
INFLUENCER SENZA PARTITA IVA: E’ POSSIBILE? QUALI SONO I LIMITI DETTATI DALLA NORMATIVA FISCALE?
L’imponente innovazione tecnologica e l’intenso sviluppo del digitale ha condotto a scenari lavorativi nuovi, particolarmente differenti rispetto al passato.
Un forte cambiamento vi è stato con riguardo all’utilizzo dei mezzi di comunicazione e nel modo di comunicare al prossimo. Si pensi, ad esempio, a come sono cambiate le strategie di marketing: le aziende basano sempre più le loro strategie sull’intervento della figura dell’Influencer, impegnato a promuovere e sponsorizzare prodotti e servizi attraverso i social network.
A fronte di tali prestazioni, il professionista si vede corrispondere un compenso da assoggettare a tassazione… ma tassazione di che tipo?
Volendo analizzare tutti gli aspetti fiscali inerenti questa nuova attività del web, proviamo a rispondere alla seguente domanda: un Influencer può lavorare Senza avere una Partita Iva?
In questo articolo scopriremo:
- La differenza tra prestazione occasionale e professionale
- I limiti di fatturato annuo di 5.000€
- I limiti entro cui un Influencer può lavorare Senza Partita Iva
- I codici ateco e i regimi fiscali
INFLUENCER SENZA PARTITA IVA: QUANDO E’ POSSIBILE LA PRESTAZIONE OCCASIONALE?
Gli Influencer più conosciuti ed affermati nel mondo del web possono aspirare a guadagni davvero importanti – guadagni che, ovviamente, devono essere dichiarati e tassati a seconda della loro reale natura.
Per comprendere, dunque, quali sono gli obblighi impositivi da rispettare nello svolgimento dell’attività da Influencer, cerchiamo di capire se il professionista può lavorare anche Senza aprire una Partita Iva.
In linea generale è possibile affermare che una qualsivoglia attività professionale può essere svolta Senza Partita Iva nei casi in cui questa sia occasionale, ossia esercitata in maniera saltuaria, sporadica e senza vincolo di subordinazione, nonché in assenza di organizzazione lavorativa.
Diversamente, quando il guadagno del professionista – e, i tal caso, dell’Influencer – diventa l’unica o la principale fonte di reddito, l’attività può solo che essere abituale, professionale e non più occasionale. Di conseguenza, sorge l’obbligo di apertura della Partita Iva.
IL LIMITE DEI 5.000€
Uno degli errori più diffusi in merito all’esonero dell’apertura di una Partita Iva nello svolgimento di una qualsivoglia attività (professionale, commerciale o artigianale che sia), è quello di considerare occasionale una prestazione che non fatturi più di 5.000 € l’anno.
Nella realtà dei fatti, una prestazione di lavoro autonomo occasionale si ha nei casi in cui l’attività stessa sia caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e organizzazione. Tutte le volte in cui tali condizioni vengono meno, a prescindere dal superando della soglia dei 5.000€ annui, il lavoratore si vede obbligato all’apertura di una Partita Iva, con regime fiscale forfettario o ordinario a seconda delle sue condizioni personali e imprenditoriali.
Va da sé che anche l’Influencer, nel momento in cui l’attività professionale diviene abituale e continuativa, non può lavorare Senza avere una Patita Iva.
INFLUENCER SENZA PARTITA IVA: LA P.IVA E I SUOI REGIMI FISCALI
Appurati i casi in cui l’Influencer non può svolgere la propria attività Senza l’apertura di una Partita Iva, vediamo ora quali sono i regimi fiscali ad oggi presenti nel nostro ordinamento giuridico.
Ebbene, l’Influencer può scegliere tra:
- regime forfettario
- regime semplificato
- regime ordinario
IL REGIME FORFETTARIO
Il regime forfettario, anche detto “regime di vantaggio” è adatto ai neoimprenditori in quanto non solo prevede una gestione contabile particolarmente semplice ma, soprattutto, garantisce il non addebito dell’iva in fattura.
L’Influencer, titolare di Partita Iva in regime forfettario, vede assoggettare il proprio reddito imponibile ad un’imposta particolarmente bassa: del 15% in via ordinaria, del 5% in caso di “start up”; e la base imponibile – o reddito imponibile – viene calcolata a forfeit, ossia determinata da un coefficiente di redditività definito in base al codice ateco dell’attività.
