
COS’E’ LA TASI?
La TASI consiste nella tassa sui servizi indivisibili utilizzata per finanziare i comuni al fine di effettuare alcuni servizi; come il rifacimento delle strade, manutenzione della rete fognaria o dell’illuminazione. La TASI va versata in due rate dello stesso importo dove la prima rata dovrà essere pagata entro il 16 giugno di ogni anno; mentre la seconda rata deve essere versata a titolo di saldo, il tutto entro il 16 dicembre, calcolato sulle aliquote e sulle detrazioni previste dalla delibera comunale 2016 pubblicata sul sito Internet del MEF entro il del 28 Ottobre di ogni anno.
Il contribuente dovrà pagare la TASI se in possesso o detenzione di fabbricati o aree edificabili. Vi saranno delle indicazione specifiche per quanto riguarda il pagamento dell’imposta per quanto riguarda gli immobili concessi in locazione o comodato. In tal caso si possono evidenziare due differenti obblighi:
- l’inquilino dovrà versare un importo compreso tre il 10% e il 30% del complessivo dovuto per la TASI; nel caso il Comune non proceda ad indicare quale percentuale è dovuta dal contribuente locatario, allora l’inquilino sarà soggetto a versare il 10%, mentre il restante 90% sarà a carico del locatore.
- Il proprietario sarà quindi soggetto a versare la parte non versata dall’inquilino.
Nello specifico in caso di inadempimento di una delle due parti il Comune non potrà richiedere il pagamento della somma dovuta al soggetto adempiente; mentre in caso di più comproprietari e uno di questi risultasse inadempiente, il Comune potrà richiedere l’importo non versato a qualsiasi comproprietario.
L’ESENZIONE DAL VERSARE LA TASI
La Finanziaria 2016 riconosce l’esenzione TASI per quegli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione per quelle di lusso assoggettate alle categorie catastali A/1; A/8; A/9.
E’ inoltre possibile fruire della esenzione sulla TASI se vi è il possesso di due immobili posseduti da due coniugi, ma situati in due Comuni differenti, sempre che un coniuge risulti avere la residenza e la dimora abituale in un’immobile così come l’altro coniuge con il secondo immobile.
La Finanziari 2016 ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile per quanto riguarda gli immobili concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitori e figli).
Per usufruire di tale agevolazione sono necessari determinati requisiti:
- che l’immobile sia l’abitazione principale del comodatario;
- che il comodante(colui che concede l’immobile) risieda nel Comune in cui è ubicato l’immobile dato in comodato;
- sia l’immobile concesso in comodato che l’abitazione principale del comodante non siano accatastati nelle categorie A/1, A/8 o A/9 (di lusso);
- vi sia la presenza di un contratto che attesti il comodato;
- venga presentata una dichiarazione che attesti il rispetto di questi requisiti.
IL VERSAMENTO DELLA TASI
Si ricorda che come per l’IMU la TASI può essere versata tramite:
- mod. F24;
- bollettino di c/c/p; con indicazione degli importi arrotondati all’unità di euro.
utilizzando il numero di c/c “1017381649” valido per tutti i Comuni.
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