Il versamento delle imposte di giugno: la proroga al 30/06/2017

il versamento delle imposte

IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE E LA PROROGA AL 30 GIUGNO 2017

Il versamento delle imposte previsto per il Tax day, ossia il 16 di giugno, era considerata la data unica per il pagamento dell’ Ires, Irpef, Irap, Imu e Tasi.

Con l’approvazione del decreto 193/2016 vengono prorogate le date per il versamento di alcune di queste imposte. Il pagamento verrà quindi suddiviso in due date differenti:

  • il 16 giugno l’acconto Imu e Tasi;
  • il 30 giugno l’acconto e saldo Ires, Irpef, Irap.

Viene quindi eliminata la scadenza unica per il 16 di giugno relativa la versamento delle imposte come era stata precedentemente prevista dal DPR n. 345 del 07/12/2001.

Per le società di persone e le persone fisiche sarà quindi necessario versare il saldo 2016 e l’acconto 2017 entro il 30/06/2017, in alternativa entro il 31/07/2017 con una maggiorazione dello 0,40%.

Le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali devono effettuare il versamento delle imposte entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo precedente, ossia il 30 giugno 2017; in alternativa con la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento delle imposte venga effettuato entro il 30° giorno successivo alla scadenza.

QUALI SONO LE IMPOSTE DA VERSARE?

Le scadenze rimaste invariate al  16 giugno sono quelle relative all’acconto Imu e Tasi.

La proroga al 30 giugno riguarda solamente alcune imposte, tra cui:

  • saldo cedolare secca sugli affitti di unità abitative;
  • Irpef e anticipo Irpef 20% per la tassazione separata;
  • imposta sostitutiva regime forfettario e minimi;
  • l’ Ires;
  • la maggiorazione Ires del 10,5% per società di capitali definite “di comodo”;
  • l’ Irap;
  • la maggiorazione Iva;
  • le persone fisiche sono tenute al versamento del saldo 2016 dell’imposta “IVIE”dovuta sugli immobili situati all’estero e sulle attività finanziarie sempre detenute all’estero “IVAFE”
  • i contributi Inps artigiani, commercianti e gestione separata;

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’ IMPOSTA

Ai fini del versamento del saldo 2016 e dell’acconto 2017 il soggetto contribuente potrà utilizzare in compensazione il credito d’imposta precedentemente maturato.

A partire dall’aprile 2017 sono stati posti alcuni limiti al fine di contrastare l’utilizzo indebito del credito d’imposta, infatti:
è stato fissato a 5.000 € il limite annuo di utilizzo dei crediti tributari in compensazione (IVA, IRES, IRPEF, IRAP), oltre il quale è necessario presentare il visto di conformità;
• la compensazione nel mod. F24 va obbligatoriamente effettuata tramite i servizi telematici dell’Agenzia indipendentemente dall’importo e non solamente per gli importi che eccedono i 5000 euro.

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