Le deduzioni per gli autotrasportatori

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LE DEDUZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Con la Finanziaria 2016 sono state riconosciute le deduzioni previste nel modello UNICO per la determinazione del reddito d’impresa agli autotrasportatori, relativamente:

  • ai trasporti effettuati dall’imprenditore;
  • ai motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore ai 3,5 tonnellate;
  • alle trasferte dei dipendenti.

Prendendo in considerazione i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore, sono soggetti ad una deduzione forfetaria se svolti dall’imprenditore stesso o dai soci, mentre non è prevista nel caso in cui il trasporto sia eseguito dai dipendenti o dai collaboratori.

Le deduzioni previste a decorrere dal 2016 sono:

  • in un unica misura se il trasporto è effettuato dall’imprenditore;
  • nella misura del 35%  del importo per quei trasporti effettuati all’interno del paese in cui a sede l’impresa.

Le deduzioni saranno pari a 17,85 euro nel Comune dove a sede la società e 51 euro oltre i Comune dove a sede la società e si ricorda che la deduzione spetta solo una volta per ogni giorno che si effettua il trasporto. Inoltre l’Agenzia delle Entrate ci dice che la deduzione deve essere indicata nel quadro RG e RF del modello UNICO, indicando gli specifici codici (RG22 codici 16,17,18)  (rigo RF55 codici  43,44,45). In seguito il soggetto interessato alla deduzione deve predisporre un prospetto riepilogativo dove vengono indicati tutti i viaggi effettuati, con le specifiche caratteristiche, e gli estremi dei documenti di trasporto. In tal caso per la compilazione degli studi di settore per tale deduzione è prevista nel quadro F al rigo F23 campo 1.

LA DEDUZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI CON MASSA INFERIORE ALLE 3,5 t

Per quanto riguarda la deduzione di autoveicoli e motoveicoli con massa non superiore ai 3,5 tonnellate, è prevista una deduzione pari a 154,94 euro a favore esclusivamente delle imprese in contabilità semplificata, per ogni autoveicolo e motoveicolo utilizzato nell’ attività dell’impresa e massa a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate.

In caso di vendita o acquisto del veicolo durante l’anno la deduzione va ragguagliata in base ai giorni di possesso. Anche in tal caso la compilazione degli studi di settore per tale deduzione è prevista nel rigo F23 campo 1.

LE DEDUZIONI PER TRASFERTA DIPENDENTI

Relativamente alle trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale è possibile dedurre giornalmente un importo pari a 59,65 / 95,80 in caso di trasferta all’estero. Tale deduzione è prevista per tutte le imprese di autotrasporto di merci a prescindere dal tipo di attività e dal regime di contabilità adottato.

Se vi è una società cooperativa la deduzione relativa alle trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale può essere usufruita direttamente dai soci lavoratori che hanno effettuato la trasferta sempre che la società non abbia utilizzato tale beneficio.

La compilazione del quadro F degli studi di settore è prevista per il rigo F19, campo 1, dove vengono inserite le spese effettivamente sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti, al rigo F23, campo 1, devono essere indicate le quote delle citate deduzioni forfetarie eccedenti le spese effettivamente sostenute.

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