La Legge Europea 2015-2016: le modifiche

LA LEGGE EUROPEA

LA LEGGE EUROPEA 2015-2016

La Legge Europea 2015-2016 è stata pubblicata a inizio luglio di quest’anno, con l’indicazione di innumerevoli modifiche che sono state applicate e che saranno in vigore dal 23/07/2016.

Tra le modifiche troviamo quelle relative alla tassazione sulle vincite da gioco.

In tal caso viene evidenziato il fatto che le vincite realizzate nelle case da gioco autorizzate in Italia, paesi UE o paesi SEE, non concorrono a formare il reddito del del soggetto contribuente.

Mentre:

  • le vincite delle lotterie o di concorsi a premio, giochi e scommesse;
  • premi derivanti da prove di abilità;
  • premi che vengono attribuiti in riconoscimento a particolari meriti artistici, scientifici e sociali;

vengono tenuti in considerazione per il calcolo del reddito del contribuente.

ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE

Un’ulteriore modifica effettuata è quella relativa all’aliquota IVA  applicata al 5% per quelle cessioni di:

  •  basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all’alimentazione prima l’aliquota era del 4%;
  • piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia, prima l’aliquota era del 10%;
  • origano a rametti, prima l’aliquota era del 22%.

Mentre per i preparati per i risotti è stata introdotta una nuova aliquota del 10%.

Le nuove aliquote IVA vengono applicate al momento della cessione effettuata a decorrere dal 23/07/2016, ossia la data di entrata in vigore della legge.

La Legge Europea ha preso in considerazione anche argomenti particolarmente specifici come quello relativo alle modifiche IVA per i raccoglitori di tartufi; le modifiche apportate dalla Legge riportano che in caso di  cessioni di tartufi freschi, refrigerati e comunque non  preparati per il consumo immediato, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%.

LE MODIFICHE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

Sono state apportate anche delle modifiche relativamente al trattamento fiscale degli strumenti finanziari dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale.

Prendendo in considerazione lo strumento finanziario, dal quale si possono generare dei proventi costituiti (utili o interessi), si ricorda che tali proventi saranno interamente soggetti a tassazione per l’investitore, mentre per il soggetto erogante sono deducibili solamente gli interessi passivi. La novità introdotta dalla nuova Legge, ha eliminato questa differenza in quanto il soggetto emittente non è assoggettato a tassazione nella misura del 95%.

Un’ ulteriore modifica riguarda le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione che sono stati stipulati con soggetti non residenti; in tal caso la Legge Europea 2015-2016 indica che la non imponibilità opera solamente sulla parte indeducibile in capo al soggetto erogante. La decorrenza di tale disposizione è a partire dal 1/1/2016.

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