La contabilità semplificata per cassa: chiarimenti 2017

la contabilità semplificata per cassa

LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA

La contabilità semplificata per cassa permette alle imprese minori, che adottano tale regime contabile, di calcolare l’imponibile sottraendo ai ricavi di vendita e altri proventi (utili, dividendi e interessi attivi che sono stati percepiti durante il periodo d’imposta) tutti i costi sostenuti durante l’esercizio.

La Legge di bilancio 2017 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2017 le imprese in contabilità semplificata determineranno il reddito secondo il principio di cassa e non più secondo il principio di competenza. Vi è stata subito una precisazione da parte dell’ Agenzia delle Entrate, in quanto il nuovo regime contabile per cassa non può essere considerato “puro”, infatti secondo il TUIR, sono considerate secondo il criterio di competenza  contabile le eventuali plusvalenze e minusvalenze.

QUALI SONO I REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA?

La contabilità semplificata per cassa può essere adottata da quei contribuenti titolari di partita IVA, ditte individuali che rispettano determinati limiti, tra cui:

  • limite dei ricavi per prestazioni di servizi = < 400.000 euro;
  • limite dei ricavi per altre attività = < 700.000 euro.

Per verificare se effettivamente sono stati rispettati tali limiti è necessario prendere in considerazione i ricavi percepiti nel corso di un intero anno di applicazione del regime ordinario. Per questo motivo se vi è l’intenzione di adottare la contabilità semplificata per cassa nel 2017, bisognerà fare riferimento ai ricavi di competenza 2016.

IL REDDITO D’IMPRESA PER I SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Il reddito d’impresa, per quei soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata, viene calcolato tramite la differenza dei ricavi e proventi percepiti e tutte quelle spese sostenute durante tutto l’esercizio, come per esempio: i costi per l’acquisto di materie prime o merci, canoni di locazione, le utenze. Oltre a tali costi vanno considerati anche altri componenti negativi e positivi, come:

  • autoconsumo personale e familiare dell’imprenditore;
  • plusvalenze e sopravvenienze attive;
  • i redditi degli immobili;
  • minusvalenze e sopravvenienze passive.

Vi è la possibilità, in sede di determinazione del reddito, di dedurre le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, oltre alle perdite di beni strumentali  o su crediti e l’accantonamento TFR. Sono previste anche delle deduzioni forfetarie per gli intermediari e i rappresentanti di commercio, gli autotrasportatori e gli esercenti attività alberghiera e di ristorazione.

Per quanto riguarda le rimanenze finali, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che: il reddito del periodo d’imposta in cui si applica il principio della contabilità per cassa viene ridotto dell’importo delle  rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente.

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