare le attività estere di natura finanziaria capaci di generare redditi di fonte estera imponibili in Italia.

In termini di compilazione, l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 56/E 2020 ha specificato che nel quadro RW devono essere presenti:

  1. Il valore iniziale e finale dell’investimento
  2. I soggetti titolari dell’investimento
  3. Il codice di individuazione del bene (in tal caso, codice “14”)
  4. Il Paese di investimento

Inoltre, l’approfondimento dell’Ente ha segnalato che il conto di pagamento acceso presso l’IP estero non rientra nell’ambito di applicazione dell’IVAFE, non configurando un tipico “conto corrente” bancario.

 

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  1. Buongiorno, ho visto il vostro interessante servizio. Avrei da sottoporre il seguente quesito.
    Sono un investitore su di una piattaforma di crowfunding italiana che si avvale di un conto di pagamento di un istituto di di pagamento – lemonway – francese, per cui necessita inserire i proventi dagli investimenti nella dichiarazione dei redditi e la compilazione del quadro RW. Fin qui tutto bene. Il problema che è sorto consiste nel fatto che nella dichiarazione dei redditi del 2022, relativa al 2021 (anno in cui ho iniziato a investire nella piattaforma ), seguendo le istruzioni e l’esempio presente sul sito della piattaforma, ho compilato il quadro RW della mia dichiarazione seguendo la loro “filosofia”, secondo cui il conto di pagamento , pur essendo un altro strumento finanziario (voce 14 del campo 3) diverso dal conto corrente bancario, andava trattato alla stessa stregua. Per cui nel campo 7 (valore iniziale) ho inserito il valore del primo bonifico da me effettuato sul conto lemonway, mentre nel campo 7 (valore finale) ho messo il valore della giacenza media sul conto di pagamento. In realtà avrei dovuto inserire il valore iniziale dell’investimento nella colonna 7 (per me zero) ed il valore finale dell’investimento al 31/12/2021 nella colonna 8 (dato dalla somma algebrica degli investimenti effettuati sulla piattaforma .
    Adesso mi pongo il problema di come compilare il quadro RW per l’anno 2022. Come valore iniziale dell’investimento al 1.1.2022 dovrei mettere il reale valore (sarebbe coincidente con il valore finale al 31/12/2021), ma temo che risulti la discrasia con il valore messo nel quadro RW 2021 in cui – come detto – ho messo la giacenza media sul conto di pagamento.
    Cosa mi suggerite di fare ?
    Grazie, distinti saluti.


    • Buongiorno,
      nel quadro RW del modello unico 2022 (redditi 2021) avrebbe dovuto inserire il valore realmente presente sul portafoglio elettronico (ovvero, il cd. “closing balance”). Questo sarà il, di conseguenza, anche il valore inziale del modello unico 2023 (redditi 2022).
      Di base, quindi, c’è una discrasia tra quello che ha dichiarato e quello che avrebbe dovuto dichiarare circa il suo valore finale 2021. In tali casi, potrebbe eesere utile effettuare una correttiva dell’errore, così da inserire il valore corretto e non avere problemi con le successive dichiarazioni. Mi riservo, però, di consigliarle una consuelnza personalizzata così da valutare, anche i base alle sue reali attività, quale possa essere la migliore soluzione per lei.
      Se desidera, può contattarci allo 02 9464246, oppure scriverci all’indirizzo email info@studioallievi.com.


  2. Molto interessante l’articolo ma non mi è ben chiaro un dettaglio: dove vanno dichiarati gli interessi maturati e le eventuali ritenute già applicate?
    Vanno necessariamente riportati nel Modulo RL del Modello Redditi PF o possono essere riportati anche nel quadro D del 730, alla voce Altri Redditi da Capitale?
    Grazie in anticipo per l’aiuto che potrete darmi!

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