La cessione agevolata a titolo oneroso ai soci

la cessione agevolata

LA CESSIONE AGEVOLATA:CHI PUO’ USUFRUIRNE?

La cessione agevolata  a titolo oneroso di beni mobili e immobili effettuati a favore dei soci, entro il 30/09/2016, dalle società, possono usufruire della disciplina agevolata prevista dalla Finanziaria 2016.

La cessione agevolata è prevista per:

  • le società di persone;
  • le società di capitale;
  • le società di fatto;
  • le società in liquidazione;

indipendentemente dall’attività esercitata dalla società.

Mentre sono esclusi da tale agevolazione:

  • gli enti non commerciali;
  • le società non residenti in Italia.

I soggetti che possono usufruire della cessione agevolata sono:

  • i soci all’atto della cessione;
  • gli iscritti al libro soci entro il 30/09/2015.

ULTERIORI INDICAZIONI E I BENI SOGGETTI A CESSIONE

La cessione è prevista anche nel caso in cui vi sia un ingresso in società dopo il 30/09/2015, ma la cessione agevolata è prevista per coloro che erano soci entro quella data. Per quanto riguarda un erede, che subentra con la qualità di socio dopo il 30 settembre, in tal caso non perde la possibilità di usufruire della cessione agevolata.

Si ricorda che i beni soggetti a cessione agevolata sono:

  • gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, purchè non utilizzati esclusivamente per l’esercizio d’impresa ;
  • i beni mobili iscritti ai pubblici registri , ma non utilizzati come strumentali per l’esercizio dell’attività (es: le auto per le imprese di autonoleggio non  possono usufruire della cessione agevolata sull’autovettura);

in tal caso tali caratteristiche devono essere verificate al momento della cessione, che sarà per gli immobili, la stipula dell’atto notarile.

Ai diritti reali (uso/ usufrutto…)  e ai diritti edificatori non è consentita la cessione agevolata.

IL VERSAMENTO DELL’ IMPOSTA

La cessione agevolata richiede il versamento dell’imposta sostitutiva IRPEF, IRES e IRAP, solitamente dell’8%, o al 10,5% per quelle società non operative in 2 degli ultimi 3 periodi d’imposta, società di comodo o società in perdita sistematica. Per quanto riguarda la maggiorazione dell’aliquota bisogna verificare la sussistenza delle condizioni del triennio 2013/2015 analizzando così per ogni anno:

  • l’esistenza di perdite fiscali per i 5 periodi d’imposta precedenti a quello di riferimento;
  • se la società risulta di comodo  e in perdita sistematica nel corso del triennio.

Una volta identificata l’aliquota e calcolato l’importo dell’imposta sostitutiva, il versamento dell’imposta deve essere effettuato tramite mod. F24  in 2 rate:

  • la prima entro il 30 novembre 2016 pari al 60% dell’importo;
  • la seconda pari al 40% entro il 16 giugno 2017, su tale rata non sono dovuti interessi;

se il pagamento viene effettuato in ritardo o viene omesso, questo non influisce sull’agevolazione.

La cessione agevolata non determina alcun effetto in capo al socio, questo perchè non viene generato alcun utile nè viene determinato la modifica del costo fiscalmente riconosciuto dalla partecipazione. In seguito va comunque indicata la data della cessione a favore del socio e il corrispettivo pattuito per la determinazione dell’imposta sostitutiva.

Si ricorda inoltre che nel caso in cui la cessione riguardi un’unità immobiliare, di classe energetica A o B e sia effettuata dall’impresa costruttrice; il socio beneficiario potrà usufruire di una detrazione IRPEF del 50% sull’IVA.

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