Ascolta “Regime Forfettario 2023: cosa cambierà?” su Spreaker.
IL REGIME SEMPLIFICATO
Il regime semplificato, proprio delle ditte individuali e delle società di persone, conserva due importanti differenze rispetto al regime forfettario:
- il professionista è chiamato ad addebitare l’Iva in fattura,
- i costi non sono detraibili/deducibili in maniera “forfettaria” bensì in ossequio all’equazione “fatturato meno costi”- con versamento delle imposte solo sul cd. Margine Reale
Nonostante questo ultimo punto, la tassazione in regime semplificato può palesarsi come più elevata rispetto a quella del regime fiscale forfettario poiché, sia sul reddito del professionista in ditta individuale che su quello della società di persone, si applica l’IRPEF a scaglioni – e, più elevato sarà il reddito, maggiore saranno le tasse.
IL REGIME ORDINARIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
Il regime ordinario, proprio delle società di capitali, nonostante implichi il sostenimento di costi di gestione particolarmente elevati a causa dei molteplici adempimenti richiesti dalla normativa, permette di avere un’ottimizzazione fiscale di non poco conto, giungendo ad un tax rate particolarmente vantaggioso grazie all’inserimento di costi capaci di abbattere la base imponibile.
Inoltre, in termini legali non va dimenticato che le società di capitali garantiscono una limitata responsabilità patrimoniale e personale dei soci che ne fanno parte: in caso di debiti societari, infatti, i soci ne rispondono limitatamente alle quote ivi possedute.
INFLUENCER SENZA PARTITA IVA: I CODICI ATECO
Una volta definita la posizione dell’Influencer e compresi i casi in cui la sua attività non può essere svolta Senza l’apertura di una Partita Iva, un ultimo aspetto da approfondire riguarda la scelta del codice ateco da associare ad essa.
Ma cosa si intende per codice ateco?
Il codice ateco è una combinazione numerica che identifica una specifica attività capace di produrre reddito.
Associare un codice ateco alla Partita Iva vuol dire “specificare” l’attività professionale o imprenditoriale che il lavoratore intende svolgere con la propria azienda o ditta individuale.
Nello specifico caso dell’Influencer, è possibile optare per due codici ateco:
- 73.11.02, “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”
- 73.11.01, “Ideazione di campagne pubblicitarie”
La scelta dell’uno o dell’altro codice ateco non può prescindere dall’analisi dell’attività e dei servizi che l’Influencer intende offrire. Difatti, nei casi in cui l’attività prevalente sia quella di ideare contenuti o post social per campagne pubblicitarie, il codice ateco da utilizzare sarà il 73.11.01. Di converso, la sola conduzione di campagne pubblicitarie prevede l’utilizzo del codice ateco 73.11.02 (si pensi ad un attore che interpreta un parte in una pubblicità: allo stesso modo, l’Influencer sponsorizza uno specifico prodotto online per conto di un committente).
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
L’Influencer, come altri professionisti che svolgono attività innovative, non ha una specifica cassa di riferimento o un albo al quale iscriversi. Pertanto, la sua prima cassa previdenziale sarà quella Inps, sezione Gestione Separata, riservata ai liberi professionisti. Tali contributi devono essere pagati in percentuale al fatturato, o per meglio dire, calcolati sul reddito imponibile e con aliquota del 26,23% per l’anno 2022.
Accanto alla Gestione separata Inps, al momento appare ancora in dubbio se gli Influencer siano tenuti anche all’iscrizione presso la cassa di previdenza “ex Enpals” (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) in quanto, tale nuova professione, non risulta ad oggi presente tra le categorie dei soggetti da assicurare al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (cosa prevista, invece, per gli attori, i modelli e così via).
Nell’incertezza e nel silenzio della normativa, è opportuno analizzare di volta in volta il singolo caso di specie e verificare se, a causa della sostanziale attività svolta dall’Influencer, possa quest’ultimo configurarsi o meno come personaggio dello spettacolo – con il conseguente obbligo della doppia contribuzione previdenziale, Gestione separata ed ex Enpals.
Se hai bisogno di una consulenza fiscale sull’argomento, CLICCA QUI!
Guarda questo video su “Influencer senza Partita IVA“.